CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 luglio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Confindustria.

  L'audizione si è svolta dalle 13.30 alle 14.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che il deputato Angelo Antonio D'Agostino ha cessato di far parte del gruppo Scelta Civica per l'Italia ed è entrato a far parte del gruppo Misto.

  La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
  Con riferimento al primo di tali accordi, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, segnala preliminarmente che, come riportato nella relazione introduttiva del testo originario del disegno di legge, esso costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003, l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro, che spazia dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, dalla cooperazione in materia di regolamentazione agli aiuti allo sviluppo e contiene disposizioni in materia di ambiente, energia, istruzione, cultura, lotta all'immigrazione illegale, investimenti, servizi, appalti pubblici e soluzione delle controversie. Tale Accordo, infatti, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione, divenendo un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico, che, rafforzando l'ambito e l'intensità della collaborazione tra le Parti, è inteso a sostenere l'Iraq nello sforzo verso le riforme e lo sviluppo, facilitandone l'integrazione nel più vasto contesto economico internazionale. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di Pag. 106ulteriore sviluppo. L'Accordo, che si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali, ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Riguardo alla struttura dell'Accordo in esame, segnala che questo si suddivide in 124 articoli, raggruppati in cinque titoli; fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari. Il Titolo I (articoli da 3 a 7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; il Titolo II (articoli da 8 a 80) riguarda gli scambi e gli investimenti. Sottolinea poi che l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che nel settore degli appalti pubblici, disciplinati al Capo II (articoli da 41 a 59), le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. In particolare, all'articolo 41 si specifica che le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti; i successivi articoli sono dedicati, specificamente, alla pubblicazione delle informazioni sugli appalti (articolo 44), alla pubblicazione degli avvisi (articolo 45), alle condizioni di partecipazione (articolo 46), alla qualificazione dei fornitori (articolo 47), alla documentazione di gara (articolo 49), alla gara a trattativa privata (articolo 52), al trattamento delle offerte e all'aggiudicazione degli appalti (articolo 54), alla trasparenza delle informazioni sugli appalti (articolo 55). Il Titolo III (articoli da 81 a 101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea – quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Al riguardo e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che particolare importanza riveste il settore dell'energia (articolo 91), nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo. Segnala, inoltre, che all'articolo 93 si prevede che le Parti si impegnano a intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future. Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli da 102 a 110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale. Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli da 111 a 124). In particolare, l'articolo 111 istituisce il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un Pag. 107organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.
  Relativamente all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement-PCA), rileva che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud- est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia: esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. Segnala che l'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione. Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli, suddivisi in 8 titoli. Più in dettaglio, il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Il Titolo V riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo e il successivo Titolo VI disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia (articolo 33) all'ambiente e alle risorse naturali (articolo 34), dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII, infine, definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.
  Precisa che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. Il disegno di legge si compone di cinque articoli ed è corredato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi. L'articolo 3, comma 1, disciplina la Pag. 108copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra Unione europea e Filippine, valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015. L'articolo 3, comma 2, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 4 contiene una clausola d'invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisandosi profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.