CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 11.40.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri alle ore 12 e comunica che il fascicolo con gli emendamenti presentati è in distribuzione (vedi Pag. 67allegato). Avverte, al riguardo, che – come ribadito nell'ufficio di presidenza del 15 settembre scorso – tali emendamenti potevano essere ammessi solo rispetto alle parti modificate dal Senato. In distribuzione sono, quindi, i soli emendamenti ammissibili. Comunica di aver ritenuto, invece, non ammissibili sia gli emendamenti riferiti a parti non modificate dal Senato, su cui è intervenuta la cosiddetta «doppia conforme», sia alcuni articoli aggiuntivi, i quali – sebbene già presentati in prima lettura alla Camera e, dunque, patrimonio della discussione svoltasi – non appaiono connessi con il contenuto delle modifiche intervenute in Senato. Stante l'evidenza della non riferibilità a parti modificate, non verrà assegnato un termine per ricorsi. Dà quindi notizia delle sostituzioni ad diem e domanda il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Pannarale.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, con riferimento all'articolo 1, comma 4, precisa che non ritiene debbano sorgere equivoci circa il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio previsto nel quinto periodo. Chiarisce, al riguardo, che il decreto si riferisce solo alla percentuale destinata all'incentivo per l'innovazione e non a tutti i finanziamenti concessi. Così si deve intendere la locuzione «tali finanziamenti», che tengono luogo del concetto «tale percentuale».

  Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5, dubita che il chiarimento del relatore volga a dissipare le nubi che avvolgono un testo molto scritto.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, domanda il parere del relatore e del Governo sull'unico emendamento all'articolo 1-bis.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, esprime parere contrario.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.01, 2.1, 2.7, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.9.

  Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.6, reputa scandaloso l'aver introdotto anche le emittenti radiotelevisive tra i soggetti beneficiari degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari.

  La Commissione respinge, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, nonché gli emendamenti 2.10, .3.1 e 7.1.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale la Commissione prenderà atto dei pareri delle Commissioni consultive e porrà ai voti il conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

  La seduta termina alle 12.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016.
Atto n. 333.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto recante «Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016», rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che lo scorso 20 settembre il collega Rampi aveva illustrato la sua relazione. Chiede se vi siano interventi e se il relatore abbia predisposto una proposta di parere.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, la mette ai voti.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dà la parola alla collega Manzi, che illustra la sua relazione.

  Irene MANZI (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge 124 del 2015, che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Il provvedimento interviene sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») modificandola, in particolare, nei seguenti ambiti: articolazione del sistema della dirigenza pubblica in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e previsione del ruolo unico della dirigenza delle autorità indipendenti con superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza; disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti nonché sulle procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e delle modalità di valutazione; introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi di incarico e norme sulla mobilità dei dirigenti; nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell'ambito dei tre ruoli; integrazione delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, conparticolare Pag. 69riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi. Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.
  Ricorda che il provvedimento è stato assegnato, per il prescritto parere, alla Commissione Affari Costituzionali. Esso, tuttavia, include alcuni aspetti di competenza della Commissione cultura che, pertanto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento ha chiesto (cfr. seduta del 13 settembre 2016) di poter esprimere rilievi. Detti rilievi riguardano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto.
  L'articolo 2 modifica, in primo luogo, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale.
   L'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attualmente individua le amministrazioni destinatarie stabilendo che le disposizioni del Capo II – che recano la disciplina della dirigenza – si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo ne modifica il contenuto, introducendo il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica (statale, regionale e locale), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.
  In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.
  In considerazione della nuova previsione normativa – che non riguarda i dirigenti scolastici – ritiene necessario analizzarne l'impatto sull'assetto determinato con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 23 gennaio 2016, in materia di riorganizzazione del Ministero e di c.d. soprintendenze unificate. Infatti, il provvedimento prevede all'articolo 2, comma 2, lett. a) che ogni dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale, facendo venir meno, per l'assegnazione degli incarichi, ogni riferimento alle competenze specifiche degli interessati. L'applicazione della disposizione rischia di disperdere nel contenitore indifferenziato del ruolo unico quelle competenze professionali indispensabili che hanno sempre contribuito al buon andamento dell'azione amministrativa nei singoli comparti. Ritiene che l'esame della Commissione debba puntarsi sull'eventuale pericolo di «deprofessionalizzazione» che potrebbe risultare nel caso specifico delle soprintendenze da questa unificazione, tanto più che, come detto poc'anzi, c’è stata già la riforma delle Soprintendenze.
  Le problematiche relative a questo aspetto si ripercuotono anche con riferimento alla mobilità dei dirigenti prevista dal Capo IV (Mobilità e dirigenti privi di incarico), composto dal solo articolo 7, che reca modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e introduce l'articolo 23-ter (Dirigenti privi di incarico). La nuova disciplina prevede che alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (articolo 7, comma 4).
  L'articolo 4 dello schema di decreto reca la disciplina degli incarichi dirigenziali e delle modalità per il relativo conferimento introducendo, al decreto legislativo n. 165 del 2001, i nuovi articoli 19-bis (incarichi dirigenziali), 19-ter (procedura Pag. 70per il conferimento di incarichi dirigenziali), 19-quater (competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali) e 19-quinquies (durata degli incarichi dirigenziali). Tali previsioni modificano e sostituiscono quanto attualmente disciplinato dall'articolo 19 che nel nuovo testo disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza pubblica.
  In particolare, l'articolo 19-bis interviene in materia di incarichi dirigenziali, corrispondenti agli uffici dirigenziali, che vengono conferiti dalle amministrazioni. Il comma 4 prevede che gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso concorsi o procedure comparative con avviso pubblico, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, mediante procedure selettive e comparative entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili e dell'8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Detti limiti, in base al disposto del comma 10 dell'articolo 19-bis, sono elevati per gli enti pubblici di ricerca al 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali e al 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 4 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica.
  Infine, per rimanere nell'ambito di competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 19-quater, comma 8, stabilisce che gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali (introdotti dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014) conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori quattro anni.
  Ritiene che questi siano gli aspetti fondamentali del provvedimento che richiedono un approfondimento da parte della Commissione e che possono costituire la base di una discussione da cui far emergere tutti gli elementi critici insiti nelle disposizioni brevemente descritte.
  Auspica che nella discussione si faccia riferimento al più generale tema delle difficoltà di misurazione dell'attività dei dirigenti e di come le loro attitudini e capacità si traducono in migliori servizi per i cittadini. Certamente l'obiettivo della legge delega e del decreto delegato, il cui schema stiamo esaminando, è quello di scuotere un albero ritenuto troppo statico e custode di meccanismi ingessati che resistono alle sollecitazioni e alle novità nelle politiche di settore. D'altro canto, nella dirigenza pubblica vi sono aspettative di carriera e progetti operativi che hanno proiezioni sul lungo periodo e una riforma troppo drastica potrebbe indurre forme di demotivazione.
  Nello schema di decreto legislativo si parla anche di valutazione comparativa ai fini dell'attribuzione degli incarichi. Si tratta di un principio lodevole. Tuttavia necessita di criteri ragionevoli di valutazione delle prestazioni e del potenziale. Per esempio, mettere a confronto lo stato di servizio di un dirigente che proviene dal Ministero della difesa o dello sviluppo economico con quello di uno dell'Istruzione o dei Beni culturali non sarà semplice. Da questo punto di vista, rileva che la «banca dati delle competenze» (articolo 13-bis, comma 7) potrebbe non essere sufficiente.
  Ai fini dell'espressione dei rilievi che la Commissione vorrà formulare, si rimette quindi all'apporto degli interventi dei colleghi.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Bruno MURGIA (Misto) intervenendo sull'ordine dei lavori segnala le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Anac, Pag. 71dott. Raffaele Cantone, in merito al problema della corruzione all'interno del sistema universitario e delle segnalazioni nei concorsi. Al riguardo propone che il dottor Cantone sia ascoltato nel corso di un'audizione in Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, sottoporrà la richiesta del collega alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza.

  La seduta termina alle 12.15.

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