CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera il parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge, approvata dal Senato, n. 3139, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nella seduta del 12 novembre 2014, nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.
  Il testo prevede un complesso di misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte in particolare a soggetti minori di 21 anni.
  L'articolo 1 delinea le finalità dell'intervento e fornisce le definizioni di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è, invece, definito come fenomeno Pag. 180che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione on line di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Il medesimo articolo 1, al comma 3, definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito.
  L'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al Garante è possibile ottenere una tutela rafforzata quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma Safer Internet Italia. Allo stesso tavolo – coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – prende inoltre parte sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ricorda che la partecipazione al tavolo di rappresentanti dell'ANCI non era prevista nel testo su cui la Commissione si era precedentemente espressa. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare: a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia; a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno Pag. 181del cyberbullismo. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono infine previsti in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal MIUR. Il medesimo articolo 4 prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'educazione all'uso consapevole delle rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie – dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.
  L'articolo 4-bis affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie, ossia misure di sostegno e disciplinari. Viene previsto l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.
  L'articolo 5 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 in favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno; è corrispondentemente ridotto il Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia.
  L'articolo 6 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore o altro esercente la potestà genitoriale.
  L'articolo 6-bis introduce nel citato articolo 612-bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking). Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è Pag. 182commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Il comma 2 del medesimo articolo 6-bis novella l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

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