CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
(Svolgimento e conclusione).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Marco MINNITI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Teresa PICCIONE (PD), Barbara POLLASTRINI (PD) e Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

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  Marco MINNITI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il Sottosegretario di Stato, Marco Minniti, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XI).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che il provvedimento, approvato dal Senato il 1o agosto 2016, mira al contrasto del fenomeno del cosiddetto caporalato ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Tale complesso ed allarmante fenomeno coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri (come riferito nella relazione all'Assemblea in Senato), ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività.
  I principali filoni di intervento del disegno di legge A.C. 4008 riguardano: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
  Il disegno di legge è composto da 12 articoli. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, fa notare che l'articolo 1 – che appare la disposizione di maggior rilievo dell'intero provvedimento – detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che attualmente punisce il cosiddetto caporalato. Più in dettaglio, il nuovo articolo 603-bis prevede, infatti, una prima ipotesi (primo comma): che riscrive la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di «necessità»); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento); che sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche – ma non necessariamente – con Pag. 35l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno). Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato – analoga a quella dell'attuale primo comma – caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).
  Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Tali indici – rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'articolo 603-bis – sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato: che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale fa riferimento a violazioni «sistematiche»); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l'avverbio «particolarmente», da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice. La disposizione relativa alle aggravanti specifiche del reato di caporalato (attuale terzo comma), ora è collocata al quarto comma del nuovo articolo 603-bis, anch'esse sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà. Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori «sfruttati» e non più ai lavoratori «intermediati».
  L'articolo 2 aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. L'articolo 603-bis.1 ridefinisce per il reato di caporalato, rispetto alla disciplina vigente dell'articolo 600-septies.1 (relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale), l'ipotesi di circostanza attenuante specifica. L'attenuante, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Sostanzialmente, rispetto all'attuale attenuante di cui all'articolo 600-septies.1: si introduce l'ipotesi di elementi utili «per il sequestro delle somme o altre utilità»; si precisa – eliminando il riferimento al «concorrente» – che l'attenuante è riconosciuta nei confronti di chiunque collabori; la più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante appare conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro (si pensi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera); aumenta lo sconto di pena che diventa da un terzo a due terzi (attualmente è da un terzo alla metà). L'articolo 603-bis.1 rinvia poi alle norme previste dall'articolo 16-septies del decreto-legge n. 8 del 1991, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. L'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-bis.1 esclude l'applicazione della citata attenuante, meno favorevole, prevista dal citato articolo 600-septies.1 Pag. 36per chi si adoperi per evitare di portare il reato a conseguenze ulteriori o aiuta la magistratura nella cattura dei concorrenti.
  L'articolo 603-bis.2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato – ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (cosiddetta confisca per equivalente).
  Si osserva, tuttavia, che, per il delitto di cui all'articolo 603-bis, tale confisca obbligatoria è già prevista dall'articolo 600-septies del codice penale. Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto.
  Nella medesima materia interviene anche la novella di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Integrando la formulazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (legge n. 356 del 1992) viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.
  L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato. Tale disposizione, conseguenza dell'estensione del reato anche al datore di lavoro, stabilisce – in luogo del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale – l'adozione da parte del giudice di tale misura (presso l'azienda ove è commesso il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale) quando l'interruzione dell'attività conseguente al sequestro possa compromettere i livelli occupazionali e diminuirne il valore economico.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
  Con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Come noto, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente «responsabile» del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.
  L'articolo 8 interviene – con numerose modifiche – sull'articolo 6 del decreto-legge 91 del 2014 (convertito nella legge n. 116 del 2014) recante, tra le altre, Pag. 37disposizioni urgenti per il settore agricolo, che ha istituito presso l'INPS la cosiddetta Rete del lavoro agricolo di qualità. La disposizione integra, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91, il catalogo dei reati ostativi per gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla Rete; questi, infatti – rispetto a quanto già previsto – non devono essere stati condannati per gli ulteriori, seguenti reati: riduzione in schiavitù (articolo 600 del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); commercio di schiavi (articolo 602 del codice penale); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale); delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 del codice penale); delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-356 del codice penale); delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-517-quater del codice penale); delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544-bis e 544-quinquies del codice penale). Ai fini del divieto di iscrizione, le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono, in base al nuovo articolo 6 del citato decreto-legge n. 91, anche non essere definitive; viene, però, fatto salvo il caso – ai fini dell'applicazione di tale ultima previsione – del trasgressore od obbligato in solido che abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge. Si introducono, poi, altre due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità: esse debbono applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dall'RSU (rappresentanza sindacale unitaria); le medesime imprese non devono essere controllate da soggetti o collegate a soggetti non in possesso del complesso dei requisiti indicati. Un nuovo comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni: gli sportelli unici per l'immigrazione; le istituzioni locali; i centri per l'impiego; gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura; i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (che indica i soggetti autorizzati a compiere intermediazione nel settore in materia di mercato del lavoro); le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, purché in possesso dei requisiti previsti per le imprese agricole. La cabina di regia – alla quale vengono attribuiti ulteriori compiti – che presiede alla Rete del lavoro agricolo di qualità viene modificata (articolo 6, comma 2, DL 91) nella sua composizione. Viene inoltre previsto (comma 4-quater dell'articolo 6) che la citata cabina di regia trasmetta ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina. Sempre all'articolo 6 del decreto-legge n. 91, un nuovo comma 7-bis stabilisce che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 6 dello stesso decreto-legge – così come integrati dal presente provvedimento – possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare alla stipula della convenzione l'accesso ai contributi da loro istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli. Il comma 2 dell'articolo 8 del testo in esame prevede che, nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 Pag. 38del 2008), l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; l'adattamento del sistema UNIEMENS determina, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica – prosegue il comma in esame –, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
  L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale).
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, prevedendo che nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che riserva la definizione del suddetto programma agli accordi provinciali, agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
  Sottolinea, in proposito, che i contratti di riallineamento retributivo, disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 510 del 1996 (così come modificato dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997 e dall'articolo 75 della legge n. 448 del 1998), sono i contratti mediante i quali le imprese che erogano retribuzioni (e conseguenti contribuzioni) inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, stabiliscono programmi di graduale elevazione delle retribuzioni da esse erogate fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti.
  Infine, l'articolo 11 costituisce la clausola di invarianza finanziaria. Gli interventi previsti dal provvedimento in esame dovranno, quindi, essere attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 12 prevede, inoltre, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la prima parte del provvedimento è riconducibile alle materie «norme processuali» e «ordinamento penale», di esclusiva competenza statale in base alla lettera l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. La restante parte del disegno di legge attiene alla «tutela del lavoro», materia di legislazione concorrente, si sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 16.20.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.
C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

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