CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che sulla proposta di legge in titolo la Commissione si era già espressa il 21 ottobre 2014 e che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 ottobre prossimo.

  Khalid CHAOUKI (PD), relatore, nell'illustrare il provvedimento, fa presente che, dopo uno stallo dovuto a problemi relativi alla copertura finanziaria, l'esame in sede referente è ripreso negli ultimi mesi. Nel frattempo, sulla materia oggetto della proposta in esame sono intervenuti alcune novità normative, in particolare i commi 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che hanno trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, incrementandone la dotazione, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e soprattutto il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto «accoglienza»), attuativo di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, che contiene anche una norma, l'articolo 19, dedicata in maniera specifica ai minori non accompagnati. Pertanto, alla ripresa dell'esame si è reso necessario predisporre un nuovo testo della proposta di legge al fine di tenere conto delle modifiche intervenute alla normativa vigente. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito tale nuovo testo è stato quindi emendato, come già ricordato.
  Ciò premesso, l'obiettivo del provvedimento rimane quello di rafforzare gli strumenti di tutela e di assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale, nell'esclusivo interesse del minore. Ribadisce che si tratta di una materia che chiama in causa in modo determinante le competenze di questa Commissione, in ragione dei continui richiami a tutto il corpus normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, che è parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese.Pag. 90
  Passando all'articolato, composto da 22 articoli, segnala soprattutto l'articolo 1 che reca l'ambito di applicazione della legge, stabilendo che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che le nuove norme si applicano ai minori stranieri in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Il dettato del successivo articolo 2 chiarisce ulteriormente che i destinatari delle norme sono dunque i minori non cittadini dell'UE che si trovino in Italia per qualsiasi causa, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti. L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di divieto di respingimento, prevedendo che il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati non possa essere disposto in nessun caso, venendo meno la possibilità di disporlo nel loro superiore interesse del riaffidamento ai familiari.
  È da evidenziare anche l'articolo 5 che, sempre intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015, introduce l'articolo 19-bis, dedicato all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, in cui entra in gioco in modo determinante la figura del mediatore culturale già prevista nella precedente stesura del testo, che prevedeva il ruolo del Ministero degli affari esteri nella promozione di opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessanti, per accelerare l'espletamento degli accertamenti.
  L'articolo 6 concerne le indagini familiari che possono essere avviate, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato. Tali indagini, secondo la normativa già vigente, possono essere svolte anche nei Paesi d'origine e con l'eventuale avvalimento dell'OIM. Il testo, intervenendo sull'articolo 19, comma 7, del più volte citato decreto legislativo, n. 142 del 2015 dispone che per la stipula delle convenzioni, già previste da tale norma, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, il Ministero dell'interno debba sentire anche i Ministeri della giustizia e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Ricorda che in tema di identificazione, per quanto riguarda le disposizioni e gli indirizzi adottati in sede europea ed internazionale viene, in particolare, in rilievo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 1991. Il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dispone che «i criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c’è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino».
  È da evidenziare anche l'articolo 10 che disciplina le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione. L'articolo 11 riguarda l'elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori. L'articolo 13 reca misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo, mentre l'articolo 14, concernente il diritto alla salute e all'istruzione.
  Inoltre, l'articolo 17, integrando la legge n. 228 del 2003, prevede per i minori Pag. 91stranieri non accompagnati vittime di tratta la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
  L'articolo 18 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, che non reca modifiche rispetto al corrispondente articolo 24 del testo del 2014, l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea ed internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Alla luce di quanto qui riferito, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame, attesa a questo punto l'urgenza di procedere sollecitamente all'approvazione di questo rilevante strumento normativo, di proposta della collega Zampa, che ringrazia per l'impegno profuso, e che persegue la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Essi infatti rappresentano una quota sempre più rilevante degli arrivi di profughi e immigrati su suolo europeo e che, in quanto soggetti fragili, sono esposti al rischio di odiose pratiche di tratta, commercio e schiavitù di esseri umani. Illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore, pur ritenendo lodevoli gli intenti del provvedimento, riservandosi di approfondire alcuni aspetti nel corso dell'esame in Assemblea.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel sottolineare che alcune correzioni proposte dai colleghi del Movimento 5 Stelle sono state fatte proprie dalla Commissione di merito, preannuncia un voto favorevole da parte del suo gruppo, pur registrando una possibile criticità in relazione alla inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

  Sandra ZAMPA (PD) ringrazia tutte le forze politiche che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante obiettivo, sottolineando, in linea con l'intervento del relatore, che le norme che si vogliono introdurre rappresentano una fase attuativa della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo. Rileva che in tal modo possono essere resi concretamente esigibili i diritti previsti da tale strumento. Ricordando che l'Italia ha già dato una grande prova nella gestione di ingenti flussi migratori con forte presenza anche di minori non accompagnati, sottolinea che l'attuale Governo, a differenza di quello di altri Paesi europei, non ha mai effettuato un respingimento di questi soggetti, avendo ben presente i doveri connessi alla protezione di persone particolarmente vulnerabili e dei minori in particolare. Il provvedimento in esame, intervenendo in questo contesto, ha quindi lo scopo di razionalizzare le procedure di gestione ed accoglienza anche tramite un miglior utilizzo delle risorse a disposizione. In conclusione, pone l'accento sul fatto che l'integrazione di soggetti giovani rappresenta, oltre che un aspetto meritorio, un investimento importante verso l'acquisto di una cittadinanza consapevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari Pag. 92esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

  Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) preannuncia un voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo, evidenziando che nell'attuale contesto geopolitico, che vede anche una forte tensione tra i Paesi occidentali e la Russia, non appare opportuna la conclusione di un accordo di natura militare con un Paese, come l'Azerbaijan, coinvolto in un conflitto, semi congelato e a bassa intensità, con l'Armenia. Sarebbe quindi preferibile una pausa di riflessione prima di procedere alla ratifica, anche per evitare un ulteriore incremento delle tensioni con la Russia a pochi giorni dalla notizia dello spiegamento di truppe NATO in Lettonia.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che l'Aula della Camera ha recentemente approvato la ratifica di un accordo analogo siglato proprio con l'Armenia.

  Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) segnala che anche in quella occasione ha espresso un voto contrario alla ratifica.

  Gianluca PINI (LNA), nell'esprimere perplessità su questo tipo di accordi, preannuncia un voto contrario sul provvedimento di ratifica e la presentazione di una relazione di minoranza.

  Khalid CHAOUKI (PD) osserva che nel contesto di tensioni che interessano l'area del Caucaso appare preferibile che l'Italia adotti un approccio proattivo, agendo sugli attori in campo e promuovendo momenti di dialogo e il consolidamento di pratiche democratiche. In questo quadro non avrebbe senso chiudere le porte in faccia ad un Paese strategico come l'Azerbaijan, essendo di gran lunga preferibile stabilire relazioni durevoli anche al fine di consolidare il rispetto dei diritti umani. Osserva inoltre che la Russia sta svolgendo un ruolo di mediazione nel conflitto tra Armenia ed Azerbajian e che è più facile agevolare in dialogo all'interno rapporti stabili con i soggetti coinvolti.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), relatore, nel premettere che il suo gruppo vede con sfavore iniziative che possono contribuire ad un aumento della tensione con la Russia ed osservando che il Presidente del Consiglio Renzi, dopo alcuni errori iniziali, si muove ora con più attenzione verso quell'importante Paese, segnala che l'Azerbaijan non appare schierato nel confronto tra Paesi occidentali e Russia. Giudica quindi importante l'inserimento del nostro Paese, anche tramite l'approvazione di strumenti come quello in esame, in un canale diplomatico che possa favorire il dialogo tra due Paesi che assumono rilevanza strategica nel contesto di quell'area geografica. Esprime, invece, alcune perplessità in relazione all'articolo 4 dell'Accordo che consente alla parte ospitante di esercitare la giurisdizione sul personale militare della parte ospitata per eventuali reati commessi sul proprio territorio, segnalando che molte potenze si riservano di esercitare la propria giurisdizione per i militari impiegati all'estero e ricordando che non tutti i Paesi offrono le stesse garanzie procedurali del nostro Paese. Invita quindi ad una riflessione su questo aspetto nel corso dell'esame in Assemblea.

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  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di approfondire il tema da ultimo richiamato dal relatore in merito all'effettiva portata della disposizione segnalata e alla eventuale difformità rispetto ad una prassi diversa. Più in generale, evitando di considerare in questa sede l'insieme delle relazioni tra Paesi occidentali e la Russia, segnala che, anche tramite il perfezionamento di accordi come quello in esame, analogo a quello raggiunto con l'Armenia, l'Italia può esercitare una sorta di moral suasion, per favorire un dialogo in relazione alla questione del Nagorno Karabakh.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Cirielli il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

  Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) preannuncia un voto contrario sulla ratifica dell'accordo, pur dichiarandosi consapevole del ruolo strategico che ricopre attualmente la Giordania nel difficilissimo contesto mediorientale, degli sforzi che deve compiere per assicurare l'accoglienza di un gran numero di rifugiati e dei rischi connessi a infiltrazioni terroristiche. Critica con decisione la scelta suicida di incrementare in maniera continua il flusso di armamenti verso quella regione, peraltro in probabile violazione della legge n. 185 del 1990. Più in generale, ritiene che la Commissione debba farsi carico di segnalare al Governo che una quota consistente dei disegni di legge di ratifica presentati riguardano proprio accordi in tema di armamenti, lasciando poco spazio a forme più proficue di cooperazione internazionale.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) dichiara il convinto voto favorevole del Partito Democratico rispetto ad un accordo che manda un chiaro segnale di vicinanza ad un importante alleato che si trova a contrastare gravi episodi di violenza e che confina con Stati a rischio di frantumazione. Nel quadro dell'azione di contrasto a Daesh, la Giordania non può non essere considerata in prima linea. Ritiene quindi essenziale il perfezionamento di un accordo con un alleato chiave, in particolare nei giorni in cui si succedono eventi di particolare importanza, a partire dal tentativo di liberare Mosul.

  Gianluca PINI (LNA) preannuncia un voto contrario sul provvedimento e la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea per ragioni opposte a quelle richiamate dal collega Palazzotto, ritenendo importante garantire alla Giordania un sostegno più forte di quello che si delinea con l'accordo in discussione.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara il voto contrario sulla ratifica del Movimento 5 Stelle.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si limita a segnalare che l'accordo in esame rappresenta la prosecuzione Pag. 94di un'intesa raggiunta nel 2002, perfezionata nel 2004 e venuta a scadenza nel 2014, a dimostrazione della consolidata tradizione di cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Manciulli il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

  La Commissione Bilancio ha invece espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Causin, ha presentato gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 (vedi allegato 2). Da quindi la parola al collega per l'illustrazione degli emendamenti.

  Andrea CAUSIN (AP), relatore, illustra gli emendamenti a sua firma 3.1, 3.2 e 4.1.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1 del relatore (vedi allegato 2).

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Causin il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che l'avvio della discussione generale in Assemblea è fissato al termine delle votazioni previste per la giornata odierna, ove concluso dalle Commissioni.
  Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Tidei, ha presentato gli emendamenti 1.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, nonché gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, di recepimento delle condizioni apposte al parere della Commissione Bilancio (vedi allegato 3).
  Avverte altresì che l'onorevole Gianluca Pini ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento per l'esame in Assemblea.

  Gianluca PINI (LNA) precisa che finalità della sua relazione è quella di migliorare il testo in esame. Ricordando che il negoziato sui cambiamenti climatici ha raggiunto un compromesso al ribasso, ritiene che, senza pretendere di modificare gli accordi raggiunti, sia possibile porre rimedio ad alcuni punti critici. Si riserva di illustrare più compiutamente la relazione nel corso dell'esame in Assemblea.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, precisa che l'emendamento 1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, è motivato dal fatto che è già intervenuto il deposito dello strumento di ratifica da parte dell'UE, che consentirà all'accordo di entrare in vigore il prossimo 5 novembre. Di conseguenza la disposizione appare superata, mentre i restanti emendamenti riguardano il recepimento delle condizioni apposte al parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 5.1, 5.2 e 5.3 della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 5.1, 5.2 e 5.3 della relatrice (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Tidei il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
C. 4039 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco FEDI (PD), relatore, segnala che l'Accordo in esame sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, il primo sulla materia tra le due Parti contraenti, è teso alla predisposizione di un organico quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti del nostro Paese e del Vietnam.
  Conclusa in esito ad iniziativa italiana, l'intesa è finalizzata a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.
  È importante sottolineare, a tale riguardo, che l'interscambio totale italo-vietnamita – raddoppiato tra il 2010 ed il 2014 – mostra un trend costante di crescita. Nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4.304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio UE-Vietnam; nello stesso anno, il valore delle importazioni vietnamite dall'Italia si è attestato a 1.453, milioni di dollari (1.338 nel 2014, 1.173 del 2013), mentre le esportazioni vietnamite verso il nostro Paese hanno toccato i 2.851 milioni di dollari.
  Tali dati fanno dell'Italia il quarto partner commerciale tra i Paesi dell'Ue per interscambio complessivo, il quinto (dietro Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia) mercato di destinazione dei prodotti vietnamiti ed il secondo (dietro la Germania) mercato di provenienza dei prodotti importati dall'area Ue in Vietnam.
  Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, in base ai dati locali finali del 2015, l'Italia si colloca al 31o posto su scala mondiale e all'8o su scala UE, con un totale di 340 milioni di US$ e con 67 progetti. Sono circa cinquanta le aziende italiane presenti nel Paese, di cui 33 sotto forma di IDE/joint ventures e 18 uffici di rappresentanza (dati ICE). Le nostre imprese descrivono in termini positivi la propria esperienza e molte sono impegnate in progetti di ulteriore espansione dei propri investimenti.
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.
  L'articolo 1 specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale (par. 3); il par. 4, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.
  L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
  Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.
  L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.
  L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti, mentre l'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.
  Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.
  Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.
  L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, che sono (sebbene non esclusivamente):
   a) scambi di visite di funzionari doganali e di funzionari doganali, quando ritenute di reciproca utilità per migliorare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
   b) formazione dei funzionari doganali;
   c) scambio di informazioni ed esperienza sull'uso di apparecchiature d'individuazione;Pag. 97
   d) scambi di visite di esperti in questioni doganali;
   e) scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alle norme ed ai regimi doganali.

  L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.
  La composizione delle controversie eventualmente derivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole (articolo 13).
  L'articolo 14, infine, stabilisce che l'Accordo, che ha durata illimitata salvo denuncia con efficacia a 90 giorni, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. Particolare rilievo assume l'articolo 4 che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo, relativi a spese di missione, valutati in 18.615 euro annui a decorrere dal 2016.
  Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento che, al pari degli altri due recentemente esaminati da questa Commissione – e segnatamente l'intesa bilaterale per la cooperazione nella lotta alla criminalità, cui si aggiunge l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE ed Hanoi, di cui sono stato relatore – s'inserisce in un quadro d'intensificazione dei rapporti bilaterali: l'Italia è stata tra i primi Paesi europei occidentali (il primo dell'allora CEE) a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, nel marzo 1973 ed a partire da quel momento è sempre stato uno dei suoi principali partner ed ha avuto occasione di consolidare un rapporto costruito sull'amicizia e sul dialogo, rinnovato dalle recenti missioni del presidente del Consiglio Renzi (giugno 2014) e del Presidente della Repubblica Mattarella (novembre 2015).

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sugli esiti della missione svolta in Myanmar (2-8 settembre 2016).

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, per le comunicazioni in merito alla missione in titolo, rinvia ad una relazione di sintesi predisposta dall'onorevole Zampa, che vi ha partecipato in rappresentanza della Commissione (vedi allegato 4).

  Sandra ZAMPA (PD), nel ringraziare la Commissione, ricorda gli atti di indirizzo approvati alla Camera dei deputati nella precedente e in questa legislatura sulla situazione in Birmania, in linea con un impegno specifico del nostro Paese che ha portato alla nomina di Piero Fassino ad Inviato speciale dell'Unione europea per il Myanmar. Ricorda, quindi, la visita svolta al Parlamento italiano dalla Ministra Aung San Suu Kyi, a coronamento di una costante attenzione da parte della diplomazia Pag. 98parlamentare italiana, guidata con passione dall'allora senatrice Soliani. Ripercorre quindi le tappe salienti del percorso di democratizzazione del Myanmar, cui difetta ancora la correzione della norma costituzionale che impedisce ai figli di cittadini stranieri di assumere la carica presidenziale, come pure la quota di seggi parlamentari tuttora riservata ai militari. In generale, riferisce della rinnovata atmosfera che regna nel Paese, dove è netta la percezione di ritrovata libertà di espressione del pensiero da parte dei cittadini. Ritiene, infine, che il Myanmar costituisca un modello di transizione pacifica, seppur assai dolorosa per i cittadini birmani, verso la democrazia e verso un sistema di relazioni aperte con il resto del mondo.

Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 71ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20-23 settembre 2016).

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, svolge comunicazioni in merito alla missione in titolo (vedi allegato 5). Dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

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