CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2016.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame interviene sulla legge n. 243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 del 2012 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova Pag. 41disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017.
  Si rammenta, preliminarmente, che la legge n. 243 del 2012 ha una procedura di approvazione cosiddetta rinforzata, dal momento che, secondo quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, risulta approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e, conseguentemente, tale requisito risulta necessario anche per l'introduzione di modifiche alla legge n. 243 medesima, come avvenuto per l'approvazione presso il Senato del disegno di legge in esame (S. 2344).
  Si ricorda altresì che la Camera dei deputati ha approvato, il 22 giugno 2016, modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (C. 3828). Il testo, approvato dalla Camera, è attualmente all'esame del Senato (S. 2451).
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, sostituendo i quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ivi previsti – consistenti in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, – con un unico saldo non negativo (sia in fase di previsione che di rendiconto), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In sostanza, con la nuova formulazione del comma risultano soppressi gli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente. Tale sostituzione è già stata anticipata in via transitoria per il 2016, dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Nel computo del saldo di bilancio viene incluso il fondo pluriennale vincolato: l'inclusione (anche essa nel frattempo introdotta per il solo 2016 dalle legge n. 208 del 2015) ha natura transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale potrà essere effettuata con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed avrà invece carattere permanente dal 2020. L'inclusione nel saldo di tale fondo, le cui risorse sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, dovrebbe avere effetti positivi sugli investimenti degli enti.
  L'articolo interviene anche sulle sanzioni da prevedere per il mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, per le quali il testo vigente dell'articolo 9 dispone che la relativa disciplina sia affidata a legge dello Stato. La nuova formulazione del comma stabilisce che tale rinvio debba concernere anche i premi, ai fini dell'emanazione di una disciplina congiunta che consideri, oltre alla proporzionalità fra premi e sanzioni, anche la proporzionalità fra sanzioni e violazioni, prevedendo inoltre la destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
  L'articolo 2 modifica in alcuni punti l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 concernente il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, che è attualmente consentito previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito. L'articolo 2 conferma tale regola, limitandosi a modificare solo la parte relativa alla procedura dell'intesa a livello regionale, ora prevista per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa. La nuova disciplina recata dal disegno di legge precisa che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti sono subordinate all'acquisizione delle suddette intese concluse in ambito regionale, le quali – nella nuova formulazione – devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto dell'equilibrio di bilancio (saldo non negativo) Pag. 42del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa, venendo in tal modo meno il riferimento al saldo di cassa finale.
  Inoltre, qualora in sede regionale non siano possibili per gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Con ciò la norma viene ad introdurre il riferimento all'utilizzo, anche a livello nazionale, dello strumento del patto di solidarietà, che consente di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali, anche in tal caso con possibili riflessi positivi sulle spese di investimento degli enti locali.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 inerente al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.
  Sulla base della nuova norma la disciplina di tale concorso viene completamente ridisegnata, mediante la soppressione del Fondo straordinario ora previsto dall'articolo 11, in luogo del quale la lettera a) dell'unico comma dell'articolo 3 demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge n. 243 del 2012, le modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali.
  Viene quindi meno la disciplina vigente, in cui si prevede che il suddetto Fondo – finalizzato al concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico ovvero al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali – sia alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato medesimo consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. Disciplina che prevede altresì che la dotazione del Fondo sia determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
  L'articolo 4 provvede alla modifica dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, relativo al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, per il quale la disciplina vigente della legge n. 243 ora prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie di regioni ed enti locali influenzata dall'andamento del ciclo stesso, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  L'articolo 4 demanda alla legge dello Stato la disciplina di tale concorso, limitandosi a stabilire a tal fine che esso, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, opererà mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il testo ora risultante dalla modifica apportata dall'articolo in esame innova significativamente l'attuale disciplina, in quanto: la misura del concorso alla riduzione del debito da parte degli enti territoriali non viene più determinata dai documenti di programmazione, bensì demandata a legge dello Stato; ai fini di tale concorso viene eliminata la previsione che debba tenersi conto della quota di entrate proprie degli enti influenzata dall'andamento favorevole del ciclo economico, facendosi ora riferimento all'andamento, in termini generali, del ciclo.
  L'articolo 5, infine, interviene sull'articolo 18 della legge n. 243 del 2012, al fine di equiparare l'Ufficio parlamentare di Pag. 43bilancio, per talune attività, agli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.
  Quanto al riparto delle competenze costituzionalmente definite, il provvedimento interviene in via prevalente sulle materie «sistema contabile dello Stato» ed «armonizzazione dei bilanci pubblici», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Rilevato che non sussistono problemi di costituzionalità propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

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