CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2016

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 16.50.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che il deputato Mariano rabino ha cessato di far parte del gruppo Scelta civica per l'Italia ed è entrato a far parte del gruppo Misto. Segnala che, conseguentemente, il gruppo di Scelta civica non ha allo stato propri rappresentanti in questa Commissione.

  La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, ai fini dell'esame del provvedimento in titolo, il gruppo Area Popolare ha comunicato alla Presidenza della Commissione di avere sostituito il deputato Paolo Alli con il deputato Andrea Causin, componente della IV Commissione. Peraltro, avverte che lo slittamento ad oggi della seduta di avvio dell'esame in sede referente, già prevista ieri pomeriggio, ha impedito al collega Causin di essere presente quest'oggi e che quindi provvederà alla sua sostituzione nella funzione di relatore.

  La Commissione prende atto.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente e relatore, alla luce dell'elevato numero di accordi bilaterali in materia di trasporti di cui si chiede la ratifica mediante la presentazione del disegno di legge in titolo, ricorda preliminarmente il dibattito svolto in occasione della seduta di mercoledì 13 luglio, da cui è emersa una valutazione assai condivisa sull'opportunità di scongiurare per il futuro la presentazione da parte del Governo di disegni di legge di ratifica così impostati che, se da un lato presentano l'innegabile vantaggio di velocizzare il processo di ratifica di accordi bilaterali, dall'altro lato finiscono per svilire la portata politica ed istituzionale dello stesso processo di ratifica degli accordi, che risiede sì nella materia oggetto dell'accordo, ma ancor di più nel Paese Pag. 227che ne è interlocutore. Tra l'altro, una simile impostazione, oltre a suscitare l'impressione di un approccio burocratico ad una materia di rilevanza costituzionale, impedisce un dibattito articolato e una valutazione del provvedimento in connessione alle relazioni con i singoli Paesi.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA sottolinea che, perseguendo obiettivi di natura non certo burocratica, la presentazione di disegni di legge come quello in titolo deriva dall'urgenza di assicurare una sollecita ratifica ad accordi siglati da molto tempo. Richiamando taluni suoi interventi svolti in questa Commissione nella sua precedente funzione di capogruppo del Partito Democratico, ribadisce l'opportunità che si individui uno strumento utile a sveltire e a razionalizzare il percorso di ratifica degli accordi così da renderli meno episodici e avulsi da una riflessione coerente di politica estera. Auspica davvero che il Parlamento voglia prendere in considerazione l'avvio di un lavoro su questo terreno, come è già avvenuto per la materia delle missioni internazionali.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente e relatore, illustra quindi il provvedimento confermando che l'Italia ha stipulato da molto tempo accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo e che, tuttavia, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni ed un'omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore, osserva che proprio per tale motivo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge in esame, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un Accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea. Ciò premesso, evidenzia che i tre accordi, rispettivamente con il Qatar (ed il correlato accordo emendativo), con l'Algeria e con il Vietnam, disciplinano, in primo luogo, i modi di esercizio dei diritti e delle facoltà di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi.
  Rileva, quindi, che in tali accordi sono contenute disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri. Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale e per quanto concerne carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio.
  Evidenzia anche che i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori. Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte. Particolarmente rilevanti sono, poi, le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, ed altro.
  Osserva, altresì, che per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente. È, inoltre, previsto che ciascuna delle Parti contraenti designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli operatori Pag. 228interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori.
  Rileva ancora che le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.
  Per quanto riguarda i due accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo – rispettivamente l'accordo con l'Algeria e l'accordo con l'Azerbaijan – sottolinea che essi fissano, anzitutto, la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. Particolarmente importanti sono le definizioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente» – alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse. Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo.
  Nota, poi, che un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi. Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. È prevista una serie di facilitazioni in materia d'ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi.
  Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale compimento di reati a bordo delle navi, osserva che se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge n. 689 del 1994).
  Evidenzia, al proposito, che l'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in Pag. 229un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera. Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto.
  Per quanto concerne il tema della formazione nel settore marittimo, rileva che le Parti cercheranno di coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti.
  Pone, inoltre, in rilievo, che, fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali.
  Osserva ancora che in questo tipo di accordi sono normalmente previste anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali. Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione di un accordo si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'accordo, che verranno adottate d'intesa.
  Passando ad illustrare i sei accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci – rispettivamente sottoscritti con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con il Principato di Andorra – evidenzia che essi mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte. Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel Pag. 230territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.
  Per quanto concerne i trasporti di merci, rileva che sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa).
  Sottolinea ancora che completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono: la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese; l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio; l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi; la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso; l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi. La Commissione, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni; la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.
  Conclusivamente, evidenzia che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali, mentre l'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi: i tre accordi infatti sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: gli oneri sono pari a circa 33 mila euro nel 2016, a 13.600 euro nel 2017 ed a circa 33 mila euro a decorrere dal 2018.

  Manlio DI STEFANO (M5S) si associa alle riflessioni di metodo esposte dal presidente Cicchitto, che ripercorrono i termini del dibattito svoltosi mercoledì 13 luglio scorso. L'intervento del sottosegretario Amendola lo induce, tuttavia, a ricordare la richiesta del suo gruppo affinché il Parlamento possa avere maggior voce in capitolo nel processo di ratifica degli accordi internazionali, considerato che con il provvedimento in titolo si costringe la Commissione ad un voto indifferenziato, che impedisce una trattazione separata dei Paesi coinvolti. Ritiene utile per il futuro che si proceda a spacchettamenti che, senza pregiudicare l'intento di razionalizzazione messo in atto dal Governo, prevedano quanto meno degli accorpamenti per medesime aree geopolitiche e manifesta sin da ora apprezzamento per ogni sforzo collaborativo in questo senso da parte del Governo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, Pag. 231è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 16.55.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Per quanto concerne l'interrogazione n. 5-09201 Locatelli sull'attuale crisi politica in Burundi, avverte che la firmataria, l'onorevole Locatelli, ha preannunciato di essere impossibilitata a prendere parte all'odierna seduta e che, con l'assenso del Governo, ne è pertanto rinviata la trattazione.

5-09202 Garavini: Sugli effetti della «Brexit» sulla comunità italiana residente nel Regno Unito.

  Alessio TACCONI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, anche alla luce dell'audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, appena svolta congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, ne illustra il contenuto evidenziando come la decisione del popolo del Regno Unito di uscire dall'Unione europea faccia riflettere sull'assetto attuale, sugli interessi e sul futuro della comunità italiana residente in tale Paese. Rilevando, infatti, che i nostri concittadini residenti in Gran Bretagna, tra iscritti e non iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, sono oltre 500 mila, manifesta preoccupazione in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla Brexit sui diritti degli stessi connazionali, ad esempio per quanto riguarda il sistema di welfare, il riconoscimento dei titoli di studio o l'accesso alla formazione professionale.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), ritenendo importante fare chiarezza per evitare il diffondersi di preoccupazioni infondate e confermando la ferma attenzione del Governo sulla questione anche alla luce della visita del Ministro Gentiloni a Londra.

  Alessio TACCONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto ed esprime apprezzamento per le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito, per quanto già fatto in queste settimane, con riferimento alle visti del Ministro Gentiloni e dello stesso sottosegretario Amendola a Londra. È positivo che il Governo stia provvedendo a monitorare ma anche a svolgere un'azione concreta a tutela dei nostri connazionali attraverso la rete diplomatico-consolare. Si impegna a trasmettere questo messaggio ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito invitando contestualmente il Governo ad assicurare il massimo sforzo affinché gli impegni assicurati dal sottosegretario Amendola si traducano in un effettiva tutela nel presente e nel futuro.

5-09203 Di Stefano: Sui rapporti tra UE e Turchia alla luce dei fatti del 15 luglio 2016.

  Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo con particolare riferimento al tema del destino degli accordi già siglati con la Turchia e dei negoziati di adesione in corso.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde all'interrogazione in titolo Pag. 232nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), sottolineando che il Governo è disponibile già per la prossima settimana ad essere audito dalle competenti Commissioni con le quali intende mantenere un raccordo costante considerata la rilevanza della questione e il ruolo chiave che la Turchia svolge per la pace e la stabilità regionale.

  Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo manifestando preoccupazioni anche per il popolo curdo. Sottolinea che il suo gruppo non si schiera a favore o contro Erdogan in omaggio al principio di non ingerenza e di autodeterminazione dei popoli. Per questo stesso motivo ritiene, invece, di potersi esprimere sulla condotta dell'Unione europea, che deve decidere se continuare ad avere in Erdogan un proprio partner specifico. È evidente che la Turchia non esprime in questa fase una comunanza di valori con l'Unione europea e in questo senso le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante Mogherini, certamente condivisibili, appaiono scontate. La situazione in Turchia è talmente grave che bastano già la sospensione della adesione turca a strumenti di diritto internazionale umanitario e la rimozione dal servizio di intere categorie di dipendenti pubblici non in quanto compromessi con il tentato golpe ma in quanto laici a destare gravissima preoccupazione, senza considerare le prospettive di reintroduzione della pena di morte. Occorre che il nostro Paese abbia chiara la natura della Turchia di oggi, di quanto essa sia al centro del dibattito rispetto al suo ruolo ambiguo sul tema dei foreign fighters e della lotta al terrorismo, e prenda atto che allo stato sono venute meno le condizioni per procedere nel mantenimento dell'attuale assetto negoziale. A suo avviso, procedere infatti in un negoziato con chi non condivide i valori dell'Europa non può che indebolire la stessa Unione europea, alla quale invece non dobbiamo rinunciare come progetto.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 17.25.

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