CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.
Nuovo testo unificato C. 261 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato della Camera sul nuovo testo unificato recante «Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.
  Il testo unificato, che si compone di 7 articoli, ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e Pag. 121delle persone anziane o persone con disabilità ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.
  Dopo l'enunciazione delle finalità da parte dell'articolo 1, l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Tra i principi di delega, il comma 1, lettera c), indica la previsione di percorsi di formazione professionale continua. I decreti legislativi di attuazione sono emanati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 2-bis prevede la definizione di Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie.
  L'articolo 3 dispone che negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo sindacale; in mancanza di accordo, i sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è adeguatamente segnalata. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e al trattamento dei dati personali.
  L'articolo 4 prevede una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge.
  L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 5-bis reca infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo del disegno di legge C. 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 14 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Il provvedimento mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.
  I principali filoni di intervento del disegno di legge, composto da 12 articoli, riguardano:
   la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;Pag. 122
   l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
   l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
   il rafforzamento dell'istituto della confisca;
   l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
   l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
   l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
   il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
   il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

  Per i profili di competenza della Commissione, rilevano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
  L'articolo 8 modifica la normativa che ha istituito presso l'INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità (articolo 6 del decreto-legge 91 del 2014), alla quale attualmente possono essere iscritte le imprese agricole che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le precedenti violazioni e che sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
  Con il provvedimento in esame viene integrato il catalogo dei reati ostativi all'iscrizione e sono introdotti ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
  Un nuovo comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni: gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti autorizzati a compiere intermediazione nel settore in materia di mercato del lavoro e le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015, purché in possesso dei requisiti previsti per le imprese agricole.
  La cabina di regia che presiede alla Rete del lavoro agricolo di qualità viene modificata nella sua composizione, prevedendo la presenza di ulteriori 3 membri, in rappresentanza del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro. Tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro si aggiungono i rappresentanti delle cooperative agricole. Non è stata recepita l'osservazione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, relativa all'integrazione della cabina di regia con rappresentanti degli enti locali.
  Alla cabina di regia sono assegnati ulteriori compiti, consistenti nel: monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato del lavoro agricolo; promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati; stipulare convenzioni per l'adesione alla stessa Rete, avvalendosi delle sezioni territoriali della Rete.
  È inoltre introdotta un'articolazione in sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.Pag. 123
  Al medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 91, un nuovo comma 7-bis stabilisce che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare alla stipula della convenzione l'accesso ai contributi da loro istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli. I medesimi enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione – da parte del trasportatore – di quanto previsto dalla convenzione, comporta la risoluzione di diritto della medesima e la decadenza del trasportatore dai contributi concessi dalle amministrazioni locali.
  L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale). Tale piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stato di attuazione del suddetto piano di interventi è oggetto di una relazione annuale predisposta dagli stessi Ministeri richiamati in precedenza e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.
  Conclusivamente, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione, che riprende un'osservazione contenuta nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato (vedi allegato 2).
  Invita peraltro a valutare la possibilità di prevedere una condizione in luogo dell'osservazione, in considerazione dell'articolazione in sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, osserva che il provvedimento sarà presumibilmente approvato in via definitiva dalla Camera, invitando a mantenere il rilievo come osservazione, come già avvenuto nel parere espresso presso l'altro ramo del Parlamento.

  La senatrice Maria Grazia GATTI (PD), fa presente di essere stata relatrice del provvedimento al Senato e che il problema è stato ampiamente affrontato in quella sede. È stato ritenuto preferibile mantenere una struttura snella in considerazione dei compiti tecnici ed istruttori della cabina di regia, che opera in stretta collaborazione con gli enti locali, che sono comunque rappresentati nel comitato di gestione per le emergenze. Non ritiene pertanto opportuno formulare una condizione sul punto.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, mantiene l'osservazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

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Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che la seduta odierna è dedicata al seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine.
  Avverte che non sono pervenute ulteriori proposte di modifica al documento.

  Intervengono quindi la senatrice Pamela Giacoma ORRÙ (PD), il senatore Albert LANIÈCE (PLA-PSI-MAIE), la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S), il deputato Francesco RIBAUDO (PD), il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

  La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

  La seduta termina alle 8.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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