CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Pag. 112

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica in esame è corredato di relazione tecnica, che dà conto degli oneri riferiti all'Accordo nel suo complesso nonché di quelli ascrivibili a specifiche previsioni del medesimo. Esaminando in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla preventiva definizione, in sede UE, degli apporti degli Stati membri, cui seguiranno appositi provvedimenti normativi che provvederanno a quantificare e coprire i relativi oneri finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo, e in merito alla stima degli oneri di missione, indicati all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, che appaiono coerenti con le ipotesi esplicitate nella relazione tecnica medesima. Per quanto riguarda le risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, la relazione tecnica individua nel contributo italiano al Green Climate Fund, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, lo strumento per soddisfare tale obbligo nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del medesimo disegno di legge. Ritiene che andrebbe precisato se detto contributo sia idoneo a garantire, per il periodo indicato, l'integrale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 9, paragrafo 1. Inoltre, ritiene opportuno che sia chiarito se i suindicati provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge disciplineranno anche le modalità di adempimento di tali obblighi, tenuto conto che lo stesso articolo 4 fa riferimento esclusivamente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo medesimo. Detto chiarimento appare opportuno anche alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale le stime in essa riportate riguardano gli oneri derivanti dalle sole disposizioni dell'Accordo che generano obblighi immediati per le parti in vista del futuro trasferimento di risorse verso i Paesi in ritardo di sviluppo e quelli maggiormente a rischio per gli impatti derivanti dal cambiamento climatico in atto: andrebbe quindi chiarito l'oggetto specifico dei futuri provvedimenti normativi indicati dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e, quindi, le tipologie di oneri che potranno eventualmente essere oggetto di quantificazione e copertura nell'ambito dei medesimi provvedimenti.
  Per quanto riguarda il previsto incremento del contributo nazionale all'UNFCCC a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla prudenzialità dell'ipotesi secondo cui il contributo finanziario dell'Italia potrebbe essere incrementato fino al 50 per cento di quello attualmente dovuto, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la congruità della previsione di un limite di spesa in relazione al predetto impegno internazionale.
  Per quanto riguarda gli scambi informativi sui gas a effetto serra e sui contributi nazionali, di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo, nonché le attività di cooperazione che, in base alla relazione tecnica, saranno svolte con risorse disponibili in bilancio nonché con il ricorso a strumenti previsti dalla vigente Pag. 113normativa, quale il Fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo circa l'effettiva possibilità di utilizzare tali mezzi finanziari senza pregiudicare impegni di spesa o interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica stabilisce, al comma 1, che all'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo in esame e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità. Fa altresì presente che il predetto articolo 5 del disegno di legge stabilisce, al comma 2, che all'onere derivante dall'articolo 3 dell'Accordo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, salvo l'opportunità, dal punto di vista meramente formale, di specificare, al comma 1, il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018 nonché di precisare, al comma 2, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale proposito, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del Ministero interessato. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3, comma 3, non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera ritiene necessario valutare l'opportunità di adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 3 e 4, dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, Pag. 114della legge di contabilità pubblica. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il contributo italiano al Green Climate Fund (GCF), previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, corrisponde all'impegno assunto dal Governo di donare al GCF 250 milioni di euro per gli anni 2016-2018 e quindi appare idoneo a garantire, nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, l'integrale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativi alle risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo.
  Evidenzia altresì, come evidenziato dalla relazione tecnica, la congruità dell'onere autorizzato – consistente in una spesa addizionale di circa il 50 per cento della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro – in relazione all'impegno internazionale relativo al previsto incremento del contributo nazionale alla United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  Chiarisce che l'Italia, in quanto Paese sviluppato, già provvede a tenere registri sulle emissioni e a fornire i dati richiesti, in ottemperanza alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto, e pertanto gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo potranno essere assolti nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente senza pregiudicare impegni di spesa o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Considera inoltre necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica, il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018, nonché precisare, al comma 2 del medesimo articolo, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4079 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   il contributo italiano al Green Climate Fund (GCF), previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, corrisponde all'impegno assunto dal Governo di donare al GCF 250 milioni di euro per gli anni 2016-2018 e quindi appare idoneo a garantire, nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, l'integrale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativi alle risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo;
   appare congruo, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'onere autorizzato – consistente in una spesa addizionale di circa il 50 per cento della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro – in relazione all'impegno internazionale relativo al previsto incremento del contributo nazionale alla United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo;
   l'Italia, in quanto Paese sviluppato, già provvede a tenere registri sulle emissioni e a fornire i dati richiesti, in ottemperanza alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto, e pertanto gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo potranno essere assolti nell'ambito Pag. 115delle risorse già previste a legislazione vigente senza pregiudicare impegni di spesa o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   appare necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018, nonché precisare, al comma 2 del medesimo articolo, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale» come attualmente indicato dal testo;

  considerato che:
   l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito di uno specifico programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime;
   la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del Ministero interessato;
   ritenuto pertanto che la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 5, commi 3 e 4, debba essere soppressa dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, prevista proprio in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: euro 2.050.000 aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.

  All'articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 116

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato, reca all'articolo 11 una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le disposizioni commentate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 5, recanti norme sul delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e in particolare riguardo all'articolo 3, osserva che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, «al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità». In proposito andrebbe chiarito se siano quindi prefigurabili riflessi sulla finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nelle previsioni tendenziali, in relazione a possibili casi di non sostenibilità economica per le imprese, tenuto conto che la stessa relazione tecnica sembra collegare a tale condizione l'invarianza finanziaria dell'intervento.
  Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma prevede che le confische, ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale, siano destinate ad alimentare il Fondo anti-tratta. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale la destinazione dei proventi al Fondo suddetto, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia a maggior gettito, atteso che le fattispecie di cui all'articolo 603-bis del codice penale non sono attualmente sanzionate con la confisca. Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale agli adempimenti disposti dal provvedimento in esame, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  Riguardo all'articolo 8, che prevede norme in materia di rete del lavoro agricolo di qualità, rileva che le disposizioni in esame prevedono nuovi adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche (INPS, AGEA, ANPAL). In proposito, la relazione tecnica precisa che il loro svolgimento avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come, d'altra parte, indicato anche dalla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Peraltro, con specifico riguardo alla cabina di regia, costituita presso l'INPS e alla quale parteciperanno, in base al testo in esame, anche il Ministero dell'interno, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse esistenti, dei compiti connessi alla partecipazione a tale strutture, anche con riguardo ad eventuali esigenze di adeguamento di strumenti informatici per l'elaborazione dei dati ed il monitoraggio.
  Per quanto riguarda la convenzione che gli enti locali possono stipulare con i soggetti provvisti di autorizzazione per il trasporto di lavoratori agricoli, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma appare di carattere facoltativo e, quindi, realizzabile nell'ambito degli equilibri di bilancio degli enti interessati. Non ha infine osservazioni da formulare relativamente al comma 2 dell'articolo 8, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione Pag. 117tecnica, secondo la quale non viene modificata la tempistica dei versamenti contributivi attualmente in vigore.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni di supporto per i lavoratori agricoli stagionali, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla predisposizione del piano di interventi e alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza riportata all'articolo 11. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che la tempistica di realizzazione degli interventi sia modulata in base alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse.
  In merito all'articolo 10, in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica e della disposizione in base alla quale non si darà luogo alla restituzione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Peraltro, ai fini di una migliore comprensione del testo, ritiene opportuno che sia chiarito se, ed eventualmente in quale misura, le disposizioni siano suscettibili di incidere su posizioni pregresse, precisando le eventuali relative implicazioni di carattere finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che, con riferimento all'articolo 3, al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità, fermo restando che, anche qualora tali condizioni non si verificassero, gli effetti finanziari che ne deriverebbero sarebbero del tutto trascurabili.
  Fa inoltre presente che all'articolo 7, la destinazione dei proventi delle confische per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale al Fondo anti-tratta, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia ad eventuali maggiori entrate, atteso che la predetta disposizione amplia il novero delle ipotesi di confisca. Rileva che agli ulteriori adempimenti disposti dal provvedimento in esame a carico dell'amministrazione della giustizia – con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca – si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva, altresì, che alle eventuali esigenze di adeguamento degli strumenti informatici per l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, connesse ai compiti attribuiti alle medesime amministrazioni dall'articolo 8, recante norme in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già stanziate per spese informatiche.
  Chiarisce, inoltre, che la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, avverrà solo successivamente alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 10, che è volto a chiarire la portata normativa di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo incidendo su quelle posizioni pregresse non ancora definite e ancora oggi oggetto di contenzioso, non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già valutati all'atto dell'introduzione degli accordi di riallineamento di cui al citato articolo 5.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4008, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del Pag. 118lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   con riferimento all'articolo 3, al fine di evitare ricadute finanziarie negative a carico della finanza pubblica, gli eventuali oneri stipendiali e contributivi derivanti dalla regolarizzazione dei lavoratori dovranno essere posti a carico del conto della gestione aziendale in presenza di condizioni economiche che ne consentano la sostenibilità, fermo restando che, anche qualora tali condizioni non si verificassero, gli effetti finanziari che ne deriverebbero sarebbero del tutto trascurabili;
   all'articolo 7, la destinazione dei proventi delle confische per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale al Fondo anti-tratta, anziché al Fondo unico per la giustizia, configura una rinuncia ad eventuali maggiori entrate, atteso che la predetta disposizione amplia il novero delle ipotesi di confisca;
   agli ulteriori adempimenti disposti dal provvedimento in esame a carico dell'amministrazione della giustizia – con particolare riferimento a quelli connessi all'estensione delle misure di confisca – si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   alle eventuali esigenze di adeguamento degli strumenti informatici per l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, connesse ai compiti attribuiti alle medesime amministrazioni dall'articolo 8, recante norme in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già stanziate per spese informatiche;
   la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, avverrà solo successivamente alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse;
   l'articolo 10, che è volto a chiarire la portata normativa di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo incidendo su quelle posizioni pregresse non ancora definite e ancora oggi oggetto di contenzioso, non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già valutati all'atto dell'introduzione degli accordi di riallineamento di cui al citato articolo 5;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere sul testo del provvedimento testé formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Placido 8.03, che prevede, tra l'altro, l'adozione di non meglio precisate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto de minimis. L'articolo aggiuntivo in commento prevede altresì la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di misure di sostegno settoriale all'uscita Pag. 119dalle situazioni di irregolarità, senza tuttavia procedere ad una quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Massimiliano Bernini 8.010, che reca modifiche in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, autorizzando una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Chimienti 1.03, che prevede che allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spetti anche l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 7.1, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, specifiche misure finanziarie volte a garantire, tra l'altro, l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Massimiliano Bernini 8.28, che prevede che gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, del presente provvedimento accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 8.4 e 8.9, che sono volte ad eliminare il carattere facoltativo dell'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità da parte dei soggetti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Placido 8.8, che prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego di liste di prenotazione gestite con procedura telematica nonché l'istituzione in via sperimentale di sportelli di collocamento lavorativo operanti nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 8.7, che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con altri Dicasteri, il compito di individuare e periodicamente revisionare gli indici di congruità atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, prevedendo la compartecipazione, con finalità di supporto tecnico e scientifico, degli atenei e degli organi ispettivi operanti sul territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Chimienti 8.22, che prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovano in via sperimentale lo sviluppo di apposite applicazioni installabili sui dispositivi Pag. 120portatili che consentano ai datori di lavoro di informare rapidamente i soggetti iscritti nelle liste di prenotazione delle offerte di lavoro sopraggiunte. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   gli identici Placido 8.17 e Altieri 8.57, che prevedono che alle attività di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 l'INPS provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevista a legislazione vigente e non anche, come invece previsto dal testo in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della riformulazione della clausola di invarianza prevista dagli emendamenti in esame;
   Placido 8.18, che prevede che i datori di lavoro, imprenditori e non, siano sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto, da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 8.20, che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato Capofree. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Rizzetto 8.32, che prevede l'istituzione di un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 8.01, che prevede l'istituzione di un marchio volontario che attesti la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Placido 8.08, che è volto a riconoscere al denunciante una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo e forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Rizzetto 8.09, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali, ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Chimienti 9.6, che prevede che nel piano di interventi sia inserito un programma di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta, da aggiornare annualmente e da realizzare attraverso l'impiego di apposite task-force costituite da ispettori del lavoro, forze dell'ordine e polizia locale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta Pag. 121emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Chimienti 9.5, che prevede l'adozione di un piano di interventi volto a istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare, tra l'altro, interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Placido 9.01, che prevede, tra l'altro, che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, sia rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno che consente anche l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio. Si prevede inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, specifiche misure finanziarie volte a garantire, tra l'altro, l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative comprese nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.17, 8.18, 8.20, 8.22, 8.28, 8.32, 8.57, 9.5 e 9.6, e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 8.01, 8.03, 8.08, 8.09, 8.010 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato dalla Commissione bilancio che, riscontrando nel testo numerose criticità dal punto di vista finanziario, in data 28 settembre 2016, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Ricorda altresì che nella successiva seduta del 12 ottobre scorso la sottosegretaria De Micheli ha comunicato di non essere in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta, prima di sette giorni a decorrere dalla medesima data. Avverte che, alla luce di tali precisazioni, il presidente Boccia ha Pag. 122quindi inviato una lettera al presidente della IX Commissione, competente nel merito, con la quale ha rappresentato l'opportunità di valutare l'eventuale richiesta alla Presidenza della Camera del differimento di almeno una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea. Fa tuttavia presente che nella medesima data la IX Commissione ha ritenuto di concludere comunque l'esame in sede referente del provvedimento, conferendo il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul medesimo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se sia in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, nonostante un sollecito in tal senso, la relazione tecnica non risulta ancora pervenuta. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, preso atto delle informazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, ritiene che, qualora dovesse nel frattempo pervenire la relazione tecnica richiesta, la Commissione bilancio potrebbe essere nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno già al termine della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 261 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, rileva che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), come risultante dalle proposte emendative approvate dalle medesime Commissioni. Osserva inoltre che il testo reca, all'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 2, che prevede una delega al Governo in materia di formazione del personale, rileva che alcuni dei principi e dei criteri direttivi appaiono potenzialmente suscettibili di determinare oneri a carico di asili nido e di scuole per l'infanzia, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In particolare, fa riferimento: alla verifica dei requisiti di idoneità, da effettuare anche con cadenza periodica; alla previsione di percorsi di formazione professionale continua; alla previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture. Nei casi in cui dette strutture siano gestite da soggetti pubblici potrebbe quindi verificarsi un incremento degli oneri di gestione delle stesse, con possibili riflessi sulla finanza pubblica. Peraltro, il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene quindi che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la sostenibilità degli adempimenti da definire nell'esercizio della delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 prevede che all'attuazione della delega conferita ai sensi del medesimo articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò posto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di inserire, ove ne ricorrano Pag. 123i presupposti, un richiamo alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale qualora, in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 2-bis, che prevede le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture, con specifico riferimento alle strutture pubbliche, ritiene che andrebbe escluso che le nuove modalità di visita possono delineare aggravi organizzativi ed amministrativi, suscettibili di determinare maggiori costi.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza, rileva che le disposizioni riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono configurate come di carattere facoltativo. Sarebbe peraltro utile una conferma che detta facoltà, stante la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, possa essere esercitata dagli enti pubblici interessati esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili e, per quanto attiene agli enti dotati di autonomia finanziaria, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.
  Non ha osservazioni da formulare circa gli adempimenti in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni – Garante per la protezione dei dati personali, Ministero dell'istruzione, Ispettorato nazionale del lavoro – nel presupposto che ad essi si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche a tal proposito ritiene opportuna una conferma.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che sono in via di perfezionamento le necessarie verifiche sui profili di carattere finanziario del provvedimento. Ciò posto, si riserva pertanto di fornire i chiarimenti richiesti, che a suo giudizio potranno comunque rendersi disponibili già nel corso della giornata odierna.

  Edoardo FANUCCI, presidente, preso atto delle informazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, ritiene che, qualora dovessero nel frattempo pervenire i necessari elementi conoscitivi, la Commissione bilancio potrebbe essere nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno già al termine delle votazioni della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Ulteriore nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati e che il testo originario della proposta non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che una precedente versione del testo, elaborata dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione delle proposte emendative nella seduta del 14 ottobre 2014, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 gennaio 2015. Rammenta, inoltre, che nel corso di tale seduta la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo una relazione tecnica, pervenuta il 24 marzo 2015, e che nella predetta relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, sono Pag. 124stati evidenziati alcuni aspetti problematici relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria. Precisa quindi che sarà oggetto della presente relazione l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari costituzionali), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2016. Si soffermerà di seguito, in particolare, sulle disposizioni che presentano modificazioni sostanziali rispetto al precedente testo dell'ottobre 2014, oggetto della relazione tecnica, nonché sulle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.
  Sottolinea, in primo luogo, che l'articolo 4, in materia di strutture di prima assistenza e accoglienza, riformulato rispetto al testo precedente, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se i costi di realizzazione e gestione delle strutture di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possano o meno ritenersi ricompresi in quelli indicati dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 142 del 2015; ciò in considerazione, da un lato, del fatto che il testo in esame sembra introdurre un requisito di esclusività nella destinazione delle strutture stesse ai minori non accompagnati e, dall'altro, della permanenza massima dei minori nelle strutture, fissata in 30 giorni dalla norma in esame mentre quella considerata ai fini della stima degli oneri di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 risultava di 40 giorni.
  Con riferimento all'articolo 5, concernente l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al precedente testo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se la clausola di invarianza introdotta sia idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri e ciò anche in considerazione del fatto che le prestazioni previste non sembrerebbero modulabili in ragione delle risorse disponibili. Non formula invece osservazioni in ordine all'introduzione del riferimento al mediatore culturale, tenuto conto che il decreto legislativo n. 142 del 2015 già prevede, per altre fattispecie, l'intervento di tale figura professionale, che quindi non dovrebbe generare nuovi oneri. In proposito considera comunque necessaria una conferma.
  Rileva preliminarmente l'esigenza di una valutazione del Governo circa la sostenibilità, alla luce delle attuali disponibilità, degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, in materia di indagini familiari, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio. Andrebbe inoltre acquisito, a suo avviso, un chiarimento in merito ai compiti di cui al comma 3, assegnati al responsabile della struttura di prima accoglienza in relazione agli adempimenti connessi alla richiesta del permesso di soggiorno o di protezione internazionale. In particolare, ritiene che andrebbe confermato che anche tali compiti possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  In merito agli articoli 8 e 9, concernenti il rimpatrio assistito e il sistema informativo nazionale, rileva preliminarmente l'esigenza di un aggiornamento riguardo alle valutazioni già espresse dalla relazione tecnica riferita al precedente testo, in merito alle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni e alle relative disponibilità di bilancio. Andrebbe inoltre acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre le spese derivanti dalle attività in questione entro il limite delle risorse disponibili: ciò in considerazione sia della natura delle attività connesse alle procedure di rimpatrio assistito, che sembrano assumere carattere non derogabile, sia degli adempimenti connessi al sistema informativo.
  Con riferimento all'articolo 12, in materia di sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, nel rilevare che il nuovo testo in esame non provvede a quantificare espressamente gli oneri derivanti dall'articolo, ritiene opportuno acquisire una stima aggiornata dei medesimi, anche alla luce dei dati relativi ai flussi attuali di ingresso dei minori non accompagnati. Pag. 125Con riferimento ai requisiti standard dei centri di accoglienza andrebbe chiarito, a suo avviso, in primo luogo quali siano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione e accreditamento, sia con riferimento alla fissazione dei requisiti minimi da garantire in tutto il territorio nazionale sia in relazione all'autorità cui affidare l'accreditamento e l'attività ispettiva e di controllo. In secondo luogo, segnala che andrebbe specificato in quale misura la norma implichi la necessità di un adeguamento delle strutture di accoglienza già esistenti, con conseguente aggravio di costi, anche con riferimento alle spese di gestione.
  Appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se le attuali disponibilità di bilancio siano sufficienti a garantire l'attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 14, in materia di diritto alla salute e all'istruzione, anche con riferimento ai «progetti specifici» previsti dalla norma. A tal fine, considera altresì utile l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento delle attività in questione.
  In merito all'articolo 16, recante diritto all'assistenza legale, pur prendendo atto dell'inserimento della clausola di invarianza, fa presente che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a definire i prevedibili riflessi finanziari delle disposizioni, rispetto alle prassi già applicate in base alla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che le attività previste e i relativi costi per le amministrazioni interessate sembrano assumere carattere non derogabile e quindi non riconducibile a limiti di spesa predefiniti.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 17, in materia di minori vittime di tratta, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'attuazione delle disposizioni senza nuovi oneri. Per quanto attiene al comma 2, rinvia a quanto già osservato per gli articoli 15 e 16.
  Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di minori richiedenti protezione internazionale, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 16.
  Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni finanziarie, per quanto attiene ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli 4 e 12. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al riguardo, segnala che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2353) e, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018, reca uno stanziamento di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per l'anno 2018. In relazione alla copertura proposta ravvisa la necessità di acquisire informazioni dal Governo in merito all'entità delle somme destinate, nell'ambito delle risorse del menzionato Fondo, alla realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni, nonché l'ammontare delle risorse del medesimo Fondo per gli anni successivi al 2018. Segnala comunque che l'importo del Fondo per l'anno 2018 (120 milioni di euro, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018) non appare capiente per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 12 del provvedimento in esame, quantificati dalla relazione tecnica consegnata il 24 marzo 2015 in riferimento alla precedente formulazione del testo in circa 138,9 milioni di euro su base annua (senza tener conto degli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 4). Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

Pag. 126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale.
Atto n. 340.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 20.15.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 261 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, alla luce dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il provvedimento in esame, stante la sussistenza di talune specifiche criticità, dovrebbe essere corredato da apposita relazione tecnica tesa a dimostrarne la neutralità sul piano finanziario, come asserito dall'articolo 6 del provvedimento medesimo. Osserva come tale esigenza risulti in particolare avvertita con riferimento alla fase attuativa della delega legislativa, ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inerente percorsi di formazione continua del personale coinvolto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, precisa preliminarmente che, con riferimento alla richiesta di relazione tecnica formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame, le criticità che motivano la richiesta della predetta relazione tecnica attengono a principi e criteri direttivi concernenti l'esercizio della delega di cui all'articolo 2. Al riguardo segnala che in precedenti occasioni la Commissione ha ritenuto sufficientemente cautelativo, per evitare che in sede di esercizio della delega si verifichino nuovi o maggiori oneri privi di copertura, il richiamo nel testo della legge della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, Pag. 127secondo cui qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe procedere comunque all'espressione di un parere favorevole, ponendo talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che prevedano in particolare all'articolo 3, comma 2, l'inserimento della citata disposizione e che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati da relazione tecnica in modo da consentire un puntuale esame degli effetti finanziari derivanti dagli schemi medesimi in sede parlamentare. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abb.-A, recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

  ritenuto che:
   all'articolo 2, comma 2, sia necessario prevedere che lo schema di decreto legislativo sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire in sede parlamentare una puntuale verifica degli effetti finanziari da esso derivanti;
   al medesimo articolo 2, comma 2, sia altresì necessario prevedere che, in caso di ritrasmissione del testo alle Camere (qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari), debbano esprimersi nuovamente sia le Commissioni competenti per materia, sia quelle competenti per i profili finanziari;
   poiché alcuni dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, potrebbero determinare oneri per la finanza pubblica, quantificabili solo all'atto dell'esercizio della delega, sia necessario integrare prudenzialmente la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, prevedendo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie;
   la facoltà di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, prevista dall'articolo 4, debba essere esercitata dagli enti pubblici interessati, stante la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili e, per quanto attiene agli enti dotati di autonomia finanziaria, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati;
   le amministrazioni pubbliche competenti debbano provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 4, riguardanti la regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti:, corredato Pag. 128della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,.

  All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Le Commissioni competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

  All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo,».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si rimette alle valutazioni della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Lauricella 4.3, che prevede l'installazione, non più su base facoltativa, di sistemi di videosorveglianza presso le strutture oggetto del presente provvedimento, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 4.02, che prevede l'istituzione di una Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Sisto 6.50, che prevede l'istituzione di un fondo sperimentale con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 destinato all'attuazione del presente provvedimento. Essa prevede altresì che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio 2016-2018, in ciò determinando una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile, posto che l'attuazione di alcune finalità della presente legge comporta oneri di parte corrente;
   Martelli 6.51, volta a ridurre l'estensione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, sopprimendo il riferimento alla necessaria assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Martelli 2.10, che è volta a prevedere, con riferimento al personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, che la formazione obbligatoria iniziale e Pag. 129permanente debba essere effettuata da parte dell'Azienda sanitaria locale competente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa;
   Costantino 2.17, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevedendo che la sussistenza dei requisiti di idoneità ai fini della valutazione attitudinale degli operatori interessati dal provvedimento in esame sia accertata e certificata da personale qualificato della Azienda sanitaria locale competente per territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa;
   Martelli 2.23, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, introducendo la previsione di un monitoraggio delle strutture oggetto del provvedimento in esame per le verifiche, da parte delle strutture medesime, del possesso di standard efficaci ed efficienti del servizio offerto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.
   Chimienti 2.32 e 2.34, che intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevedendo tra l'altro l'incremento e l'ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione delle proposte emendative nel quadro dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.
   Di Vita 2.33, che interviene sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, introducendo la previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori volte, in particolare, alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psico-fisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di fare fronte all'attuazione della proposta emendativa nel quadro dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 3, riferita all'esercizio della delega legislativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 2.23, 2.33 e 2.35, anche alla luce del parere approvato sul testo del provvedimento. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative comprese nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.17, 2.30, 2.32, 2.34, 2.55, 4.3, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché Pag. 130di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, constatando l'assenza della relazione tecnica, sottolinea che la Commissione si trova nell'impossibilità di esprimere il proprio parere. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame è inserito all'ordine del giorno della seduta di domani dell'Assemblea, ritiene che di tale situazione debba essere edotta l'Assemblea stessa, anche al fine di valutare l'opportunità di disporre il rinvio in Commissione del progetto di legge in oggetto, alla luce delle numerose criticità che il provvedimento medesimo presenta dal punto di vista finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.25.