CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 218

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il senatore Albert LANIÈCE, relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio della Camera sul disegno di legge C. 3976, già approvato dal Senato, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 30 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Il disegno di legge in esame interviene sulla legge n. 243 del 2012, mediante la Pag. 219quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.
  In particolare, il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n.243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione. La nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017.
  Con tale finalità, l'articolo 1 modifica l'articolo 9 della legge n.243 del 2012, sostituendo i quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali ivi previsti – consistenti in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, – con un unico saldo non negativo (sia in fase di previsione che di rendiconto), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In sostanza, con la nuova formulazione del comma risultano soppressi gli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente. Ricorda che tale sostituzione è già stata anticipata in via transitoria per il 2016, dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
  Nel corso dell'esame dal Senato, è stata recepita la condizione posta da questa Commissione nel parere espresso, che richiedeva la modifica della disciplina del computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza, in considerazione dell'esigenza di predisporre una disciplina pienamente coerente con le esigenze di programmazione finanziaria degli enti territoriali. A seguito dell'introduzione nell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 del comma 1-bis, nel computo del saldo di bilancio viene incluso il fondo pluriennale vincolato: l'inclusione (anche essa nel frattempo introdotta per il solo 2016 dalle legge n. 208 del 2015) ha natura transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale potrà essere effettuata con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed avrà invece carattere permanente a decorrere dal 2020 (articolo 1, comma 1, lett. b)). L'inclusione nel saldo di tale fondo, le cui risorse sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, avrà effetti positivi sugli investimenti degli enti territoriali.
  L'articolo interviene anche sulle sanzioni da prevedere per il mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, per le quali il testo vigente dell'articolo 9 dispone che la relativa disciplina sia affidata a legge dello Stato. La nuova formulazione del comma stabilisce che tale rinvio debba concernere anche i premi, ai fini dell'emanazione di una disciplina congiunta che consideri, oltre alla proporzionalità fra premi e sanzioni, anche la proporzionalità fra sanzioni e violazioni, prevedendo inoltre la destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, concernente il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali, che è attualmente consentito solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito. L'articolo 2 conferma tale regola, modificando la parte relativa alla procedura dell'intesa a livello regionale, ora prevista per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa. La nuova disciplina recata dal disegno di legge precisa che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti sono subordinate all'acquisizione delle suddette intese concluse in ambito regionale, le quali – nella nuova formulazione – devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto dell'equilibrio di bilancio (saldo non negativo) Pag. 220del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione stessa, venendo in tal modo meno il riferimento al saldo di cassa finale.
  Inoltre, qualora in sede regionale non siano possibili per gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Con ciò la norma viene ad introdurre il riferimento all'utilizzo, anche a livello nazionale, dello strumento del patto di solidarietà, che consente di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali, anche in tal caso con possibili riflessi positivi sulle spese di investimento degli enti locali.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 inerente al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.
  Sulla base della nuova norma la disciplina di tale concorso viene completamente ridisegnata, mediante la soppressione del Fondo straordinario ora previsto dall'articolo 11, in luogo del quale la lettera a) dell'unico comma dell'articolo 3 demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge n. 243 del 2012, le modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Viene quindi meno la complessa disciplina vigente. Tale disciplina prevede che il suddetto Fondo – finalizzato al concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico ovvero al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali – sia alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato medesimo consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato; la dotazione del Fondo è attualmente determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
  L'articolo 4 provvede alla modifica dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, relativo al concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, per il quale la disciplina vigente della legge n. 243 prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie di Regioni ed enti locali influenzata dall'andamento del ciclo stesso, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  L'articolo 4 demanda ora alla legge dello Stato la disciplina di tale concorso, limitandosi a stabilire a tal fine che esso, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, opererà mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il testo risultante dalla modifica apportata dall'articolo in esame innova significativamente l'attuale disciplina, in quanto: la misura del concorso alla riduzione del debito da parte degli enti territoriali non viene più determinata dai documenti di programmazione, bensì demandata a legge dello Stato; ai fini di tale concorso viene eliminata la previsione che debba tenersi conto della quota di entrate proprie degli enti influenzata dall'andamento favorevole del ciclo economico, facendosi ora riferimento all'andamento, in termini generali, del ciclo.
  L'articolo 5, infine, interviene sull'articolo 18 della legge n. 243 del 2012, al fine di equiparare l'Ufficio parlamentare di bilancio, per talune attività, agli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.
  Esprimendo apprezzamento per il recepimento della condizione posta dalla Pag. 221Commissione nel parere espresso in data 30 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

(Pareri alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame congiunto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, in sostituzione della relatrice senatrice Cantini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri pareri sui disegni di legge di iniziativa governativa C. 3973, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015», e C. 3974, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016».
  Esaminando il disegno di legge di rendiconto, rileva che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 829.108,1 milioni di euro), alle spese (con impegni per 826.630,8 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 2.477,2 milioni di euro.
  L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2015, un disavanzo di 245.428,1 milioni di euro.
  L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'approvazione dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.
  L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2015 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 962,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.721,0 miliardi di euro.
  Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).
  Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.
  Passando all'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016, rileva che l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2016 (approvato con la legge n. 209 del 28 dicembre 2015) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
  L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209/2015), relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per Pag. 222l'anno 2016, a 64.000 milioni di euro rispetto ai 53.400 milioni previsti dalla legge di bilancio.
  L'articolo 3 novella l'articolo 11 della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209/2015), relativo al Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.
  L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 17 della legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015), introducendo il comma 35-bis, con il quale il Ministro dell'economia è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Tale fondo viene istituito presso il MEF (cap. 3035) e dotato con il disegno di legge di assestamento in esame di 1 miliardo di euro. La norma prevede altresì che le risorse non utilizzate nel corso del esercizio 2016 potranno essere utilizzate, in conto residui, nell'esercizio successivo. Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di circa 955,1 milioni per l'anno 2016.
  Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i provvedimenti in esame (vedi allegati 2 e 3).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere del relatore sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
S. 2495 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Con riferimento alle principali modifiche introdotte alla Camera, segnala:
   l'articolo 1-bis, che, modificando il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, è finalizzato a semplificare il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, disciplinato dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014;
   l'articolo 1-ter, che opera una modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. decreto accoglienza), prevedendo l'attivazione da parte del Prefetto di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza;
   l'articolo 2-bis, che interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali di Pag. 223cui all'articolo 255 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), prevedendo che, in deroga a quanto dallo stesso disposto, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione;
   relativamente all'articolo 3, che disciplina un contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila, i seguenti tre commi: comma 1-bis, che integra la disciplina relativa alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione dell'abitazione principale distrutta (o dichiarata inagibile o danneggiata) dal sisma o per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva, al fine di disciplinare il trasferimento dei diritti nei casi di acquisto di abitazioni sostitutive; comma 1-ter, che interviene sulle disposizioni dell'articolo 67-quater, del decreto-legge n. 83 del 2012, limitatamente a quelle del comma 2, lettera a), che riguardano gli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. La disciplina vigente prevede che tali interventi debbano essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal Comune, decorso il quale il Comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri. La modifica prevista dal comma in esame è volta a sopprimere il riferimento al ricorso a procedure di evidenza pubblica, ma consente al Comune di continuare i «procedimenti in essere per la ricostruzione privata» e con quelli provvedere ad affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sempre in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri; comma 1-quater, che abroga gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 67-quater, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009; comma 2-bis che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame (pari complessivamente a 18,5 milioni di euro per il solo esercizio 2016) e dei risultati conseguiti;
   l'articolo 3-bis, che detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente;
   con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», è stato introdotto il comma 1-bis, che differisce, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell'interno secondo la procedura di cui al successivo comma 2, al 30 settembre 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale e della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
   l'articolo 5-bis, che prevede la corresponsione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario;
   i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 6 (Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma Pag. 224del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria), che prevedono, rispettivamente, l'estensione dell'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché la destinazione delle risorse stanziate per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) a specifiche finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012;
   l'articolo 6-bis, che prevede alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività dei vigili del fuoco, quali: l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016; l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale; l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco;
   il comma 2 dell'articolo 7, in materia di rideterminazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2015, che a seguito delle modifiche introdotte alla Camera attenua nei confronti dei comuni la sanzione operante sulla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, che si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Inoltre, il comma 3 stabilisce che la sanzione suddetta sia ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, il comma 4 dispone la piena disapplicazione della sanzione in questione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione; il comma 5 stabilisce che la sanzione consistente nel divieto di assunzione di personale non trova applicazione qualora la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, riferita all'anno 2015, sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016 (e non più il 31 marzo);
   l'articolo 7-bis, che opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria;
   relativamente all'articolo 8 (riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane): il comma 1-bis, che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016 e del corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al decreto-legge; i commi 1-ter e 1-quater, che stabiliscono il riparto tra le singole province e le città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti per il 2016 in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016;
   all'articolo 9, è stato riformulato il comma 1, nel senso di prevedere, fra l'altro: a) che nel saldo di pareggio di bilancio previsto dal comma 710 della legge di stabilità 2016 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, qualora gli stessi siano finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015; b) una semplificazione Pag. 225di alcuni obblighi di comunicazione previsti a carico delle amministrazioni pubbliche; c) l'introduzione di un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché per l'invio di tali documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale:
   l'articolo 9-bis, che dispone alcune modifiche al testo unico degli enti locali, a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili di cui agli articoli 174 e 175 del TUEL medesimi;
   l'articolo 9-ter, che istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018;
   l'articolo 10-bis, che consente alle Regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo. Legittimate a richiedere tali pareri sono innanzitutto le Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome. Per gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) la richiesta di parere alla Sezione delle autonomie può essere presentata dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sottolinea che si tratta di una disposizione di particolare rilievo, che recepisce una condizione posta dalla Commissione per le questioni regionali nel parere espresso sul decreto in esame in data 7 luglio 2016, che trae origine da indicazioni emerse nel corso dell'audizione della Corte dei conti svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze» in data 28 giugno 2016. Ricorda che in quella sede, il Presidente della Corte dei conti ha rilevato l'opportunità di un coordinamento a livello centrale dei pareri espressi in materia di contabilità pubblica, al fine di evitare orientamenti difformi delle sezioni regionali;
   l'articolo 13-bis, che consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1o luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
   l'articolo 13-ter, che dispone, da un lato, la sospensione dell'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilita dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, dal 1o settembre al 31 dicembre 2016 e, dall'altro, un incremento pari a 32 centesimi a partire dal 2019;
   l'articolo 14, che a seguito delle novità introdotte alla Camera, estende anche a province e città metropolitane l'ambito di applicabilità delle disposizioni già recate nel medesimo articolo, volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento;
   l'articolo 15-bis, che reca modifiche al testo unico enti locali, relativamente alle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati;
   relativamente all'articolo 16 (disposizioni in materia di personale), nel corso Pag. 226dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati introdotti quattro nuovi commi, relativi alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità (comma 1-bis), alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle province (comma 1-ter), a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali, i quali sono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati (comma 1-quater) e alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni (comma 1-quinquies);
   riguardo all'articolo 17 (Personale insegnante ed educativo), nel corso dell'esame presso la Camera, sono stati introdotti due ulteriori commi (il 228-quater e il 228-quinquies nella legge n. 208 del 2015), con i quali viene riconosciuta (comma 228-quater) agli enti locali e alle istituzioni locali la facoltà (comunque non oltre il 31 dicembre 2019): di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1o settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. Infine, si prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-bis e 228-ter trovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 (comma 228-quinquies);
   all'articolo 20, è stato aggiunto il comma 1-bis, che attribuisce ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale la facoltà di ricorrere alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrorazione di sanzioni;
   il comma 2-bis dell'articolo 20 (tempestività nei pagamenti), concerne l'attuazione del programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale;
   il comma 23-bis dell'articolo 21 (in materia di spesa farmaceutica), che pone l'obbligo per l'AIFA di concludere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
   l'articolo 21-bis, che apporta alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale);
   l'articolo 21-ter, che è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide;
   il comma 7-bis dell'articolo 22, riguardante il finanziamento delle bonifiche dei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/207;
   il comma 7-ter, in materia di monitoraggio dell'attività posta in essere per la chiusura del contenzioso europeo sulle discariche abusive;
   l'articolo 23-bis, che istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico, obiettivi che si prevede di realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto;
   i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 24, che prevedono la revisione, con uno o più Pag. 227regolamenti di delegificazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi;
   il comma 3-quater al medesimo articolo 24, che prevede alcune misure di contenimento della spesa e di risanamento da adottare nelle more della revisione prevista dai richiamati commi 3-bis e 3-ter, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche;
   il comma 3-quinquies del medesimo articolo 24, che interviene sulla disciplina relativa ai componenti degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali, reintroducendo le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010);
   il comma 3-sexies, che reca una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013), che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
   i commi 3-septies e 3-octies dell'articolo 24, che intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, sia sotto il profilo della proroga delle concessioni, che relativamente ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia.

  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.
Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione della Camera sul testo unificato C. 72 Realacci ed abb. recante «Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  Il testo unificato delle proposte di legge reca disposizioni volte, come enunciato all'articolo 1 (comma 1) alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale. La rete nazionale di mobilità dolce, che il testo unificato equipara alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, è definita in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche e con il Piano straordinario della mobilità turistica.
  L'articolo 2 contiene le definizioni funzionali all'applicazione della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame, a partire da quella di «mobilità dolce» e Pag. 228di «rete nazionale della mobilità dolce», nonché di «linee guida della mobilità dolce». Queste ultime sono definite come gli indirizzi tecnici e amministrativi per la realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce e del programma regionale della mobilità dolce.
  L'articolo 3 prevede l'elaborazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, della rete nazionale della mobilità dolce e delle linee guida della mobilità dolce (comma 1), nonché l'elaborazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte delle Regioni, sulla base della rete nazionale di mobilità dolce e delle linee guida della mobilità dolce, di un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale (comma 2). Le Regioni provvedono ad attuare tale programma anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il comma disciplina l'aggiornamento degli strumenti programmatori, prevedendo: l'aggiornamento, con cadenza triennale, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della rete nazionale di mobilità dolce e delle relative linee guida, con le medesime modalità di cui al comma 1; è disposto l'adeguamento, da parte delle Regioni, nei novanta giorni successivi, dei programmi regionali di mobilità dolce.
  L'articolo 4 disciplina le caratteristiche e le finalità della rete nazionale di mobilità dolce. In base al comma 4, le linee guida definiscono, oltre agli indirizzi tecnico-amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro.
  L'articolo 5, comma 1, prevede la pubblicazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo Ministero richiede agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. Dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse si avvalgono il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e le Regioni per quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2. Il comma 2 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali possa formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico. In base al comma 3, la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.
  L'articolo 6 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento «degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce». Si prevede, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento, effettui la pubblicazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale.
  L'articolo 7, comma 1, lettera a), aggiunge all'elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che possono essere qualificati come «beni paesaggistici» e vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004): ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, Pag. 229di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale; strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico.
  L'articolo 8 prevede l'individuazione degli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete nazionale di mobilità dolce, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida, tra i quali: restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata; manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia; adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti; iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica; tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce, demandandola a un decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dei beni culturali ed è composto dai rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e di altre associazioni la cui attività si svolge negli ambiti della proposta di legge.
  L'articolo 10 disciplina la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, indicando le iniziative che possono essere sponsorizzate.
  L'articolo 11 stabilisce che la legge si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 12 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, e provvede alla relativa copertura finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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