CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 ottobre 2016
715.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 4

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 27 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di Massimo Orlando, componente del gruppo di esperti della Commissione europea «On restructuring and insolvency law».
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Pag. 5

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Massimo ORLANDO, componente del gruppo di esperti della Commissione europea «On restructuring and insolvency law».

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD), relatore.

  Risponde ai quesiti posti Massimo ORLANDO, componente del gruppo di esperti della Commissione europea «On restructuring and insolvency law».

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 ottobre 2016.— Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che si è testé conclusa l'indagine conoscitiva sul provvedimento in discussione, avverte che la Commissione, nel corso della prossima settimana, verosimilmente nella giornata di mercoledì 2 novembre prossimo, procederà all'adozione del testo base e che, nella stessa sede, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 27 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che, come chiarito nella relazione illustrativa, l'opzione del testo proposto relativamente alla scelta del cognome (comma 3, articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, introdotto dall'articolo 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo) differisce da quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che, «a seguito della dichiarazione relativa al cognome, gli ufficiali dello stato civile procedono all'annotazione Pag. 6dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica». Si è ritenuto, infatti, di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – che tale eventuale dichiarazione non determini una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, inserendovi il comma 3-bis (articolo 3, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo) nel quale si specifica che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile».
  Segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esplicherà i propri effetti fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, di talché fino ad allora, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile effettueranno le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2.
  Pertanto, ravvisa la necessità di introdurre una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma non più in vigore.
  Quanto alle disposizioni in materia di rettificazione del sesso, rammenta che, con i commi 26 e 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016 si stabilisce che «La sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
  Fa presente che dai lavori parlamentare si evince che con la predetta disposizione il legislatore ha voluto dare attuazione concreta alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1984 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e, consequenzialmente, dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011, «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore».
  Sottolinea che alla previsione di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, lo schema di decreto legislativo ha dato attuazione con la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, norma introdotta dall'articolo 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo. Tale norma ha individuato l'ufficiale di stato civile come destinatario della dichiarazione dei due coniugi, prescrivendogli, all'esito di tale dichiarazione, di procedere automaticamente all'iscrizione dell'unione civile nei registri di matrimonio e delle unioni civili.
  Osserva che, tuttavia, la norma, così come formulata, potrebbe determinare problematiche legate alla possibile sfasatura temporale intercorrente tra il momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi, annotando contestualmente l'unione civile. In particolare, potrebbe determinarsi, Pag. 7in mancanza di una ulteriore puntualizzazione normativa che specifichi in dettaglio i tempi ed i modi per effettuare la dichiarazione, il pericolo che l'ufficiale di stato civile proceda alla rettificazione di sesso con il conseguente scioglimento del matrimonio, prima che sia data la possibilità alle parti di effettuare la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, venendosi così a determinare uno iato tra i due momenti, iato non voluto dalla legge n. 76 del 2016.
  Rileva che, al di là di tali considerazioni, la norma proposta nello schema di decreto legislativo non sembra essere il frutto di una corretta interpretazione della legge n. 76 del 2016, letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale dinanzi citata.
  Evidenzia, infatti, che l'espressione «alla rettifica anagrafica di sesso» utilizzata nel comma 27 dell'articolo 1 della legge è espressione del tutto atecnica, inidonea ad individuare univocamente l'ufficiale di stato civile, che non è un funzionario anagrafico, mentre, d'altra parte, la Corte costituzionale ha espressamente censurato la previsione normativa nella parte in cui non prevede che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi... consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata...».
  Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che l'interpretazione più corretta della legge n. 76 del 2016, consente di ritenere che la modifica normativa, per un corretto esercizio della delega – da effettuarsi sia ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera a) che ai sensi della lettera c) – debba incidere a monte, sulla fase giudiziaria del procedimento per la rettificazione di sesso, prevista dalla legge n. 164 del 1982 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, anziché sul momento meramente dichiarativo costituito dall'annotazione della rettificazione di sesso nei registri dello stato civile.
  Fa presente che il procedimento previsto per la rettificazione di sesso potrebbe essere, quindi, modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile.
  Osserva, infine, che alle modifiche degli articoli 204 e 834, contenute all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, andrebbe aggiunta la modifica delle rispettive rubriche, inserendovi l'espressione «unioni civili».
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.
Atto n. 346.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Pag. 8

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento Bonafede C. 1063, già fissato per le ore 15 di lunedì 31 ottobre prossimo, è differito a lunedì 21 novembre 2016, alla medesima ora.

  La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 11.45 alle 11.50.