CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Domenico Manzione e Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09448 Sisto e Squeri: Sugli esiti del giudizio amministrativo sull'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Milano nell'ambito dei lavori di riqualificazione dello sporting club Milano 3.

  Luca SQUERI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo che riguarda fatti avvenuti nel comune di Basiglio, con riguardo alla manutenzione di un immobile da parte della società Ausengineering, di cui sono soci alcuni soggetti che fanno parte anche della società proprietaria dell'immobile medesimo. Ricorda la sostituzione, dopo un'ordinanza di sospensione dei lavori, di un dirigente del comune con un consulente della società in questione e sottolinea come tale società, fornitrice di EXPO, sia stata destinataria di un'interdittiva antimafia avverso la quale la predetta società ha proposto ricorso accolto dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Chiede al Governo quali sviluppi abbia avuto la vicenda oggetto dell'interrogazione e quale sia lo stato del ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di revoca dell'interdittiva.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luca SQUERI (FI-PdL), replicando, sottolinea come, dopo la conferma dell'interdittiva da parte del Consiglio di Stato enunciata nella risposta del Governo, la situazione sia ancora più preoccupante, visto il coinvolgimento di una società oggetto di tale interdittiva antimafia. Chiede al Governo di prestare la massima attenzione allo sviluppo della vicenda oggetto della sua interrogazione.

5-09449 Gigli: Sulla chiusura del distaccamento della Polstrada di Tolmezzo.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo se rispondano a verità le voci diffuse da organi di stampa locali sulla chiusura del distaccamento della Polstrada di Tolmezzo.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, si dichiara allarmato, visto che dalla risposta del rappresentante del Governo risulta ormai come sia un dato di fatto la chiusura del distaccamento della Polstrada di Tolmezzo. Sottolinea come, in un processo di razionalizzazione e di efficientamento, vada considerata la specificità di Pag. 20un territorio montano e disagiato quale è la Carnia. Rileva come la ormai probabile chiusura di tale distaccamento faccia seguito alla chiusura nel territorio di uffici giudiziari e di uffici postali. Informa di un messaggio di posta elettronica ricevuto da un cittadino nativo di quel territorio che, nel dichiarare l'apprezzamento per la sua interrogazione, sottolinea l'opera di smantellamento delle strutture che sta avvenendo in Carnia con il risultato dell'inaridimento di quel territorio. Si augura che prima dell'approvazione definitiva del provvedimento che di fatto chiude il distaccamento oggetto dell'interrogazione, siano tenute in considerazione le esigenze dei cittadini della Carnia.

5-09447 Fiano, Fabbri e altri: Sull'applicazione della normativa in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ad amministratori locali ex articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

  Marilena FABBRI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che riguarda il rovesciamento di un'interpretazione della normativa in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ad amministratori locali da parte della giurisprudenza della Corte dei conti. Fino al 2014, infatti, l'interpretazione univoca era quella che i liberi professionisti divenuti amministratori locali avessero diritto al versamento dei suddetti oneri. Con una diversa interpretazione, non solo non si è riconosciuto questo diritto ma, in alcuni casi le sezioni regionali della Corte dei conti hanno chiesto anche il rimborso di quanto ricevuto. Si tratta, a suo avviso, di un'interpretazione che, con riguardo all'accesso a incarichi istituzionali, tratta in modo paritetico situazioni divergenti, come quelle di un pubblico impiegato che può prendere l'aspettativa e di un libero professionista che deve lasciare la propria attività senza la garanzia di poterla riprendere a fine mandato. Si tratta di una discriminazione che limita l'accesso a cariche istituzionali.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, non può dichiararsi del tutto soddisfatta. Ribadisce come l'interpretazione della normativa produce danni a causa della conseguente richiesta di ripetizione delle somme versate e osserva che va perlomeno fissato un riferimento temporale da cui applicare tale interpretazione. Sottolinea inoltre la diseguaglianza di trattamento derivante dal diverso comportamento delle sezioni regionali della Corte dei conti nel chiedere o meno i rimborsi di quanto ricevuto sotto forma di versamenti.

5-09450 Dieni e altri: Sulle iniziative da adottare per il miglioramento dello stato giuridico ed economico dei sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo quali iniziative siano state intraprese in merito alle specifiche problematiche del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Carlo SIBILIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, la quale elenca solo buone intenzioni, ma non fatti concreti. Esiste poi, a suo avviso, una contraddizione nel considerare la specificità peculiare del nucleo, ma non definirlo come corpo specializzato.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 della legge delega n. 124 del 2015, il termine per l'esercizio della delega, è prorogato di 90 giorni e scadrà, dunque, il 26 novembre 2016.
  Poiché il termine per l'espressione del parere relativamente al provvedimento in oggetto è scaduto il 6 agosto scorso, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro la data del 18 ottobre 2016.

  La ministra Maria Anna MADIA esprime la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro la data del 18 ottobre 2016.

  Federica DAGA (M5S) osserva che il provvedimento in esame rischia di mettere in discussione la gestione pubblica del servizio idrico, soprattutto in tema di introduzione di tariffe e remunerazione di capitale investito, contraddicendo la volontà dei cittadini espressa in passato attraverso il referendum. Non condivide l'impostazione del presente schema di decreto laddove sembra affidare al mercato e a società per azioni la gestione di servizi essenziali della collettività, trattando come merce beni di pubblica rilevanza. Fa notare che sarebbe da preferire una gestione pubblica partecipata dai cittadini, in vista di un miglioramento della qualità dei servizi. Osserva, da ultimo, che lo schema di decreto legislativo in esame non sembra rispecchiare i contenuti della legge delega, che furono definiti su tali argomenti a seguito di un ampio dibattito parlamentare.

  La ministra Maria Anna MADIA desidera preliminarmente sottolineare come tutti i decreti legislativi emanati sinora in attuazione della legge n. 124 del 2015 siano stati rispettosi del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti e assicura che questo avverrà ancor di più in questo caso, dove rileva anche la consultazione referendaria, non a caso citata dalla legge delega.
  Riguardo alle considerazioni della deputata Daga, assicura che nello schema di decreto non vi è alcuna reintroduzione della tariffa sull'acqua, dato che vengono salvaguardate le esistenti normative di settore. Se poi la Commissione riterrà che tale aspetto non emerge con chiarezza, dichiara la disponibilità a recepire condizioni o osservazioni che lo rendano esplicito.
  Assicura inoltre che non esiste alcuna gerarchia di affidamento e anche su questo dichiara la disponibilità a recepire il parere della Commissione, se volto a garantire un servizio più efficiente per i cittadini. Osserva che, con riguardo agli Pag. 22incentivi, non è particolarmente affezionata all'avverbio «prioritariamente» e garantisce che sarà presa in considerazione una condizione od osservazione del parere che si riferisca a questo aspetto.
  Assicura infine che sarà prestata la massima attenzione a tutti i temi che emergeranno dal dibattito.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, si dichiara disponibile ad elaborare, d'intesa con l'altro relatore, il presidente Mazziotti Di Celso, una proposta di parere che tenga conto di tutte le questioni che emergeranno dal dibattito. Esprime la propria soddisfazione per quanto dichiarato dalla Ministra Madia a proposito dell'intenzione del Governo di uniformarsi ai principi e ai criteri della legge delega nonché di rispettare la volontà espressa dai cittadini in sede referendaria sul tema delle acque pubbliche. Precisato che la Commissione vigilerà sul rispetto di tali fondamentali elementi, ritiene che l'obiettivo primario sia la tutela del diritto dei cittadini di accedere, in condizioni di eguaglianza e a un costo sostenibile, a un servizio pubblico di qualità.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Atto n. 320.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2016.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO, facendo riferimento alle due questioni sollevate dal relatore nel corso della seduta del 13 settembre scorso fa presente quanto all'articolo 1, comma 1, lettera a), che, pur trattandosi di materia di competenza del Ministero dell'interno, il Governo è disponibile a valutare l'opportunità di una riformulazione della disposizione ai fini di una maggiore chiarezza. Relativamente all'articolo 1, comma 8, fa presente che è sembrato opportuno prevedere espressamente l'esonero dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza del lavoratore in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale (rimanendo fermo il limite dei nove mesi quale durata massima dello svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale) per rispondere alle esigenze di chiarezza e di semplificazione, nonché di snellimento delle procedure relative all'utilizzo di lavoratori provenienti da Stati non UE nell'ambito dei lavori stagionali, previsti nei settori agricolo e turistico/alberghiero. Va da sé che simile previsione è strettamente connessa alla circostanza che il lavoratore stagionale si trovi sul territorio nazionale.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta fornita, riservandosi di depositare una proposta di parere entro la fine della settimana per consentire ai deputati di conoscerne il contenuto in vista della seduta che sarà convocata il prossimo 20 settembre e nella quale la Commissione concluderà l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.45.

Pag. 23

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2016.

  Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ringrazia la Commissione per l'attenzione prestata alla sua proposta di legge. Ringrazia il relatore Francesco Sanna e il deputato Fiano per la loro visita sul territorio che ha consentito loro di conoscere più a fondo la realtà delle valli ladine. Sottolinea come la comunità ladina, di cui fa parte, pur formata solo da 30.000 persone, abbia una storia millenaria alle spalle che l'ha vista abitare tutto l'arco alpino, per sopravvivere ora solo nelle Dolomiti. Nel 1923, nel periodo fascista, la popolazione ladina fu suddivisa in tre province, divisione che ha costituito un problema a causa dello sviluppo diverso da una valle all'altra. Nel dopoguerra, grazie al rispetto della Repubblica italiana per la tutela delle minoranze linguistiche e mediante lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, si è intrapreso un percorso di salvaguardia sia della cultura che della lingua ladina. Oggi esistono scuole ladine di tutti i gradi, compresi i licei.
  A proposito della salvaguardia della comunità ladina, desidera porre l'attenzione, anche se non rientra nel perimetro della proposta di legge costituzionale all'esame della Commissione, sul problema dei comuni ladini della provincia di Belluno che necessiterebbero di un adeguato sostegno. Ritiene che vada presa in tal senso qualche iniziativa legislativa a salvaguardia di questa realtà.
  Riguardo al contenuto della proposta di legge, evidenzia come il suo obiettivo è quello di eliminare la discriminazione della comunità ladina, frutto del contrasto nella provincia autonoma di Bolzano tra comunità tedesca e italiana.

  Riccardo FRACCARO (M5S), nel condividere l'esigenza di introdurre misure in materia di tutela della minoranza linguistica ladina, auspica che tale forma di salvaguardia sia la più estesa possibile, coinvolgendo anche la provincia di Trento. Soffermandosi poi sull'articolo 5 del provvedimento in esame, ritiene opportuno porre un tema di opportunità politica più complessivo connesso all'esigenza di affrontare la questione della nomina politica dei magistrati dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa delle province autonome di Trento e Bolzano, rilevando, che un analogo problema si pone anche con riferimento al personale di tali tribunali.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, pone all'attenzione della Commissione una considerazione di carattere tecnico. Le considerazioni del deputato Fraccaro riguardo alle modalità di nomina dei giudici del TAR del Trentino Alto Adige, da lui peraltro condivise, qualora tradotte in proposte emendative saranno valutate, ai fini della loro ammissibilità, in relazione all'oggetto della materia della proposta di legge, che è quello di modifiche allo Statuto della Regione Trentino Alto Adige al fine della salvaguardia della minoranza linguistica ladina.

  Riccardo FRACCARO (M5S), pur comprendendo le osservazioni testé svolte dal presidente, ritiene che la questione più generale da lui posta appaia legata con l'oggetto del presente provvedimento, potendo condizionare l'espressione del suo Pag. 24voto su tale articolo 5, che, pur introducendo giuste norme a tutela delle minoranze, potrebbe essere da lui non condiviso per le ragioni più generali testé espresse.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Comunica che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, del 13 settembre, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a lunedì 19 settembre, alle ore 14.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 Realacci ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che il testo unificato in esame, come modificato dalle Commissioni, si compone di nove articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge nei prodotti cosmetici, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e al Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223. L'articolo 2 dispone, al comma 1, che il marchio italiano di qualità ecologica viene rilasciato su base volontaria, su richiesta del produttore, per quei prodotti cosmetici – individuati ai sensi dell'articolo 1 – che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Per la disciplina del marchio di qualità ecologica il medesimo comma 1 rinvia al Codice della proprietà industriale ed in particolare alla disciplina del marchio collettivo (articolo 11 del Codice della proprietà industriale e articolo 2570 del codice civile), su base volontaria, di proprietà pubblica, registrato. La registrazione del marchio viene richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. Il Comitato, ai sensi del comma 2, è l'organismo competente all'assegnazione del marchio in esame e provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 3 definisce i parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente – da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. I commi 2 e 3 elencano i criteri che dovranno informare l'emanazione del citato Pag. 25regolamento riguardo, rispettivamente, ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, in merito alla incidenza ecologica dell'imballaggio medesimo. Il comma 4 prevede una validità di 4 anni, a decorrere dalla adozione del suddetto regolamento, dei parametri ecologici e dei connessi criteri di valutazione e di calcolo, conseguentemente, aggiornati ogni quattro anni dal Ministero dell'Ambiente. L'articolo 4, al comma 1, dispone che il produttore, al momento della richiesta dei marchio di qualità ecologica, deve dichiarare: la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, la richiesta è trasmessa al Comitato, che verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3. Se necessario, il Comitato richiede, entro centoventi giorni, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica. Ai sensi del comma 3, i dati relativi ai parametri ecologici, di cui all'articolo 3, sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico. L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del Comitato di certificazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che vi provvede – per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 elenca le materie relative alla attività di supporto tecnico svolta dall'ISPRA secondo le direttive del citato Comitato. L'articolo 7 prevede, a carico dei soggetti richiedenti l'assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici: al i sensi del comma 1 il pagamento del diritto di assegnazione, a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse, nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione; ai sensi del comma 2 il pagamento delle spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati sul rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto. Il comma 3, stabilisce che la quantificazione degli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2, a carico dei soggetti richiedenti l'assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su un apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente per il funzionamento del Comitato. L'articolo 8 dispone sanzioni in merito all'adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione, cioè del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici). Tali sanzioni sono stabilite mediante un rinvio al libro secondo, titolo VII, capo II del codice penale e al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. Si dispone inoltre che tale infrazione deve essere pubblicata in almeno uno dei giornali a diffusione nazionali oltre che sul sito internet del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti, istituito presso il Ministero dell'ambiente. L'articolo 9, infine, stabilisce che il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei Pag. 26mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Inoltre va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
Nuovo testo C. 3666 Bernardo ed abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 3666, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, intende promuovere azioni efficaci, efficienti e sistematiche per la diffusione – presso i giovani e gli adulti – dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, intesa quale strumento per la tutela del consumatore. A tal fine si affida al Governo il compito di adottare appositi programmi e viene istituito un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, la cui attività è sottoposta a controllo parlamentare. Sono inoltre chiarite le iniziative educative da inserire in contesti scolastici per i giovani ed extrascolastici per gli adulti. L'articolo 1 concerne l'ambito di applicazione e le finalità della proposta di legge. In particolare il comma 1 dispone che la proposta di legge mira ad assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore. Tale scopo è perseguito sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta. Viene precisato inoltre che le finalità suddette sono perseguite ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, norma che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, il quale sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui lo Stato e le altre articolazioni territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il comma 2 fa salve le competenze esercitate, in materia di educazione finanziaria, dai soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente. L'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di strategia nazionale per l'educazione finanziaria. In particolare il comma 1 reca la definizione di «educazione finanziaria» rilevante ai sensi di legge. Per tale si intende in conformità con quanto espresso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini, al fine di poter assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie. Lo Pag. 27scopo dell'educazione finanziaria è di compiere scelte informate, sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale. Il comma 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un programma che definisca una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, che comprende la stesura di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. Sono elencati i princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi tale Strategia nazionale e, in particolare, si prevede: l'organizzazione sistematica del coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, al fine di garantirne la continuità nel tempo e la terzietà ed autonomia didattico-scientifica; la definizione di linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria; la promozione di misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze; la possibilità di predisporre convenzioni per promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali; il monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma. Il comma 3 dispone che la proposta di programma sia trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Decorso il termine di trenta giorni, il programma può comunque essere adottato in via definitiva. Il comma 4 dispone la trasmissione annuale, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, che può contenere eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del menzionato programma, da discutere e adottare con le medesime procedure previste dal comma 3. L'articolo 2, al comma 1, istituisce e disciplina il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1). Il comma 2 chiarisce che il Comitato è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. Il Comitato è inoltre composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comma 3 stabilisce che il Comitato operi attraverso Pag. 28riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia. Il medesimo comma 3 dispone che la partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso. Il comma 4 chiarisce quali sono i compiti del Comitato: stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità, semplicità e completezza dell'informazione; stabilire, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, che la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta; individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica nel predetto ambito; definire la programmazione annuale delle predette attività da parte degli attori pubblici, determinando i settori prioritari di intervento dell'azione pubblica, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea e valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza; favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale in materia di educazione finanziaria; promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti al fine di un'applicazione uniforme delle linee guida comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica; predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; raccogliere e pubblica nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta; implementare sempre sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale a disposizione degli utenti, per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa; predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi; stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale. Ai sensi del successivo comma 5, nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di educazione finanziaria. Il comma 6 stabilisce che il Comitato trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione deve contenere: informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi; le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito. Ai sensi del comma 7 il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato nel periodo 1o gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 8 affida le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato ad un regolamento Pag. 29adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3, al comma 1, in attuazione del già richiamato principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, affida al Comitato il compito di promuovere attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi. Il comma 2 prevede la facoltà per gli enti locali di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti privati. L'articolo 3-bis contiene norme relative all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti. In particolare al comma 1 sono elencati i compiti affidati al Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con riferimento alla definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani, alla luce di quanto dispone la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali compiti sono: sviluppare le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria per gli studenti, secondo un approccio di curricolo verticale rispondente al principio di ergonomicità dei contenuti, da veicolare attraverso l'insegnamento; individuare modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie on line. Con riguardo alle iniziative info-educative dirette agli adulti, il comma 2 stabilisce che il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale: sviluppa le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, in base ai criteri di ergonomicità e ancorate ad obiettivi concreti e misurabili; b) favorisce il confronto tra i soggetti attivi in questo campo, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti. Ai sensi del comma 3, i soggetti che erogano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.
  Con riguardo infine alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge in esame riguarda la tutela del risparmio e le norme generali sull'istruzione, materie affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed n) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 Decaro ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che le proposte 2305 e abb., in relazione alla quali la IX Commissione Trasporti ha approvato in Comitato ristretto un nuovo testo base il 29 giugno 2016, emendato nelle sedute del 13 luglio e 27 luglio 2016, intendono incentivare, Pag. 30specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile. Passando ad esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nell'incentivazione dell'uso trasportistico della bicicletta, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica. Tale obiettivo deve essere perseguito dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità. Il comma 2-bis prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa e la classificazione delle ciclovie, definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione. Viene poi definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità. Si prevede poi che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda a modificare il regolamento di esecuzione del codice della strada, per individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale. L'articolo 3 prevede l'adozione di un piano generale della mobilità ciclistica, che deve costituire una specifica sezione del piano generale dei trasporti e della logistica (comma 1). Esso deve essere adottato sulla base dei piani regionali della mobilità ciclistica disciplinati dal successivo articolo 6. Il piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, è adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei beni culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Tale piano, che dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo, dovrà contenere (commi 2 e 3), tra l'altro, gli obiettivi, per ciascun anno, di sviluppo della mobilità ciclistica da perseguire nei tre anni successivi nei due settori di intervento, l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la sua realizzazione, nonché il quadro, per ciascuno dei tre anni, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, reperibili. In base al comma 4, il piano dovrà essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno. Si prevede che in occasione di tale aggiornamento possa essere integrata la Rete ciclabile nazionale Bicitalia con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali. L'articolo 4 definisce la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea Eurovelo. Il comma 2 definisce le caratteristiche delle Rete «Bicitalia», costituita dalle ciclovie di interesse nazionale dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati. Il comma 3 prevede che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete Bicitalia e gli oneri per gli aspetti sovraregionali. I commi da 4 a 8 contengono le procedure per l'approvazione da parte delle regioni dei piani per la realizzazione di «Bicitalia». Il comma 4 prevede che le regioni provvedano, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari Pag. 31alla realizzazione della Rete Bicitalia, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione di tali progetti sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi (comma 5). Acquisiti i pareri degli enti locali competenti, le regioni pubblicano il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti web istituzionali dell'ente e mediante la piattaforma di cui al comma 9 e approvano i progetti provvedendo a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica (comma 6). I progetti si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, in quanto non conformi alle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche (comma 7). In questa ultima ipotesi, il progetto modificato è nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi e si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni. L'approvazione dei progetti costituisce variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti (comma 8). Il comma 9 prevede infine che i dati e le informazioni relativi alla Rete Bicitalia siano resi disponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica (comma 1). Tra i compiti della Direzione rientra la predisposizione del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, nonché la predisposizione, in collaborazione con ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale dei ciclisti, che dovrà risultare accessibile e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede altresì che la Direzione generale predisponga e mantenga aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete Bicitalia, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. In base al comma 2, l'istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 6 prevede che le regioni predispongano e approvino annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica. A tal fine le regioni possono istituire un apposito ufficio della mobilità ciclistica. Il Piano regionale deve essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane (comma 3). Il piano deve assumere e valorizzare come «dorsali delle reti» gli itinerari della rete nazionale e di Bicitalia. Il comma 4 dispone che le regioni e gli enti locali promuovano accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la Pag. 32bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati (comma 5) e sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi (comma 6). Il Piano regionale deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale e inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in sede di prima applicazione deve essere approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 7); il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. L'articolo 7, comma 1, prevede che anche comuni e città metropolitane predispongano e definiscano i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti. Tali strumenti di pianificazione costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti (comma 3). Il comma 2 definisce i contenuti dei Piani comunali. L'articolo 8, comma 1, prevede che le città metropolitane e le province, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivano per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso: 1) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità; 2) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale; 3) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS); 4) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica; 5) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità. I commi da 1-bis a 1-quater, prevedono la definizione, da parte delle Province, di interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto nell'ambito dell'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente. L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento. Attraverso l'introduzione del comma 4-ter all'articolo 13 del Codice della strada si dispone che le piste ciclabili debbano essere connesse alle ciclovie della Rete Bicitalia qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 13 del codice della strada. L'articolo 10-bis modifica l'articolo 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi. L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo Pag. 3311-bis prevede la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile. In base all'articolo 12 all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla legge concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni e i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. L'articolo 13 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero con dati in un formato di tipo aperto.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge contiene diverse norme volte all'istituzione di una rete ciclistica nazionale, inquadrata nell'ambito del piano generale dei trasporti, prevedendone la connessione con la rete regionale e locale. La disposizione fissa i principi generali attinenti alle modalità di definizione di tale rete ciclabile. La materia prevalente è pertanto «grandi reti di trasporto e di navigazione «rientrante nella competenza concorrente (articolo 117, comma terzo). L'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato. Altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), all'articolo 117, comma secondo, lettera h), alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato. Sono infine presenti alcune disposizioni attinenti alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Emendamenti C. 3139-A, approvata dal Senato.

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