CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 170

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 18 ottobre 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, come risultante dall'esame degli elementi svoltosi presso la Commissione Affari costituzionali, è l'esito di un iter parlamentare lungo, iniziato il 3 giugno 2014.
  Ricorda quindi che la I Commissione, dopo lo svolgimento di varie e significative audizioni, concluse l'esame delle proposte emendative approvando un testo sul quale si registrò un consenso molto ampio tra le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, e su cui si espressero in senso favorevole diverse Commissioni in sede consultiva. La Commissione Bilancio, pur senza esprimere un parere, evidenziò alcuni profili problemi attinenti alla copertura finanziaria, chiedendo pertanto alla Commissione di merito un supplemento di istruttoria.
  Rileva poi che, nel frattempo, nella materia oggetto della proposta di legge è intervenuto il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto «accoglienza»), che ha dato attuazione a due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, Pag. 171all'interno del quale sono state inserite alcune misure per i minori non accompagnati (all'articolo 19), in parte ispirate al dibattito svoltosi presso la I Commissione. È stato così sancito il principio fondamentale per cui il minore non accompagnato non può, in nessun caso, essere trattenuto presso i centri di identificazione e di espulsione (CIE) e i centri governativi di prima accoglienza (CARA). In sostanza, l'accoglienza dei minori non accompagnati si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative ad hoc di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata.
  Evidenzia inoltre che con il decreto-legge n. 113 del 2016, recante disposizioni sugli enti locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, è stato inserito un nuovo articolo 1-ter che modifica l'articolo 19 del decreto «accoglienza» al fine di prevedere che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive «temporanee» esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza.
  Ricorda, inoltre, le misure precedentemente introdotte attraverso i commi 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) quale il trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell'interno del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché la previsione della possibilità, per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale, di accedere ai servizi di accoglienza finanziati nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SSPRAR), nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, possibilità poi confermata dall'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Osserva che pertanto, alla ripresa dell'esame in Commissione della suddetta proposta di legge, avvenuta il 2 agosto 2016, è stato predisposto un nuovo testo, che tiene ovviamente conto degli importanti interventi che nel periodo intercorso tra la sospensione dell'esame e la successiva ripresa hanno modificato il contesto normativo.
  Fa presente che il testo in esame si compone di 22 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano l'ambito di applicazione della legge e la definizione di minore straniero non accompagnato, riferendola al minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
  L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di divieto di respingimento, mentre l'articolo 4 novella l'articolo 19, comma 1, primo periodo, del suddetto decreto legislativo n. 142 del 2015 riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Evidenzio, in particolare: il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.
  L'articolo 5 novella il predetto decreto «accoglienza» inserendovi una nuova disposizione (l'articolo 19-bis) dedicata all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati. Vengono disciplinati i seguenti aspetti: le modalità con cui si svolge il colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale; il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età; le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso Pag. 172in cui permangano fondati dubbi in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti. Si prevede espressamente che lo straniero sia adeguatamente informato – preventivamente delle conseguenze e successivamente dei risultati – dell'accertamento socio-sanitario dell'età e che quest'ultimo debba essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.
  L'articolo 6 concerne le indagini familiari, che possono essere avviate previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, si prevede che tale soluzione debba essere preferita al collocamento in comunità.
  Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'affidamento familiare, promosso dagli enti locali in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza, e il rimpatrio assistito e volontario.
  Segnala che una disposizione particolarmente rilevante rispetto alle competenze della Commissione Affari sociali è quella recata dall'articolo 9, volto a dare attuazione all'articolo 19, comma 5, del decreto «accoglienza», che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede che il personale qualificato della struttura di accoglienza, dopo il colloquio con il minore, compili un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. L'ultimo comma dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 10 disciplina le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione; l'articolo 11 riguarda l'elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori.
  L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, più volte richiamato, prevedendo che i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Si prevede altresì che le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati debbano soddisfare – nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
  L'articolo 13 reca misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo.
  Segnala che una disposizione sicuramente rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui all'articolo 14, concernente il diritto alla salute e all'istruzione. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
  Gli articoli 15 e 16 riguardano il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti e il diritto all'assistenza Pag. 173legale. In particolare, si prevede che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. È previsto, inoltre, il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.
  Fa presente, per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 – che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta – stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
  L'articolo 18 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, mentre l'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.
  Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea ed internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo in particolare che all'attuazione delle disposizioni recate agli articoli 4 – riguardante, come si è visto poc'anzi, le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – e 12 – concernente il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come accennato, istituito dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di adeguamento.
  In conclusione, esprime il proprio apprezzamento per un provvedimento che introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sulla materia, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
  Osserva, poi, che per comprendere a fondo l'entità del fenomeno, si possono citare anche i numeri elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2015, con 11.921 minori stranieri non accompagnati, in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità. Tra gennaio e giugno 2016 sono arrivati in Italia via mare 70.222 persone, di cui 11.608 minori e di questi il 90 per cento sono minori stranieri non accompagnati. La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni, ma molti sono anche più piccoli; in aumento sono le ragazze nigeriane, sempre più giovani.
  Fa presente, infine, che i minori non accompagnati che risultano irreperibili con riferimento al 2015 ammontano a 6.131.
  Alla luce dei dati testé ricordati, che evidenziano la portata numerica del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, nonché dell'importanza di tutelare i diritti dei minori, ritiene che il Pag. 174provvedimento in titolo possa costituire un fattore di merito nell'ambito dei lavori parlamentari.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice circa l'alto valore civico del provvedimento in discussione, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.