CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 29

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, come da prassi consolidata, con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, si intendono revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio in data anteriore al 29 ottobre 2016 relativamente a progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso, il cui iter nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso.
  Rammenta che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi.
  Restano, invece, fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari e, in particolare, a quelli corredati dalla cosiddetta clausola di neutralità finanziaria.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi Pag. 30dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
  Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ritiene utile ricordare che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  Rammenta che, in tale quadro, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha adottato all'unanimità un documento contenente alcune linee guida di carattere procedurale che, come risulta dalla lettera trasmessa in data 28 ottobre 2016 dalla Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni permanenti, potranno senz'altro costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera, come interpretate dalla Giunta per il Regolamento con il parere del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni permanenti nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della nuova disciplina contabile.
  Come evidenziato nel citato documento, segnala che le più significative innovazioni introdotte alla disciplina contabile dalla legge n. 163 del 2016 riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere.
  Per il nuovo disegno di legge di bilancio, per altro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda i contenuti della manovra, ricorda che l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. Si tratta di disposizioni che sostanzialmente riproducono i medesimi limiti di contenuto previsti dalla legislazione previgente per il disegno di legge di stabilità e che appaiono coerenti con la finalità assegnata alla prima sezione dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, che è quella di disporre annualmente il quadro di riferimento finanziario per il nuovo triennio, sia attraverso la regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, sia mediante le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Per altro, segnala che un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un Pag. 31lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (lettera b)), dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  Venendo ora alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che nell'ordinamento parlamentare il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.
  In questa sede, rileva che si effettuerà inoltre una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla nuova disciplina contabile.
  Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 105 articoli.
  Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. In definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2017.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala quanto segue:
   l'articolo 20, che prevede che, al fine di migliorare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-Pag. 322019, nei limiti delle disponibilità di bilancio della medesima società, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali, appare di carattere prevalentemente organizzatorio ed è privo di effetti finanziari quantificati;
   l'articolo 62, che reca disposizioni in materia di esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenza, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari quantificati;
   l'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018, appare di carattere localistico;
   l'articolo 74, comma 6, che reca disposizioni relative al programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, integrando il contenuto del programma medesimo e modificando il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 191 del 2015, appare di carattere prevalentemente ordinamentale e non determina effetti per il bilancio dello Stato, come risulta dalla relazione tecnica;
   l'articolo 74, commi 11 e 12, che concede la garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al progetto Ryder Cup 2022, appare di carattere prevalentemente ordinamentale e risulta privo di effetti finanziari quantificati;
   l'articolo 74, comma 13, che interviene sulle garanzie che può rilasciare il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, appare di carattere prevalentemente ordinamentale;
   l'articolo 74, comma 14, che autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, appare di carattere localistico;
   l'articolo 74, comma 15, che, al fine di consentire la riorganizzazione delle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei, proroga il termine per la riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, appare di carattere organizzatorio;
   l'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni organizzatorie volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021», con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, appare di carattere prevalentemente organizzatorio;
   l'articolo 76, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di contribuzioni addizionali dovute dal sistema bancario al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, appare di carattere ordinamentale.

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  Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione della Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

  Rocco PALESE (Misto-CR), pur non contestando in linea di principio il carattere localistico della disposizione di cui all'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione di una specifica sentenza del Consiglio di Stato, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018, osserva tuttavia come le argomentazioni poste a sostegno della proposta di stralcio della disposizione medesima non risultano pienamente esaustive e convincenti, giacché a suo avviso occorrerebbe responsabilmente evidenziare come dalla mancata applicazione della disposizione in commento potrebbero derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel sottolineare il carattere a suo avviso chiaramente localistico della specifica disposizione citata dal deputato Palese, precisa che la Commissione bilancio non è chiamata in questa sede a pronunciarsi sul merito delle singole norme bensì a valutarne la compatibilità rispetto ai tassativi limiti di contenuto del disegno di legge di bilancio imposti dalla vigente disciplina contabile. A suo giudizio, le finalità perseguite dal citato articolo 64, comma 2, potranno peraltro essere ugualmente conseguite attraverso specifici interventi da adottare tramite i pertinenti strumenti normativi.

  Il Viceministro Enrico MORANDO condivide la proposta di stralcio formulata dal presidente Boccia. Per quanto concerne, in particolare, la questione sollevata dal deputato Palese, ritiene che, qualora la predetta proposta di stralcio dovesse essere accolta dalla Presidenza della Camera nei termini illustrati nella presente sede, le risorse finanziarie recate dalle disposizioni oggetto di stralcio potrebbero comunque rimanere iscritte nel bilancio dello Stato per il perseguimento delle finalità recate dalle stesse norme stralciate, prevedendo, ad esempio, l'istituzione di un apposito Fondo cui attingere per il soddisfacimento delle predette finalità. Concorda, inoltre, circa il fatto che l'esigenza manifestata dal deputato Palese, per quanto rilevante, debba tuttavia trovare risoluzione attraverso strumenti normativi idonei, che non possono certamente essere rappresentati dal disegno di legge di bilancio che, ai sensi della vigente disciplina contabile, soggiace a rigorosi limiti di contenuto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), in relazione alle considerazioni svolte dal Viceministro Morando, ricorda che a tal proposito esistono specifici precedenti, in quanto nel corso dell'esame parlamentare degli ultimi due disegni di legge di stabilità è stata prevista la costituzione di appositi fondi per andare incontro alle esigenze di talune categorie di enti locali in esecuzione di sentenze.

  Bruno TABACCI (DeS-CD) sottolinea come la proposta del Viceministro vada incontro alle esigenze sostenute dall'onorevole Palese.

  Guido GUIDESI (LNA) condivide sostanzialmente l'elencazione effettuata dal presidente Boccia delle disposizioni non coerenti rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. Con riferimento invece a quanto rilevato dal collega Palese, invita a considerare che tra le medesime disposizioni individuate dal presidente Boccia sono presenti alcuni interventi che nel merito non sono di minore rilevanza rispetto a quella indicata dallo stesso collega. Si riferisce in particolare all'articolo 74, comma 14, che autorizza una determinata spesa al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, nonché all'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa Pag. 34del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021», con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì una determinata spesa per le predette finalità.
  Inoltre fa presente che la proposta del Viceministro Morando, pur cercando di trovare una soluzione per rendere comunque operativi alcuni interventi normativi a seguito del loro eventuale stralcio dal disegno di legge di bilancio, potrebbe apparire come un tentativo di aggiramento della disciplina della legge di contabilità relativa al contenuto proprio della legge di bilancio. Al riguardo sottolinea come alcune delle misure indicate dal presidente Boccia come estranee al predetto contenuto proprio non solo risultino di carattere ordinamentale, organizzatorio, localistico o microsettoriale, ma sembrerebbero anche prevedere favoritismi nei confronti di taluni specifici soggetti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019,
   premesso che:
    la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica;
    per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere;
    in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
    per quanto riguarda i contenuti della manovra, l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;
    un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento, dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa;
   considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali Pag. 35modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009;
   rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:
    la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;
    dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019;
    tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione della Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente:
   A) Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:
    l'articolo 20, che prevede che, al fine di migliorare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-2019, nei limiti delle disponibilità di bilancio della medesima società, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali;
    l'articolo 62, che reca disposizioni in materia di esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenza;
    l'articolo 74, comma 6, che reca disposizioni relative al programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, integrando il contenuto del programma medesimo e modificando il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 191 del 2015;
    l'articolo 74, commi 11 e 12, che concede la garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al progetto Ryder Cup 2022;
    l'articolo 74, comma 13, che interviene sulle garanzie che può rilasciare il Pag. 36Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;
    l'articolo 74, comma 15, che, al fine di consentire la riorganizzazione delle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei, proroga il termine per la riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    l'articolo 74, commi da 16 a 35, che reca disposizioni organizzatorie volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”, con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport;
    l'articolo 76, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di contribuzioni addizionali dovute dal sistema bancario al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia;
   B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:
    l'articolo 64, comma 2, che riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018;
    l'articolo 74, comma 14, che autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di sostenere il progetto di localizzazione di apposito Centro dati nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna».

  Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 ottobre 2016. In tale occasione la Commissione bilancio ha espresso sullo stesso parere favorevole. Ricorda altresì che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza apportare ad esso alcuna modificazione. Considerato che le coperture finanziarie a decorrere dall'anno Pag. 372017 previste dal disegno di legge in esame appaiono compatibili con il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'ordine del giorno dell'Assemblea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Pannarale 13.1, che prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia incrementato di 200 milioni di euro annui a valere sulle risorse derivanti dall'introduzione di un prelievo a carico di editori e distributori di servizi televisivi con sede in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo che in realtà vi sono numerose altre proposte emendative, oltre a quella indicata dal relatore, recanti un impatto finanziario significativo, per la cui dettagliata quantificazione sarebbe necessaria apposita relazione tecnica, tuttavia rileva che tali proposte emendative presentano delle coperture finanziarie che – a prescindere da un giudizio di merito da un punto di vista di politica fiscale – appaiono ampiamente sufficienti sul piano tecnico-contabile rispetto ai corrispondenti oneri finanziari. Pertanto esprime nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.