CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 APRILE 2017

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SEDE REFERENTE

  Martedì 27 settembre 2016. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa AMICI, e il Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito DE FILIPPO.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21 e 22 settembre 2016) al provvedimento in esame ed avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato) agli emendamenti del relatore.
  Rileva che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, rammenta che il criterio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge (articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento) risulta più restrittivo di quello stabilito per gli ordinari progetti di legge (articolo 89 del Regolamento), stabilendo che sono da considerare inammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Su questo punto è intervenuto in via generale il Presidente della Camera (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997) che ha precisato che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere Pag. 24valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Alla luce di tali considerazioni, fa presente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.01 Palese, che, nel novellare l'articolo 21 della legge n. 186 del 1982, prevede una nuova disciplina, con riferimento ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive; 2.01 e 2.02 Di Lello, volte a prevedere misure straordinarie per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, attraverso l'assunzione dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21 ter del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; 4.01 Turco, volta a prevedere la sospensione dell'attività degli uffici giudiziari militari a far data dal 1o gennaio 2018 e, conseguentemente, la soppressione della magistratura militare; 4.02 Turco, volta a prevedere la soppressione dei Tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli; 4.03 Crimì, volta ad introdurre un articolo 4-bis recante disposizioni urgenti in materia di accoglienza; 5.01 Colletti, volta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2017, delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che abbiano già compiuto 68 anni ovvero che raggiungano tale limite di età entro il 31 dicembre 2017; 8.2 Dambruoso, che, nel novellare la legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di qualifiche e funzioni dei magistrati amministrativi; 8.01 Bonafede, che introduce l'Ufficio per il processo contabile; 9.2 Farina e 9.7 Palese, volte ad implementare di alcune unità, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, dei consiglieri di Stato, nonché dei consiglieri, primi referendari e referendari, dei Tribunali amministrativi regionali; 9.8 Schullian, in materia di rimborsi spese, indennità di trasferta e indennità speciale di seconda lingua spettante ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano; 9.01 Sisto, che reca disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile, in particolare prevedendo il reclutamento, in deroga ai vigenti limiti assunzionali previsti in materia di turn over, di 60 funzionari; 9.02 Bonafede, che reca disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti; 10.01 Colletti, che, nel novellare gli articoli 19 e 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce modifiche alla disciplina in tema di nomina a consigliere di Stato e a Presidente del Consiglio di Stato; 10.02 Ferraresi, che reca disposizioni in materia di riqualificazione del personale del Ministero della Giustizia e 10.04 Colletti, che prevede l'autorizzazione per il Ministero della Giustizia ad indire, in via straordinaria, un concorso per esami, al fine di assumere, nell'anno 2017, cinquecento magistrati ordinari.

  Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento al suo articolo aggiuntivo 5.01, testé dichiarato inammissibile dalla Presidente, osserva come lo stesso, volto a prevedere Pag. 25la proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace, sia, in realtà, conforme alla ratio del decreto legge, che si propone lo scopo di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari anche attraverso il trattenimento in servizio di magistrati che, secondo la normativa vigente, dovrebbero essere collocati a riposo.
  Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni per le quali il predetto articolo aggiuntivo sia stato dichiarato inammissibile, anche tenuto conto dei criteri utilizzati dalla presidenza per valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati dal relatore, tra i quali evidenzia, in particolare, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che riforma integralmente il procedimento in Cassazione attraverso modifiche al codice di procedura civile per quanto il decreto-legge non contenga disposizioni che vanno ad incidere su tale codice.
   Analogamente, ritiene che avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile il suo articolo aggiuntivo 10.01, che presenta la stessa ratio del decreto-legge, da individuare nell'esigenza migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari. Osserva, infatti, che l'emendamento è diretto a modificare la disciplina relativa alla nomina a consigliere di Stato e a presidente del Consiglio di Stato sopprimendo la nomina governativa al fine di evitare che a delicate funzioni giurisdizionali siano preposti soggetti privi delle necessarie competenze professionali, come invece accaduto, a suo giudizio, anche ultimamente in occasione della designazione della dottoressa Manzione.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, dichiara di non comprendere quali siano stati i criteri utilizzati dalla presidenza nel dichiarare inammissibile le proposte emendative a sua firma 8.01 e 9.02. Al riguardo, sottolinea come sia stato utilizzato un criterio del tutto diverso nel valutare le proposte emendative presentate dal relatore, rispetto a quello impiegato per gli emendamenti dei gruppi di opposizione, cui, di fatto, si finisce con il precludere la possibilità di proporre modifiche ai contenuti del decreto legge.

  Daniele FARINA (SEL) fa notare come susciti perplessità il fatto che la presidenza, per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative delle forze di opposizione, tra le quali l'emendamento a sua firma 9.2, abbia ritenuto di dover applicare alla lettera i criteri esplicitati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e che, invece, per le proposte emendative presentate dal relatore, alcune delle quali realizzano una sostanziale riscrittura dei contenuti del decreto legge, abbia utilizzato criteri di valutazione certamente di minor rigore.

  Giulia SARTI (M5S), associandosi alle osservazioni del collega Farina, ritiene che molte delle proposte emendative presentate dal relatore abbiano lo scopo di modificare radicalmente i contenuti del decreto legge. Ciò premesso, non comprende quali siano le ragioni che sottendono alla dichiarazione di inammissibilità di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo, che, a suo avviso, rispetto agli emendamenti presentati dal relatore, sono più pertinenti alla ratio e ai contenuti del decreto legge in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto delle osservazioni dei colleghi, precisa che tutte le proposte emendative ritenute ammissibili sono conformi alla ratio del decreto legge in discussione, individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione e di garantire la funzionalità del processo amministrativo telematico. Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, richiama l'attenzione sul fatto che la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte costituiscono, indefettibile presupposto per consentire lo spedito svolgimento del processo amministrativo. Quanto all'articolo aggiuntivo del relatore 1.0100, osserva come lo stesso, nel velocizzare i tempi di esame dei ricorsi in Cassazione, risulta pienamente conforme alle finalità perseguite dal decreto Pag. 26legge e alle specifiche problematiche affrontate dall'intervento normativo. Fa notare, invece, come gli emendamenti che non sono stati ritenuti ammissibili, tra i quali gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e Bonafede 8.01 e 9.02, si riferiscano a materie collocate del tutto al di fuori del perimetro di intervento del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legge in discussione è palesemente incostituzionale, dal momento che reca disposizioni di natura ordinamentale. A suo avviso, tali profili di incostituzionalità risulterebbero oltremodo aggravati ove fossero approvati alcuni degli emendamenti presentati dal relatore, tra cui, segnatamente, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che modifica profondamente le disposizioni del codice di procedura civile relative al ricorso per Cassazione. Fa notare, infine, la sostanziale contraddizione in cui, di fatto, è posto il Parlamento, chiamato, da un lato, ad esaminare le pregiudiziali di incostituzionalità del decreto legge in discussione, dall'altro, gli emendamenti presentati al provvedimento in vista della sua conversione.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare alla presidente, ribadisce come gli articoli aggiuntivi 8.01 e 9.02 a sua firma siano da ritenersi del tutto conformi alle finalità perseguite dal decreto legge in discussione, individuate nell'esigenza di salvaguardare la piena funzionalità degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, che l'opinione soggettiva circa la scelta del tipo di intervento attraverso il quale realizzare le predette finalità, non possa determinare, da parte della presidenza, la valutazione d'inammissibilità delle proposte emendative presentate. Per tali ragioni, chiede che la presidenza riconsideri, in particolare, l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.02, considerato che si riferisce ai magistrati della Corte dei Conti con funzioni direttive e semidirettive che sono oggetto del comma 3 dell'articolo 10.

  Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 10.04, che prevede l'assunzione, in via straordinaria, di 500 magistrati ordinari, osserva come lo stesso sia rispondente alla ratio del decreto legge in discussione, che, all'articolo 2, comma 3, richiama la finalità di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della specificazione del collega Colletti, ritiene che l'articolo aggiuntivo Colletti 10.04 debba essere ritenuto ammissibile. Quanto alle proposte emendative Colletti 5.01, Bonafede 8.01, Farina 9.2, Palese 9.7, Bonafede 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria, per valutarne l'ammissibilità. Considerato che gli emendamenti saranno posti in votazione a partire dalle ore 14 di domani, invita i deputati interessati a far pervenire alla Presidenza della Commissione eventuali richieste di riesame delle ammissibilità entro le ore 19 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.
C. 2962 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XI.
  Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.
C. 3996 Andrea Maestri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MAESTRI, relatore, fa presente che la proposta di legge in discussione modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Napoli, spostando quattro comuni (Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria) dal circondario di tribunale di Napoli Nord (avente sede ad Aversa) a quello di Napoli. Come si evince dalla relazione illustrativa, tale intervento si rende necessario, dal momento che l'appartenenza di questi comuni a Napoli Nord si traduce, di fatto, nella perdita di un presidio di legalità in territori ad altra concentrazione criminale (anche in considerazione della «considerevole distanza dal tribunale di Napoli Nord»). Viene, inoltre, evidenziata, oltre alla mancanza di collegamenti diretti con Aversa, sede del tribunale da ultimo citato, anche una maggior omogeneità sociale dei comuni interessati con l'area napoletana (i quattro comuni fanno, peraltro, parte della città metropolitana di Napoli).
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che esso consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, nel modificare la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserisce nel circondario del tribunale di Napoli, come sopra si è fatto già cenno, i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria (lettera a); conseguentemente, i medesimi comuni sono espunti dall'elenco di quelli facenti parte del circondario del tribunale di Napoli Nord (lettera b). Il comma 2 interviene, inoltre, sulla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace), modificando i circondari territoriali dei giudici di pace di Afragola e Casoria. Nello specifico, gli uffici del giudice di pace di Afragola e di Casoria sono inseriti nel circondario di Napoli (lettera a) e, corrispondentemente, espunti dall'elenco dei comuni facenti parte del circondario di Napoli Nord (lettera b). Tale modifica si coordina con l'omologo intervento di cui al comma precedente. Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni relative alla modifica delle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati, cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore del provvedimento, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale.
  Segnala, infine, che il comma 4 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Napoli e Napoli Nord in Aversa.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

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