CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2016
678.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 8.50.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
C. 3976 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame interviene sulla legge n. 243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Tale comma prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge (costituita, per l'appunto, dalla legge n. 243 del 2012), che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Il requisito della maggioranza assoluta risulta altresì necessario anche per l'introduzione di modifiche alla legge n. 243 medesima, come prevede espressamente l'articolo 1, comma 2, della stessa.
  In questa sede viene in rilievo in particolare – in considerazione del contenuto del disegno di legge in esame – il Capo IV (articoli da 9 a 12) della legge n. 243 del 2012. Esso reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, prevedendo, a tale ultimo fine, che nelle fasi favorevoli del ciclo economico sia determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento Pag. 8dei titoli di Stato, tenendo conto della quota di entrate proprie di tali enti influenzata dall'andamento del ciclo economico.
  Per le fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è invece prevista una specifica disciplina volta ad assicurare il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, mediante l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.
  Quanto al ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, viene stabilita una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa.
  Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  Fa presente quindi che il disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, si struttura secondo cinque linee di intervento, in corrispondenza di ciascuno degli articoli che compongono il Capo IV della legge n. 243.
  L'articolo 1 modifica in più punti l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 relativo all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, al fine di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti locali sono tenuti a rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012, con il nuovo quadro di regole contabili, introdotte dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal successivo decreto legislativo n. 126 del 2014, recanti la disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.
  In particolare, la lettera a) dell'unico comma di cui si compone l'articolo in esame modifica il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, sostituendo i quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ivi previsti – consistenti in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti – con un unico saldo non negativo (sia in fase di previsione che di rendiconto), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
  La sostituzione dei vincoli di competenza e di cassa con un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali è in linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ai commi da 707 a 734, che hanno introdotto, a far data dal 2016, seppure in via transitoria, il vincolo del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in luogo del precedente strumento del patto di stabilità interno. In sostanza, con la nuova formulazione del comma risultano soppressi gli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente.
  La lettera b), introducendo il comma 1-bis, specifica quali sono le entrate e le spese finali che rientrano nel computo del saldo non negativo indicato al comma 1. In particolare, la norma specifica che, ai fini della determinazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
  La disposizione introdotta dalla lettera b) in esame è del tutto analoga a quella già vigente per il 2016, contenuta nel comma 711 della legge n. 208 del 2015. Tale comma 711 prevede inoltre, che, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza che rientrano nel computo del saldo non negativo sia considerato il fondo pluriennale Pag. 9vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
  Relativamente a tale questione dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel computo del saldo, con una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista nel comma 1-bis in commento una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020.
  La considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza determina, in sostanza, una politica espansiva per gli enti che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto.
  La lettera c) sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 il quale prevede, nella versione vigente, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, si registri un valore negativo, in termini di competenza, del saldo tra le entrate finali e le spese finali l'ente debba adottare misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo. La riformulazione disposta dalla lettera c) in esame precisa che le misure di correzione devono essere ripartite in quote costanti per ciascun anno. Tuttavia, che per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea, è previsto che con la legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo (in luogo di quella in quote costanti).
  La lettera d) sopprime il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 che disciplina la destinazione di eventuali saldi positivi destinandoli all'estinzione del debito maturato dall'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci.
  La lettera e) sostituisce il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 relativo alla definizione, con legge dello Stato, delle sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale. La norma vigente prevede che le sanzioni si applichino sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al comma 1, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. La nuova formulazione del comma reca, invece, il rinvio alla legge dello Stato per la definizione oltre che delle sanzioni anche dei premi, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza la previsione di specifici piani di rientro.
  L'articolo 2 modifica in alcuni punti l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 concernente il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali.
  La lettera a) dell'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il quale prevede, nel testo vigente, che le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di una procedura di intesa a livello regionale, per garantire, nell'anno di riferimento, che l'accesso al debito dei singoli enti territoriali avvenga nel rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale (comprensivo cioè di tutti degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione), misurato in termini di «gestione di cassa finale» del saldo complessivo.
  La nuova formulazione del comma 3 recata dalla lettera a) precisa che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti sono subordinate all'acquisizione delle suddette intese concluse in ambito regionale, le quali – nella nuova formulazione – devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione Pag. 10stessa. Dunque, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 9 che hanno stabilito come unico saldo di equilibrio quello non negativo di competenza tra entrate e spese finali, scompare il riferimento al saldo di cassa finale.
  Inoltre, per il medesimo motivo, la nuova formulazione non riporta più la disposizione, contenuta nel secondo periodo del testo vigente del comma 3, la quale prevede che ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione (o alla provincia autonoma) di appartenenza il saldo di cassa che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.
  La nuova formulazione del comma 3 non riporta, altresì, la disposizione, ora contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che prevede che ciascun ente territoriale possa in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Il venir meno di tale disposizione, che rappresentava una misura di flessibilità aggiuntiva in favore degli enti locali, sembrerebbe volere attribuire all'intesa conclusa in ambito regionale una funzione essenziale, nel senso che l'ente non può ricorrere ad indebitamento in assenza dell'intesa medesima.
  Qualora in sede regionale non siano possibili per gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene tuttavia introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale eventuali spazi finanziari a tal fine. La nuova formulazione del comma 4, come sostituito dalla lettera b) dell'articolo in esame, prevede infatti che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali. La norma introduce, dunque, a tal fine, il riferimento all'utilizzo dello strumento del patto di solidarietà, che consente di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali, in questo caso a livello nazionale, finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali.
  La lettera c), infine, sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il quale, nel testo vigente, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 medesimo. La nuova formulazione del comma è volta a precisare che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina altresì le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 inerente il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. A seguito dell'intervento operato dalla norma in esame la disciplina di tale concorso viene completamente ridisegnata, mediante la soppressione del secondo e terzo comma del vigente articolo 11 nonché con una nuova – e sostanzialmente diversa – formulazione del primo comma dell'articolo medesimo dell'articolo 11.
  L'articolo 11, com’è noto, disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.
  Nel testo ora vigente esso prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo straordinario nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. Il Fondo è finalizzato al concorso dello Stato, nelle Pag. 11fasi avverse del ciclo economico ovvero al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. La dotazione del fondo è determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
  Il comma 2 specifica che qualora le Camere autorizzino (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo viene determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali.
  Il comma 3 infine stabilisce che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo precedente è demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare da esprimere entro giorni dalla trasmissione alle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti.
  La nuova disciplina dell'articolo 11 disposta dall'articolo 3 in esame è incentrata sulla soppressione del Fondo straordinario ora previsto dal comma 1, in luogo del quale la lettera a) dell'unico comma dell'articolo demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge n. 243 del 2012, le modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Nella lettera a) medesima si precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ovvero la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1 della medesima legge, ovvero il concorso degli enti territoriali ad assicurare, secondo modalità stabilite con legge dello Stato, la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche.
  In conseguenza della soppressione del Fondo sopra illustrato, la lettera b) dell'articolo 3 procede all'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 11, nei quali:
   si specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo viene determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali (comma 2);
   si dispone che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento è demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti (comma 3).

  L'articolo 4 provvede alla modifica dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, relativo al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.
  In particolare, la lettera a), reca una modifica – di natura prevalentemente formale – al comma 1 dell'articolo, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La lettera a) in esame elimina la precisazione che il concorso Pag. 12suddetto avvenga ai sensi dell'articolo 12, in quanto nella nuova formulazione dello stesso risultante dalle modifiche apportate dalle successive lettere b) e c) dell'articolo 4 in commento le modalità di tale concorso verranno stabilite con legge dello Stato.
  Quanto alla lettera b), essa, nel modificare il comma 2 dell'articolo 12, demanda alla legge dello Stato la disciplina del concorso dei medesimi enti alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, da operare mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, ovvero la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea.
  La lettera c) dispone l'abrogazione del comma 3, che disciplina il riparto del contributo degli enti territoriali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 18 della legge n. 243 del 2012, al fine di equiparare l'Ufficio parlamentare di bilancio, per talune attività, agli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.
  In particolare il comma 7 dell'articolo 18, sul quale interviene l'articolo 5 in commento, stabilisce che al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le pubbliche amministrazioni – vale a dire, a norma del precedente comma 6, tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti di diritto pubblico e gli enti partecipati da soggetti pubblici assicurano all'Ufficio parlamentare di bilancio l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.
  L'articolo in esame aggiunge un periodo a tale comma, stabilendo che ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio parlamentare di bilancio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
  A conclusione dell'illustrazione della relazione, si sofferma in particolare su due aspetti, uno di merito e l'altro di carattere procedurale. Quanto al primo aspetto, ricorda che in sede di audizioni con i colleghi del Senato tutti i soggetti auditi, compreso l'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno evidenziato come la formulazione in materia di fondo pluriennale vincolato adottata nella versione originale del testo del Governo non fosse soddisfacente e, in particolare, non facilitasse la programmazione degli investimenti. Rileva che, nel corso dell'esame, il Senato è intervenuto a modificare il testo del provvedimento su diversi aspetti ma soprattutto su questo, individuando una soluzione soddisfacente sia per quanto riguarda la certezza delle risorse per la fase transitoria del triennio 2017-2019 sia, a regime, per l'inclusione definitiva del fondo pluriennale vincolato nel saldo a partire dal 2020. Evidenzia quindi come la considerazione del fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza determina, in sostanza, una possibilità per gli enti locali di avere una maggiore disponibilità di risorse per investimenti nei propri bilanci.
  Quanto alla valutazione procedurale, ricorda che si tratta di una legge essenziale per consentire ai comuni di predisporre i prossimi bilanci previsionali e che è stato necessario introdurre nella legge di stabilità 2016 una misura-ponte per l'anno 2016. Inoltre, ricorda che si tratta di una legge rinforzata, per la cui approvazione si richiede la maggioranza assoluta dei componenti sia alla Camera sia al Senato. Sulla base di tali premesse, anticipa, per dissipare il campo da ogni equivoco, che intende esprimersi in senso contrario su tutte le proposte emendative che verranno presentate e sollecita tempi molto brevi per la presentazione degli emendamenti e quindi per l'esame del provvedimento, al fine di giungere alla sua approvazione Pag. 13definitiva entro la pausa estiva dei lavori parlamentari, in vista della dell'avvio della prossima sessione di bilancio.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, in risposta alle sollecitazioni del relatore, preannuncia che intende proporre un termine molto ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative. Ricorda che sarà comunque l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata di domani a decidere al riguardo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.20.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926-A.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta odierna, a seguito di sua richiesta in tal senso, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo, al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni del testo che presentano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria. In particolare, si tratta dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 e dei commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 21, nonché delle modifiche introdotte ai commi 16 e 23 del medesimo articolo 21. Avverte che il relatore, a tale fine, ha pertanto presentato gli emendamenti 7.63, 21.56, 21.57 e 21.58 (vedi allegato), che sono in distribuzione. Comunica, inoltre, che è altresì in distribuzione la nota predisposta della Ragioneria generale dello Stato – che sarà comunque trasmessa per via telematica a tutti i componenti della Commissione – recante le motivazioni sottostanti la proposta di correzioni riferita al testo di emendamenti già approvati, formulata nella seduta di ieri dal relatore. Ricorda, in proposito, che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha già deliberato talune delle predette correzioni, concernenti in particolare gli articoli aggiuntivi Melilli 7.057 (Nuova formulazione) e Castricone 13.013 (Nuova formulazione) nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 (Nuova formulazione) e Covello 21.07 (Nuova formulazione).

  Antonio MISIANI, relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 7.63, 21.56, 21.57 e 21.58, chiarendo che il primo di essi è volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 7, introdotti nel testo licenziato in sede referente dalla Commissione bilancio, rispettivamente, dall'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (Nuova formulazione) e dagli articoli aggiuntivi Rigoni 7.6 ed identici (Nuova formulazione). Precisa, infine, che le proposte emendative riferite all'articolo 21 sono volte ad espungere dal testo le modifiche introdotte ai commi 16 e 23 del medesimo articolo 21 dall'emendamento Miotto 21.2 e dagli identici emendamenti Lenzi 21.8, Borghese 21.14 e Latronico 21.53.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.63, 21.56, 21.57 e 21.58 del relatore.

  Laura CASTELLI (M5S) evidenzia la necessità di disporre di un minimo intervallo Pag. 14di tempo per poter valutare con la dovuta attenzione la nota della Ragioneria generale dello Stato testé pervenuta, anche in considerazione delle anomale modalità procedurali seguite dalla Commissione bilancio in ordine al testo di emendamenti già approvati in sede referente che si è ritenuto necessario riformulare ovvero espungere dal provvedimento.

  Rocco PALESE (Misto-CR) osserva che la nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato non fornisce ulteriori particolari elementi di informazione rispetto a quelli già emersi nel corso del dibattito di ieri.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) reputa contradditorie ed incongrue le motivazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato a sostegno, in particolare, della necessità di espungere dal provvedimento il comma 3 dell'articolo 7, come introdotto dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (Nuova formulazione) approvato nella seduta dello scorso 15 luglio, se paragonate al contenuto di numerose disposizioni di analogo tenore già presenti nella testo originario del decreto-legge in titolo ovvero introdotte nel corso dell'esame in sede referente, concernenti soprattutto la disapplicazione, al ricorrere di determinati requisiti, delle sanzioni nei confronti degli enti territoriali per mancato rispetto del patto di stabilità interno. Ritiene, infatti, che i negativi effetti microsettoriali e sul fabbisogno e l'indebitamento netto evidenziati dalla predetta nota con riferimento al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (Nuova formulazione) – che a giudizio della Ragioneria generale dello Stato potrebbe vanificare i precedenti interventi legislativi volti ad instaurare percorsi virtuosi sotto il profilo del controllo della finanza pubblica da parte del complesso degli enti territoriali – sono analogamente riscontrabili anche nel contenuto di altre disposizioni del provvedimento, stigmatizzando in proposito l'adozione di criteri di valutazione non uniformi.

  Francesco CARIELLO (M5S) considera prioritario un approfondimento delle modalità attraverso le quali la Ragioneria generale dello Stato effettua il vaglio relativo ai profili di carattere finanziario delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente dei provvedimenti all'ordine del giorno delle Camere. Sottolinea infatti che, nel caso specifico dell'emendamento Rigoni 7.6 (Nuova formulazione) ed identici, approvato nella seduta del 15 luglio scorso e volto a prevedere, per talune specifiche fattispecie, la disapplicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle province e delle città metropolitane, non furono sollevate obiezioni in ordine ai possibili effetti finanziari negativi dallo stesso derivanti. Reputa quindi allarmante il fatto che la Ragioneria generale dello Stato non sia stata in grado di effettuare, sin da subito e comunque prima della sua approvazione, una verifica puntuale ed attenta sulle possibili implicazioni di carattere finanziario della predetta proposta emendativa.

  Bruno TABACCI (DeS-CD), replicando alle osservazioni da ultimo formulate dal deputato Cariello, evidenzia i compiti essenziali ed altamente positivi assolti dalla Ragioneria generale dello Stato, a presidio della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, spesse volte anche in funzione di riduzione del danno rispetto ad interventi inopinatamente varati dalle Camere.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, rispondendo alle considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti, fa presente che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (Nuova formulazione), del quale è stata richiesta la soppressione, è suscettibile di determinare oneri non quantificabili e non coperti nonché ulteriori effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, consentendo agli enti interessati di erogare per il 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, laddove gli ulteriori interventi recati dal decreto-legge nella materia delle Pag. 15sanzioni applicabili agli enti territoriali per mancato rispetto del patto di stabilità interno non incidono a livello di indebitamento netto e, come tali, non necessitano di una specifica copertura finanziaria. Con riferimento invece alle perplessità manifestate dal deputato Cariello, assicura che sarà sua cura ricostruire, assieme agli uffici interessati, la dinamica di quanto effettivamente accaduto, osservando tuttavia come sulla specifica materia del patto di stabilità interno si è verificata una sovrapposizione di competenze tra il Ministero dell'interno e quelle del Ministero dell'economia e delle finanze, con la conseguenza che, durante l'esame delle proposte emendative richiamate dal deputato Cariello, è stata erroneamente prestata attenzione prevalente agli aspetti di natura ordinamentale trascurando invece l'eventuale impatto economico-finanziario delle medesime proposte emendative. In particolare, riguardo all'emendamento Rigoni 7.6 (Nuova formulazione) ed identici rileva che le criticità sotto il profilo finanziario derivano dal fatto che la norma, sebbene sostenibile qualora applicata ad un singolo ente territoriale, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi di copertura se applicata al complesso degli enti territoriali, come è inevitabile che accada stante il carattere generale delle disposizioni in parola.

  Guido GUIDESI (LNA), pur riconoscendo in linea generale il ruolo positivo svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, reputa tuttavia allarmante quanto dichiarato dal sottosegretario Baretta in merito ai rapporti intercorsi tra il Ministero dell'interno il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla valutazione delle singole proposte emendative, giacché è del tutto evidente che il Governo, tanto più nell’iter di provvedimenti legislativi di particolare rilevanza assegnati alla Commissione bilancio, non possa prescindere da una verifica quanto più possibile rigorosa e severa delle loro implicazioni di natura economico-finanziaria. Osserva, inoltre, come gli emendamenti presentati dal relatore nella seduta odierna produrranno l'effetto di vanificare le pur legittime aspettative maturate dagli enti territoriali proprio in virtù delle modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

  Vincenzo CASO (M5S) auspica che in futuro possano essere osservate, nel corso dell'esame in sede referente dei provvedimenti, modalità di lavoro più consone alle rilevanti funzioni attribuite alle Commissioni parlamentari, ritenendo che gli errori di valutazione tecnica verificatisi nel vaglio delle proposte emendative approvate nel corso delle precedenti sedute non debbano più ripetersi.

  Giampaolo GALLI (PD) ricorda che situazioni analoghe a quelle richiamate da taluni dei colleghi che lo hanno preceduto, per quanto spiacevoli, si sono spesso verificate nella storia parlamentare più o meno recente, obbligando in più di una occasione la Commissione bilancio ad interventi correttivi dell'ultimo istante. Ritiene tuttavia che le motivazioni sottese agli emendamenti presentati nella seduta odierna dal relatore, anche alla luce degli elementi contenuti nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, appaiono del tutto condivisibili, associandosi inoltre alle osservazioni svolte dal deputato Tabacci in merito ai compiti fondamentali assolti dal predetto organo di verifica tecnica della compatibilità finanziaria.

  Antonio MISIANI, relatore, con riferimento all'emendamento Rigoni 7.6 (Nuova formulazione) ed identici, del quale ha proposto la soppressione, ricorda come la ratio sottesa alle disposizioni in parola fosse quella di apprestare una maggiore tutela anche in favore di quegli enti territoriali che non avessero rispettato, per gli anni antecedenti al 2015, i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti 7.63, Pag. 1621.56, 21.57 e 21.58 del relatore (vedi allegato).

  Francesco BOCCIA, presidente, a margine delle correzioni che si è reso necessario apportare, nella seduta odierna ed in quella precedente, al testo di emendamenti già approvati nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, comunica che sarà sua cura informare ufficialmente il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, di quanto effettivamente accaduto, pur riconoscendo ai sottosegretari Baretta e Bressa il notevole impegno profuso durante il complesso dei lavori. Sebbene sussistano nella storia e nella prassi del Parlamento esempi di situazioni analoghe, esprime tuttavia la propria personale convinzione che la tempistica e le particolari modalità procedurali entro cui è venuta a collocarsi la richiesta di correzioni riferite al testo di emendamenti già approvati dalla Commissione bilancio con il consenso del Governo debbano ritenersi del tutto intollerabili e non ripetibili, in quanto irriguardose del ruolo e delle prerogative istituzionali spettanti agli organi parlamentari.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Misiani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta odierna. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 10.50.

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