CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento all'esame della XII Commissione, già approvato dal Senato e assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro, ha lo scopo di rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura intervenendo sia sul versante repressivo, con modifiche alle norme penali, sia sul versante delle politiche di intervento.
  Pur valutando con favore le finalità del provvedimento in discussione che, ricorda, è stato approvato dal Senato con un'amplissima maggioranza, ritiene utile precisare che le competenze della XII Commissione sono assai limitate.
  Rileva che il testo in esame si compone di 12 articoli; l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale: «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», che, nella versione attuale, punisce il solo caporale e richiede come elemento costitutivo del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia.
  Al primo comma, numero 1, dell'articolo riformulato, si definisce la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni Pag. 123di sfruttamento, approfittando di stati di bisogno, prevedendo così, rispetto alla norma vigente, una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Al primo comma, numero 2, si sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
  Fa presente che, attraverso l'introduzione di una figura autonoma di reato, si supera la difficoltà, emersa con l'attuale definizione del reato, di incriminare anche il datore di lavoro nei casi di sfruttamento in cui si approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
  Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia punita con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Il quarto comma del nuovo articolo 603-bis prevede, infine, delle aggravanti specifiche del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà, tra le quali rientra il reclutamento di minori in età non lavorativa.
  Al riguardo osserva che, posto che si tratta di aggravanti di fattispecie che costituiscono in ogni caso reato, non si comprende la ragione di prendere in considerazione solo i minori in età non lavorativa e non tutti i minori. Segnala infatti, a titolo esemplificativo, che lo sfruttamento di un diciasettenne che si trovi in stato bisogno non appare meno grave alla luce del fatto che in teoria tale soggetto, diversamente da un quindicenne, potrebbe essere impiegato anche in condizioni regolari.
  Per quanto concerne le altre parti del testo, rileva che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria.
  L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra i reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
  L'articolo 5 integra l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, includendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.
  L'articolo 6 aggiunge il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, mentre l'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.
  L'articolo 8 apporta numerose modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità allo scopo di rafforzarne l'operatività.
  L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione Pag. 124con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento.
  Fa presente, infine, che l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, mentre i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani per il seguito della discussione e l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

5-08402 Di Vita: Sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulia DI VITA (M5S), replicando, fa presente come nella relazione delle Nazioni Unite del 31 agosto 2016 si evidenzi il fatto che l'Italia non abbia dato piena attuazione a quanto prevede la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità circa l'obbligo degli Stati contraenti di istituire un'apposita struttura preposta al monitoraggio relativo all'applicazione della Convenzione medesima nell'ordinamento nazionale.
  Auspica, pertanto, che si proceda rapidamente all'istituzione di tale struttura affinché essa possa svolgere un'attività monitoraggio e di vigilanza, anche rispetto ai numerosi casi di maltrattamento delle persone con disabilità.

5-09118 Massimiliano Bernini: Sul progetto «Associazione per la vita autonoma» di Viterbo.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, pur ritenendo apprezzabile la ricostruzione effettuata nella risposta fornita dalla sottosegretaria Biondelli, dichiara tuttavia di non potersi ritenere soddisfatto in quanto la cessazione del progetto «Associazione per la vita autonoma» di Viterbo, che ha svolto un ruolo molto importante nel processo di deistituzionalizzazione di numerose persone con disabilità nel corso degli anni, ha comportato il verificarsi di gravi situazioni di disagio.
  Auspica, pertanto, che progetti meritevoli come quello in oggetto possano proseguire, ritenendo che l'improvvisa sospensione a causa del passaggio di competenze da un livello istituzionale a un altro, come è accaduto nel caso in oggetto, provoca conseguenze fortemente pregiudizievoli a danno di soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità.

  Daniela SBROLLINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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