CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 107

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente, Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame che attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla «riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia», nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60;
   c) ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre Pag. 108amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza;
   d) riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;
   e) definizione e monitoraggio «di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese»;
   f) riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate;
   g) introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati;
   h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali.

  Evidenzia quindi che con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si novella l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali», ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fondamentali, ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, con compiti di «valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni», nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle Camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  Sottolinea inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene novellato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese», curando Pag. 109altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza», Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese. Aggiunge che, sul piano della governance, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera.
  Segnala quindi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinvianti alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), punto 8) dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti entrate) per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, «valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese», ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di «enti che raggiungono livelli di eccellenza», ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per «il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento».
  Sottolinea inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» di cui alle lettere da a) a c) del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribuzione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra Pag. 110pubbliche amministrazioni, fermo restando che, per il personale non ricollocato al 31 dicembre 2019, si applicheranno «le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  Rammenta che, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa.
  Richiama, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», sicché si configurano come cruciali «il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa».
  Segnala quindi che particolarmente rilevanti per il lavoro di analisi e approfondimento della Commissione saranno quattro assi di intervento: 1) compiti e funzioni del sistema camerale; 2) struttura organizzativa del sistema camerale; 3) finanziamento del sistema camerale; 4) misure per la mobilità e per l'eventuale personale sovrannumerario. Riterrebbe infine utile effettuare un breve ciclo di audizioni delle principali associazioni datoriali, dei rappresentanti dei lavoratori e dell'Unioncamere. Ritiene opportuno valutare se audire il sistema delle regioni o attendere la trasmissione del parere della Conferenza unificata che si esprimerà sull'atto in esame il prossimo 29 settembre. Assicura, in ogni caso, che i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che ha già svolto l'udienza sull'atto in esame, saranno particolarmente rilevanti per l'elaborazione della proposta di parere.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL), nel manifestare un orientamento nettamente contrario alla proposta di riforma delle camere di commercio che è stata finora contrastata da tutte le parti interessate, ritiene prioritario tutelare tutti i livelli occupazionali del personale camerale. Si associa quindi alla richiesta di audizione dei sindacati più rappresentativi e di Unioncamere, segnalando l'opportunità di chiedere eventualmente l'invio di memorie scritte ad un campione selezionato di camere di commercio. Ritiene infine opportuno approfondire la ridefinizione delle competenze delle camere che, a suo avviso, appare confusa nello schema di decreto in esame.

  Marco DA VILLA (M5S) osserva preliminarmente che il proprio gruppo ha manifestato netta contrarietà ad una riforma Pag. 111delle camere di commercio fin dal 7 aprile 2014 quando l'allora presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, scrisse una lettera al premier Matteo Renzi in cui chiedeva di «rifocalizzare» e delimitare le funzioni delle Camere di commercio valutando anche un definitivo superamento del sistema. Osserva che la riforma in esame non produrrà i risparmi sperati, come peraltro dimostrato da numerosi studi effettuati tra i quali quello della Camera di commercio di Siena. La riforma stabilisce preliminarmente un taglio lineare delle risorse senza definire una coerente riorganizzazione del sistema camerale. Concorda con la richiesta di audizioni proposta dal relatore e riterrebbe utile ascoltare anche rappresentanti di singole realtà camerali in quanto Unioncamere spesso non riesce a rendere le posizioni e le esigenze diversificate a livello locale. Parimenti chiede di poter ascoltare anche organizzazioni sindacali autonome diverse da quelle confederali.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la riforma in esame è volta ad una razionalizzazione del sistema camerale al fine di alleggerire i costi per il sistema delle imprese e valorizzare alcune funzioni essenziali svolte dalle camere. La riorganizzazione persegue altresì la finalità di un'attenuazione dei vincoli burocratici ed economici che gravano sul sistema produttivo delle imprese. Condivide l'esigenza di approfondire i contenuti dello schema di decreto in esame con un mirato ciclo di audizioni, in particolare con riferimento ai temi del trattamento di un eventuale personale in esubero, dell'attuazione degli accorpamenti territoriali, della posizione delle camere all'interno di società controllate e/o partecipate, del ruolo camerale sull'economia dei territori. Propone altresì di integrare il ciclo di audizioni con la richiesta di note scritte a soggetti interessati dalla riforma di cui il relatore e la Commissione potranno tenere conto nell'elaborazione della proposta di parere. Esprime invece perplessità sull'opportunità di chiamare in audizione singole camere di commercio rinviando tuttavia la valutazione alla sede dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, si associa alle richieste di audizione del numero più ampio di soggetti che sono interessati da una riforma complessa e impegnativa.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente, Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunico che lo scorso 13 settembre il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori con l'elaborazione di una proposta di testo unificato delle abbinate proposte di legge in esame (vedi allegato). Invito il relatore, onorevole Senaldi, ad illustrare i contenuti del testo unificato.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, sottolinea che nel testo si è cercato di recepire le diverse istanze contenute nelle proposte di legge abbinate. La novità introdotta in sede di Comitato ristretto, è che l'attività di home restaurant possa essere esercitata anche presso la residenza o il domicilio di Pag. 112soggetti terzi i quali devono comunicare, attraverso la SCIA, i relativi indirizzi.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, propone quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

  La Commissione delibera all'unanimità di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il martedì 4 ottobre 2016, alle ore 12.

  La seduta termina alle 12.15.

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