CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione s'inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. Ricorda, quindi che è l'Accordo di Cotonou, firmato originariamente il 23 giugno 2000, a regolare i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio.
  Rileva, poi, che, nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), costituita dal Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea Equatoriale, il Gabon e Sao Tomè e Principe, hanno deciso nel 2003 di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali.
  Rammenta ancora che già a partire dal 1° gennaio 2008, gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou – che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali – e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007, data in cui scadeva la deroga che l'Unione europea aveva ottenuto dall'Organizzazione mondiale per il commercio per poter applicare una tariffa preferenziale ai prodotti originari dei Paesi ACP, senza dover estendere lo stesso trattamento agli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, evidenzia, quindi, che l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato si è data la priorità alla conclusione d'intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza), dall'altro si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea.
  Osserva, ancora, che l'Accordo interinale è stato parafato il 17 dicembre 2007 dal solo Camerun: la sigla dell'Intesa ha assicurato a questo Stato l'accesso libero al mercato europeo delle proprie esportazioni (alluminio, cacao, banane, per un valore di circa 314 milioni di euro l'anno), scongiurando le conseguenze negative in cui sarebbe incorso dopo il 1o gennaio 2008. Poiché i rimanenti Stati dell'area appartengono per la maggior parte alla categoria dei Paesi meno sviluppati, essi Pag. 43beneficiano comunque dell'accesso al mercato europeo sotto il programma «everything but arms» (EBA), con eccezione di Congo e Gabon, i quali comunque godono dal 1o gennaio 2008 del Sistema di preferenze generalizzato (SPG).
  Evidenzia, inoltre, che l'Accordo regola aspetti basilari delle relazioni commerciali, dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. Dal 1o gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europea a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli e prodotti chimici.
  Rileva, altresì, che l'obiettivo finale sotteso all'Accordo in esame è quello di agevolare il raggiungimento di un accordo completo che regoli tutte le materie attualmente non comprese nell'Accordo transitorio, e possibilmente esteso a tutti i Paesi dell'Africa centrale.
  Osserva anche che nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio.
  Passando a trattare dell'articolato, evidenzia che l'Accordo consta di 108 articoli ed è suddiviso in otto titoli. Il primo Titolo (articoli da 1 a 3) enuncia gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione. Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, di competitività delle economie e di integrazione regionale. Il Titolo III (articoli 13-53) disciplina il regime commerciale dei prodotti, il Titolo IV (articoli 54-55) lo stabilimento, gli scambi di servizi e commercio elettronico, il Titolo V (articoli 56-65) le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile.
  Pone, quindi, in rilievo che gli ulteriori titoli sono dedicati alla prevenzione e risoluzione delle controversie nell'applicazione dell'Accordo (Titolo VI – articoli 66-88), ai meccanismi di consultazione, mediazione e arbitrato, (Titolo VII – articoli 89-91) ed alle disposizioni generali e finali (Titolo VIII – articoli 92-108). All'articolato sono poi aggiunti gli allegati che si riferisco ai dazi doganali sui prodotti originari delle due Parti, oltre ad un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
  Conclude auspicando una celere conclusione dell’iter di esame del disegno di legge, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante un Accordo fortemente sostenuto dal nostro Paese nell'ottica – ribadita recentemente dal presidente Renzi a margine all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York – di una «strategia per l'Africa» incentrata sulla promozione di politiche commerciali adeguate alle economie locali, che vanno tutelate da aperture al commercio internazionale non adeguatamente governate.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Carlo SIBILIA (M5S), ribadisce le considerazioni che il suo gruppo ha già svolto in occasione della ratifica di trattati vertenti sulla materia del libero scambio. Esprime, in particolare, perplessità su simili Pag. 44intese che si propongono di favorire gli interscambi commerciali con Paesi in via di sviluppo, ma con modalità che finiscono per essere deleterie per le economie di tutti gli Stati interessati e per i cittadini. Osserva, infatti, come accordi quale quello in titolo siano incentrati sulla mera facilitazione degli scambi commerciali, senza tenere nella dovuta attenzione il necessario rispetto dei diritti dei lavoratori impegnati nelle produzioni oggetto di scambio e la qualità dei prodotti stessi.
  Manifesta, del pari, perplessità su un Accordo che involve da una parte gli impegni – e la relativa forza contrattuale – dell'Unione europea e dall'altra, quelli di alcuni Stati africani, ricordando come già un Trattato quale il TTIP presenti significativi squilibri a favore della Parte più «forte» – gli Stati Uniti –, squilibri che nel caso in questione appaiono, a maggior ragione, ancor più significativi.
  Per le motivazioni esposte, preannunzia che il gruppo del Movimento 5Stelle si riserva ulteriori approfondimenti nelle sedi opportune ed una valutazione contraria al prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.
C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mariano RABINO (Misto), relatore, osserva preliminarmente che l'Accordo in titolo è inteso a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza fra Italia e Capo Verde nell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale, favorendo la cooperazione tra le rispettive autorità di polizia. Esso è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e ricalca nei contenuti altre recenti intese della stessa natura.
  Rileva, altresì, che l'Intesa in esame tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni dell'ONU sulle sostanze stupefacenti contro la criminalità organizzata transnazionale, compresi i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti e la tratta di persone.
  Passando, quindi, all'esame del testo, evidenzia che esso è composto di dodici articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Ministero della Giustizia e della Polizia Giudiziaria per Capo Verde e individua i settori di cooperazione operativa (articolo 2), tra cui, in particolare, il traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il terrorismo internazionale.
  Pone, inoltre, in evidenza che l'articolo 3 dell'Accordo definisce le modalità della cooperazione, che comprende lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sui tipi di stupefacenti, sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, sulla formazione dei funzionari e sulle tecniche investigative e sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone. Fra le modalità di cooperazione, l'articolo 3 menziona l'adozione di misure necessarie a consentire l'impiego di speciali tecniche investigative quali le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate. L'intesa disciplina poi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), la possibilità del rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti (articolo 7).
  Osserva ancora che l'Accordo prevede la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni Pag. 45fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo stesso (articolo 8) ed individua le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi (articolo 9). Il testo detta disposizioni per la composizione di eventuali controversie (articolo 11) e le procedure per l'entrata in vigore e le modifiche (articolo 12).
  Passando al disegno di legge, evidenzia che l'articolo 3, recante la copertura finanziaria del provvedimento, individua gli oneri complessivi in poco più di 15 mila euro annui a decorrere dal 2016 e che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.
  Conclude auspicando una rapida conclusione dell’iter di esame del provvedimento, che consentirà d'intensificare i rapporti del nostro Paese con Capo Verde al fine di contrastare più adeguatamente, in un'area geografica particolarmente nevralgica, le organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico internazionale di stupefacenti ed alla tratta di esseri umani.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA associandosi alle considerazioni del relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive non ha espresso parere. Non Pag. 46essendo, invece, pervenuti i rilevanti pareri delle Commissioni Bilancio e Trasporti, attesi per la giornata odierna, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.