CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2016
693.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge C. 865 Abrignani e del disegno di legge C. 3671-ter in materia di riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
  Ricorda che l'esame della proposta di legge Abrignani C. 865 era iniziato presso la X Commissione il 1o ottobre 2015. La proposta di legge è stata successivamente assegnata alle Commissioni riunite II e X ai fini del suo abbinamento al disegno di legge C. 3671 recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» in corso di esame presso la Commissione Giustizia. L'assegnazione del disegno di legge C. 3671-ter alla sola X Commissione in seguito allo stralcio dell'articolo 15 deliberato dall'Assemblea lo scorso 18 maggio ha quindi comportato la riassegnazione della proposta di legge Abrignani C. 865, vertente sulla medesima materia dell'amministrazione straordinaria delle Pag. 112grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi, alla competenza esclusiva della Commissione Attività produttive.
  Invita quindi il relatore Benamati a illustrare i contenuti dei provvedimenti in esame.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osserva preliminarmente che per l'illustrazione dei contenuti della proposta di legge C. 865 Abrignani, si rinvia alla relazione svolta dall'onorevole Senaldi nella seduta del 1o ottobre 2015 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, n. 514, pp. 78-82).
  Illustra quindi i contenuti del disegno di legge C. 3671-ter derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge C. 3671, concernente la «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza».
  Espone sinteticamente il contenuto del disegno di legge delega, rinviando per un maggiore approfondimento del complesso quadro normativo relativo all'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – dalle cosiddette leggi Prodi (legge n. 95/1979) e Prodi-bis (decreto legislativo n.270/1999) alla «legge Marzano» (n. 39/2004), al «decreto Alitalia» (n. 134/2008), al «decreto Ilva» (decreto-legge n. 2017/2012) – alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  L'articolo unico del disegno di legge C. 3671-ter reca i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.
  Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina che fin dalla legge n. 95/1979 (cosiddetta legge Prodi) si è stratificata nel tempo in provvedimenti diversi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico-sociale.
  I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega (comma 1, lettere da a) a q)) riguardano dunque, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese, laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla legislazione vigente (articolo 81, del decreto-legislativo n. 270/1999) che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata (comma 1, lettera a)).
  Viene tenuta ferma, negli intendimenti del Governo, la struttura bifasica della procedura oggi contenuta nel decreto-legislativo n. 270/1999, secondo la quale il tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase di osservazione).
  L’iter procedurale delineato nel disegno di legge delega prende avvio dal decreto con cui il tribunale, accertati i tre requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara aperta la procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nomina il giudice delegato e conferisce a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'impresa.
  Il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base dell'attestazione del professionista e del piano del commissario straordinario – quest'ultimo nominato «con tempestività» dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre).Pag. 113
  La nuova procedura delineata dal disegno di legge del Governo per la prima fase presenta comunque rilevanti aspetti di novità, al fine di condurre a un concreto snellimento rispetto alla disciplina vigente ordinaria.
  In base alla norma di delega, infatti:
   non esiste più la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase, di gestire l'impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell'insolvenza e di valutare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quali le prospettive di recupero dell'equilibrio economico. In suo luogo, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico viene ora affidata ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari (comma 1, lettera e));
   il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria –, viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita ab initio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa;
   il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del tribunale circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria (unitamente all'attestazione di recuperabilità del professionista) (comma 1, lettera g));
   il parere del Ministero dello sviluppo economico sull'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nella nuova procedura, si delinea come obbligatorio e vincolante (comma 1, lettera g)), in quanto il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del MiSE, dispone l'ammissione.

  Si evidenziano inoltre gli ulteriori principali profili innovativi contenuti nel disegno di legge, che riguardano:
   i presupposti di accesso alla procedura, con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese: nelle imprese singole è stabilito in 400 il numero minimo di dipendenti e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (comma 1, lettera b) n. 3)); il requisito dimensionale, dunque il concetto di «grande impresa», non è più ancorato ai soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (comma 1, lettera b) n. 2));
   l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera c));
   la possibilità che specifiche imprese: quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cd. accesso diretto). La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al Tribunale che provvede entro breve termine (comma 1, lettera h));
   l'estensione alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese dei principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3 (comma 1, lettera p));
   la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento Pag. 114dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera d));
   la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali – sia in termini di contenuti che di durata – in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera (comma 1, lettera m)); si osserva che per i contenuti dei programmi di ristrutturazione e cessione è richiamata la disciplina speciale di cui all'articolo 4 e 4-bis del decreto-legge n. 347/2003;
   in stretta relazione con le indicate esigenze di tutela dei creditori, rimane la previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal tribunale) la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (comma 1, lettera i)).
   in tale prospettiva, la previsione che – con il commissario straordinario – anche il comitato di sorveglianza, oltre che «una percentuale non irrisoria» di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (comma 1, lettera n));
   la previsione che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo, n. 270/1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (comma 1, lettera q);
   l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria anche sulla base di proposte concorrenti (comma 1, lettera o)); la lettera o) demanda al legislatore delegato di disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato «in armonia con i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6»; a questo fine, si ricorda che l'articolo 6 del disegno di legge C. 3671-bis demanda al Governo di disciplinare il concordato nell'ottica esclusiva della continuità di impresa (concordato in continuità), prevedendo l'inammissibilità di proposte che mirino nella sostanza alla liquidazione dell'azienda, riservando le soluzioni liquidatorie alla procedura di liquidazione giudiziale;
   le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare (comma 1, lettera l)):
    n. 1) la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti;
    n. 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;
    n. 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;
   si segnala, infine, che per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera q)).

  Sottolineata infine la complessità della materia, ritiene che la Commissione debba procedere ad un qualificato ciclo di audizioni al fine di avere utili elementi per la redazione di un testo ovvero la scelta di un testo base da sottoporre all'attività emendativa.

  Adriana GALGANO (SCpI) concorda con la proposta di effettuare un qualificato ciclo di audizioni.

  Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) sottolinea preliminarmente che l'amministrazione straordinaria rappresenta uno strumento di politica industriale di fatto assente nel nostro Paese. A fronte della crisi di moltissime aziende è mancato uno strumento di risoluzione che desse alle imprese la possibilità di un recupero di produttività nei tempi necessari per rimanere sul mercato. Ricorda che anche nella passata legislatura la Commissione Pag. 115Attività produttive ha lavorato, senza purtroppo giungere all'approvazione di un provvedimento, sulle complicate questioni di una revisione organica della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Osserva che sussiste ancora nel disegno di legge C. 3671-ter un'impostazione bifasica per cui nel procedimento interviene prima il tribunale e successivamente il Ministero dello sviluppo economico. Ciò impedisce azioni immediate di sostegno alla società in crisi quali ad esempio la vendita di immobili per acquisire liquidità. Ritiene che lo strumento dell'amministrazione straordinaria debba essere restituito alla competenza del MiSE per consentire velocità di intervento, affidando al tribunale una funzione di controllo. Auspica pertanto un iter veloce dei provvedimenti in esame in quanto la necessaria revisione e sistematizzazione della materia rappresenta uno strumento essenziale per sostenere le grandi aziende in stato di crisi o di insolvenza.

  Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza la vicenda procedurale legata a questo provvedimento, frutto dello stralcio del disegno di delega governativo che oggi risulta abbinata alla proposta di legge a prima firma del collega Abrignani già assegnata ed incardinata nella Commissione Attività produttive e successivamente esaminata in congiunta con la Commissione Giustizia. Senza voler entrare nel merito dei provvedimenti in esame, evidenzia come si tratti di due interventi normativi ispirati da un approccio totalmente opposto. Da un lato, la proposta di legge C. 865 Abrignani che contiene una serie di novelle alla normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria e, dall'altro, il disegno di legge delega del Governo che in quanto tale contiene solo un'indicazione di principi e criteri direttivi di riordino della richiamata disciplina.
  Al riguardo chiede se sia opportuno delegare al Governo un intervento normativo di così ampia portata e a carattere strategico dal punto di vista della politica industriale.
  Stigmatizza, quindi, l'assenza del rappresentante dell'Esecutivo nel momento in cui la Commissione esamina provvedimento di iniziativa governativa e ritiene che prima di procedere al breve ciclo di audizioni proposto dal relatore, sul quale anche il proprio gruppo concorda, sia necessario che la Commissione individui l'oggetto del suo lavoro scegliendo quale testo base adottare.
  Ritiene, infine, necessario che il Governo chiarisca anche la tempistica di approvazione del provvedimento per capire quale orizzonte temporale la Commissione abbia di fronte.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, con riferimento alla questione posta dal collega Crippa sulla differenza dei due testi in esame trattandosi nell'un caso di legge delega contenente i relativi principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega e nell'altro di un testo di legge completo ritiene importante in questa fase produrre una corretta comparazione fra gli elaborati e si Impegna in tale senso. Nel merito ad esempio indica come il collega Abrignani abbia già identificato un punto di differenza fra i testi relativo alle diverse funzioni dei tribunali e del MiSE sulle procedure dell'amministrazione straordinaria. Osserva, inoltre, che il disegno di legge del Governo intende snellire l'iter di accesso all'amministrazione straordinaria, ponendo però come condizione particolare l'accesso preventivo e la successiva convalida di tale accesso e non come regola come suggerito in dibattito dall'on Abrignani. Si tratta di un tema presente in entrambi i provvedimenti in esame che deve essere approfondito. Per questo ritenendo che il testo del Governo debba essere adottato quale testo base, si riserva però di procedere ad una lettura comparata dei due testi per illustrare in chiaro alla Commissione tutti gli elementi di convergenza o di contrasto. Questo lavoro di approfondimento assieme ai rilievi della Commissione medesima consentiranno di Pag. 116verificare le disposizioni con cui si potranno eventualmente integrare i principi di delega del disegno di legge governativo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolineato che la presenza del Governo, seppure opportuna, non è obbligatoria in questa fase dell'esame preliminare, concorda con il relatore nell'orientamento di assumere il testo del Governo quale testo base, fermo restando che questa scelta, in base all'articolo 77, comma 3, del regolamento è fatta dalla Commissione dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati. Lo invita tuttavia a svolgere per le vie brevi una consultazione in merito all'orientamento dei gruppi.

  Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) ritiene opportuno approfondire entrambi i testi in esame anche con lo svolgimento di un qualificato ciclo di audizioni procedendo successivamente alla scelta del testo da adottare.

  Gianluca BENAMATI (PD) assicura che, come richiesto dal presidente, verificherà per le vie brevi l'orientamento dei gruppi sui testi in esame, ribadendo che intende fornire una lettura comparata delle disposizioni in essi contenute.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulle missioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva «La rivoluzione industriale 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali».
Missione presso il Centro Sviluppo Materiali (CSM) di Roma svolta da una delegazione della Commissione il 6 maggio 2016.
Missione presso l'Università degli studi di Pavia svolta da una delegazione della Commissione il 9 maggio 2016.
Missione a Stoccarda svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 29-31 maggio 2016.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dà conto degli esiti delle tre missioni effettuate dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.20.

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