CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 19 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 luglio 2016 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 13.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, per il gruppo di Scelta Civica per l'Italia, il deputato Antimo Cesaro entra a far parte della I Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Giulio Cesare Sottanelli non fa più parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.
C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge che riguardano prevalentemente la disciplina del trattamento economico dei parlamentari: C. 495 Vaccaro; C. 661 Lenzi, Amici; C. 1137 Capelli ed altri; C. 1958 Vitelli ed altri; C. 2354 Lombardi ed altri.
  Per quanto riguarda la portata normativa delle disposizioni introdotte, le proposte possono dividersi come segue. Un primo gruppo disciplina alcuni aspetti del trattamento economico dei parlamentari. La proposta C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla disciplina dell'indennità e della diaria; la proposta C. 495 Vaccaro, oltre a queste voci, modifica anche la disciplina relativa alle spese generali per lo svolgimento del mandato, le spese di viaggio e quelle per i collaboratori parlamentari. La proposta C. 1137 Capelli interviene sulle indennità di carica dei membri della Camere con incarichi individuali. Le proposte C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi dispongono, a loro volta, una riforma complessiva della materia, coinvolgendo anche ulteriori aspetti (quali, ad esempio, l'indennità di cessazione del mandato, il trattamento previdenziale dei parlamentari). La proposta di legge n. 2354 Lombardi interviene anche sul trattamento economico dei componenti dei Consigli regionali. Nel complesso, le proposte sono finalizzate a riordinare il sistema degli emolumenti dei parlamentari nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, viene ridotto l'importo dell'indennità, sostituendo l'attuale parametro di riferimento, ossia il trattamento economico complessivo di presidente di sezione della Corte di cassazione, con il trattamento economico, di ammontare inferiore, di altri soggetti diversamente individuati dalle singole proposte di legge (membro del Parlamento europeo C. 495 Vaccaro; sindaco di capoluogo di regione con più di 250.000 abitanti C. 661 Lenzi, Amici; professore universitario C. 1958 Vitelli) oppure con l'individuazione di un limite massimo direttamente stabilito dalla legge (5.000 euro lorde mensili C. 2354 Lombardi). Le proposte intervengono anche sulle altre voci che concorrono, assieme all'indennità, a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari. Un tratto comune a tutte le proposte consiste nella generalizzazione del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute, con l'abolizione delle previsioni di rimborso di una somma prestabilita. Conseguentemente, alcune proposte (segnatamente C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi) introducono alcune misure (ulteriori rispetto a quelle vigenti) di trasparenza e di controllo (con la previsione, in determinati casi, di un intervento anche della Corte dei conti) della corrispondenza tra spese e rimborsi, con la previsione altresì di specifiche sanzioni in caso di violazioni. Ai sensi della proposta C. 1958 Vitelli le nuove forme di controllo riguardano anche i Gruppi parlamentari, le cui dotazioni annuali vengono stabilite direttamente dalla legge da parte della medesima proposta. Alcune proposte poi creano un fondo ad hoc per la retribuzione dei collaboratori parlamentari (mentre attualmente le spese per i collaboratori sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato) e prevedono che le amministrazioni delle Camere provvedono al loro pagamento, fermo restando il carattere privatistico del rapporto di lavoro (C. 495 Vaccaro e C. 1958 Vitelli). Altro principio comune alle proposte in esame è quello della equiparazione, quanto più possibile, di alcuni istituti previsti per i parlamentari con quelli validi per il lavoro dipendente: tra questi, l'abolizione dell'assegno di fine mandato e la sua sostituzione con una indennità che ricalca il trattamento di fine rapporto Pag. 11(TFR); la disciplina del trattamento previdenziale; l'estensione a deputati e senatori della disciplina dei congedi parentali (C. 2354 Lombardi). Infine, uno degli elementi caratterizzanti molte disposizioni recate dalla proposte in esame risiede nel cambiamento della fonte normativa: sono ricondotte alla legge una serie di previsioni attualmente disciplinate per intero dai Regolamenti parlamentari o da decisioni degli Uffici di Presidenza. Tutte le proposte di legge incidono in diversa misura sulla determinazione dell'indennità parlamentare, istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione che recita: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge» (articolo 69). Il dettato costituzionale trova attuazione con la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che fissa l'ammontare massimo della indennità parlamentare nel trattamento economico complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione. Entro tale limite, spetta agli Uffici di presidenza delle Camere individuare l'ammontare effettivo dell'indennità (articolo 1). La medesima legge n. 1261 del 1965, prevede anche l'attribuzione di una diaria a titolo di rimborso spese per il soggiorno a Roma. Anche in questo caso l'importo è parametrato nei limiti massimi al presidente di sezione della Cassazione e determinato concretamente dagli Uffici di presidenza (articolo 2). Accanto a queste (indennità e diaria) il trattamento economico dei parlamentari comprende altre voci, istituite e definite con atti interni, quali il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (che comprendono anche quelle per i collaboratori parlamentari), i contributi per le spese di trasporto, di viaggio e telefoniche. Tutte le proposte in esame, ad eccezione come si è detto della proposta di legge C. 1137 relativa alle sole indennità di carica, incidono sulla determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, attraverso la sostituzione, quale parametro di base, del trattamento economico complessivo di primo presidente di sezione della Corte di cassazione con altri riferimenti, quali: l'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo (C. 495 Vaccaro); l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (C. 661 Lenzi, Amici); la retribuzione dei professori universitari ordinari (C. 1958 Vitelli).
  La proposta di legge C. 2354 Lombardi individua invece un ammontare fisso per l'indennità parlamentare, 5.000 euro lorde, in luogo del rinvio alla retribuzione di altro soggetto. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sia pari a quella spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione (articolo 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). A partire dal 1o luglio 2015 la retribuzione lorda mensile dei membri del Parlamento europeo a norma dello statuto è pari a 8.213,02 euro. Tale indennità è corrisposta a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetta a un'imposta dell'UE, alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari delle Comunità europee ed a una serie di contributi assicurativi, al netto dei quali la indennità ammonta 6.400,04 euro. Gli Stati membri possono assoggettare tale retribuzione alle imposte nazionali.
  La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici intende «agganciare» l'indennità dei parlamentari a quella degli amministratori locali; prevede, infatti, che gli Uffici di presidenza dei due rami del Parlamento determinino l'ammontare dell'indennità in misura corrispondente all'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). Nella disposizione viene specificato che, al fine di «pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti», nella determinazione dell'importo delle indennità «si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute Pag. 12operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità». La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici, inoltre, interviene anche sul divieto di cumulo disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965. Tale disposizione prevede che con l'indennità parlamentare non possano cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni derivanti da incarichi amministrativi pubblici, rapporti di pubblico impiego e incarichi accademici. La proposta C. 661 Lenzi, Amici provvede a sostituire la dizione di «assegni» con quella di «emolumenti» (articolo 4).
  La proposta di legge C. 1958 Vitelli individua, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, la retribuzione dei professori universitari ed in particolare degli ordinari, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2. Sono escluse dal computo, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti a questi assimilabili. L'indennità parlamentare è stabilita, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in una somma pari a tale retribuzione, tenuto conto delle esclusioni di cui sopra (articolo 1, comma 1). La retribuzione sopra indicata costituisce anche paramento di riferimento per l'indennità aggiuntiva dei Presidenti delle Camere (pari al massimo all'80 per cento) e degli altri incarichi interni (pari al massimo al 50 per cento) (articolo 1, comma 2). In base alla relazione illustrativa, la retribuzione mensile attribuita ai professori universitari a tempo pieno, inquadrati nella prima fascia (ordinari), classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo, ammonta a 7.106 euro lordi.
  La proposta C. 2354 Lombardi, a differenza delle altre, non «aggancia» l'indennità parlamentare alla retribuzione di un soggetto terzo, ma indica nella cifra di 5.000 euro mensili il suo ammontare. La somma è al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed è erogata per 12 mensilità (articolo 1, comma 1). L'individuazione di una somma «fissa» comporta la necessità del suo adeguamento periodico, pertanto la proposta prevede che l'indennità sia aggiornata ogni anno in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come per i lavoratori dipendenti. Inoltre, la proposta esclude la possibilità di conferire alcuna indennità aggiuntiva ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di incarichi interni. La nuova disciplina si applica anche alle indennità spettanti ai consiglieri regionali, sia delle regioni a statuto ordinario, sia di quelle a statuto speciale, con la differenza che la cifra di 5.000 euro è indicata come ammontare massimo, lasciando quindi alla determinazione di ciascuna regione l'individuazione dell'importo, nel rispetto di tale limite (articolo 1, comma 2). Si ricorda che, allo stato, in base alle determinazioni del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-regioni, adottate in attuazione delle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare 11.100 euro lordi. Il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare 13.800 euro lordi.
  La proposta di legge C. 1137 Capelli incide unicamente sulle indennità aggiuntive dei membri della Camere con incarichi individuali, prevedendo che le indennità aggiuntive dei Presidenti del Senato e della Camera non possano superare, nel loro complesso, il 10 per cento dell'indennità di base. Nessuna altra indennità aggiuntiva o emolumento, anche a titolo di rimborso di spese, è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alle Camere. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi, come si è visto sopra, esclude la possibilità di conferire alcuna indennità «aggiuntiva» ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di altri incarichi interni (articolo 1, comma 3, della legge n. 1261 del 1965, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge). Come per la proposta di legge C. 1137, la disposizione sembrerebbe Pag. 13riferirsi alle indennità delle cariche interne, che verrebbero tutte soppresse in base alla formulazione della proposta di legge C. 2354. Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli, come anticipato sopra, interviene sul punto prevedendo il limite dell'80 per cento e del 50 per cento dell'indennità di base, rispettivamente per i Presidenti e per gli altri incarichi interni (articolo 1, comma 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge).
  Diverse proposte di legge incidono anche su altre voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari, tra cui la diaria, ossia il contributo per il rimborso delle spese di soggiorno dei parlamentari, disciplinata dalla legge (legge n. 1261 del 1965, articolo 2). La proposta di legge C. 495 Vaccaro, analogamente a quanto previsto per l'indennità parlamentare, adotta il modello europeo: si dispone che ai deputati e senatori sia corrisposta una diaria di entità pari alla indennità di soggiorno erogata in favore dei membri del Parlamento europeo. La diaria viene corrisposta in proporzione alle effettive presenze del parlamentare in Assemblea e nelle Commissioni di cui fa parte (articolo 2, comma 1, primo capoverso, che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n.1261 del 1965). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla diaria a titolo di rimborso spese dei Parlamentari (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965) introducendo le seguenti innovazioni rispetto alla situazione vigente: la corresponsione del rimborso non è più automatica ma avviene dietro richiesta; il parlamentare è tenuto a presentare la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Inoltre, si introduce la possibilità, già prevista nella disciplina vigente, di stabilire, da parte degli Uffici di Presidenza, modalità di ritenute connesse all'assenza dalle sedute (articolo 2, legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli modifica il sistema di corresponsione della diaria, adottando un sistema mutuato dal Parlamento europeo, analogo a quello della proposta di legge C. 495: in luogo di una cifra fissa mensile, come previsto attualmente e con l'obbligo di presenza di almeno 15 giorni, è individuata una cifra giornaliera (non superiore a 200 euro) per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea o delle Commissioni. La cifra può essere aggiornata ogni 3 anni dagli Uffici di Presidenza sulla base degli indici dei prezzi al consumo individuati dall'ISTAT. Inoltre, la diaria non spetta ai membri del parlamento residenti nel territorio di Roma e provincia (articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, modificato dall'articolo 2 della proposta di legge n. 1958). L'esclusione della diaria, ma solo per le spese di alloggio (e di viaggio) e solo per i parlamentari residenti nel comune di Roma e non anche della provincia, è prevista anche dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, che opera una profonda trasformazione dell'istituto, a partire dalla definizione, non più di diaria, ma di rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta dunque prevede una rimodulazione del trattamento economico accorpando diaria e spese di viaggio. In base alla proposta di legge i rimborsi sono effettuati sulla base dell'estratto conto di una carta di credito emessa specificamente per questo scopo. Inoltre, le spese devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione mensile sul sito internet della Camera di appartenenza dell'estratto conto di ciascun deputato. La proposta prevede che le modalità di erogazione dei rimborsi siano definite dagli Uffici di Presidenza delle Camere di intesa tra loro con propri regolamenti, che dovranno prevedere modalità di decurtazione del rimborso per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, Giunte e Commissioni in cui si sono svolte votazioni (articolo 2 che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965).
  Alcune delle proposte di esame intervengono sul regime tributario degli emolumenti dei parlamentari. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici (articolo 5) e la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) dispongono l'abrogazione Pag. 14espressa del regime tributario dell'indennità di cui all'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. Attualmente, dunque, l'indennità parlamentare è assoggettata al regime tributario ordinario essendo stato, di fatto, superato il regime dettato dall'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici abroga inoltre l'esenzione fiscale prevista (dal terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965) per la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) abroga il citato terzo comma; al contempo, aggiunge una nuova previsione (sostituendo il primo comma) volta a specificare che il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio di cui all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dalla medesima proposta di legge, sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta. Rispetto al testo dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965 resta in vigore – per entrambe le proposte di legge – il divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità e della diaria disposto dall'ultimo comma del medesimo articolo. La proposta di legge n. 2354 Lombardi, inoltre, elimina «l'agganciamento» dell'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale al trattamento tributario dell'indennità parlamentare, attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 1261 del 1965, che appunto prevede che all'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale si applica il regime tributario di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 1261 (articolo 1, comma 3).
  Alcune proposte di legge intervengono sulla disciplina del rimborso spese effettuate dai parlamentari in relazione all'esercizio del mandato, che comprendono anche le spese per i collaboratori parlamentari, introducendo nuove previsioni legislative alla legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 495 Vaccaro assegna a ciascun deputato e senatore un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesso con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di importo pari al 50 per cento di quanto previsto con le medesime finalità per i membri del Parlamento europeo (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Come per l'indennità principale, la proposta di legge «aggancia» l'entità del rimborso delle spese generali a quanto stabilito dal Parlamento europeo con riferimento ai propri componenti. Il rimborso è interamente corrisposto previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute; attualmente, come si è detto, il rimborso delle spese di mandato è per metà corrisposto forfetariamente. Il rimborso spese generali come previsto dalla proposta di legge C. 495 Vaccaro non comprende le spese dei collaboratori, come invece previsto attualmente, cui è dedicato uno specifico fondo. La proposta di legge C. 1958 Vitelli assegna a ciascun parlamentare un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili (articolo 5). La dotazione del fondo è incrementata ogni tre anni su disposizione degli Uffici di presidenza in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT. Analogamente a quanto previsto dall'C. 495 Vaccaro il fondo non comprende il contributo per i collaboratori parlamentari oggetto di specifica disposizione. Parimenti i contributi sono erogati solamente per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza. La proposta di legge C. 2354 Lombardi prevede, con fonte legislativa, l'attribuzione a ciascun parlamentare di una somma a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e per la retribuzione dei collaboratori, pari a 3.690 euro mensili. Si tratta dello stesso importo Pag. 15attualmente vigente per le medesime finalità, determinato dagli Uffici di Presidenza. La portata innovativa della disposizione risiede, come per altre disposizioni recate dalle proposte di legge in esame, nel cambiamento della fonte normativa: la determinazione del rimborso spese non viene più effettuata con decisione degli Uffici di Presidenza, ma con legge (articolo 3 che introduce l'articolo 2-bis della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 495 Vaccaro dispone che ai membri del Parlamento sia garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato, dietro presentazione della relativa documentazione o di autocertificazione (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche in questo caso, anche se non viene richiamato espressamente, la proposta di legge C. 495 si rifà al modello adottato dal Parlamento europeo che prevede il rimborso solo delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi accorpa il rimborso delle spese di soggiorno con quelle di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta di legge C. 1958 Vitelli, invece, stabilisce una dettagliata disciplina della copertura delle spese di viaggio i cui punti principali possono essere sintetizzati come segue: garanzia della copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati; estensione della copertura e del rimborso anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma per i membri del Parlamento eletti all'estero; obbligo da parte dei deputati di scegliere la «tariffa più conveniente»; istituzione di tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento per i trasporti con mezzi pubblici; stipula di convenzioni dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, per il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare; riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate, con allegata una breve relazione degli scopi del viaggio (che devono essere attinenti all'esercizio del mandato) e una dichiarazione che per gli stessi è stata scelta la tariffa più conveniente. Inoltre, viene specificato che i rimborsi per le spese di viaggio non spetta ai parlamentari cessati dal mandato. La medesima proposta C. 1958 Vitelli prevede la copertura delle spese telefoniche a valere sulle risorse assegnate al fondo per le spese generali di cui all'articolo 5. Come si è visto, le spese per i collaboratori parlamentari sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Alcune delle proposte di legge introducono una disciplina a parte per i collaboratori. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede l'istituzione di un fondo per i collaboratori di ammontare pari al 50 per cento di quello in favore dei membri del Parlamento europeo di cui però non hanno necessariamente una disponibilità diretta: infatti, le amministrazioni della Camera e del Senato, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi gli Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, e all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro. La proposta specifica che si tratta comunque di rapporti di natura privatistica e fiduciaria e che non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera e del Senato (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce i comma 3 e 4 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli istituisce uno specifico fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari di Pag. 163.500 euro mensili, adeguati ogni tre anni dagli Uffici di Presidenza sulla base della variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT (articolo 4). La proposta stabilisce che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. La disciplina privatistica applicabile può essere alternativamente quella di: lavoro subordinato; collaborazione di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n.276 del 2003; lavoro autonomo. In base alla proposta di legge il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere. Viene inoltre posto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del membro del Parlamento di svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare. Il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori è effettuato da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, così come spetta all'amministrazione l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Viene altresì previsto che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinino le modalità di pagamento dei collaboratori e acquisiscono i curricula dei collaboratori ai fini della loro pubblicazione. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi non prevede un fondo specifico per i collaboratori parlamentari, le cui spese sono coperte dal rimborso delle spese generali (articolo 3, che riconosce un importo di 3.690 euro mensili a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato e la retribuzione dei collaboratori»). La proposta di legge C. 2354 Lombardi interviene anche su ulteriori aspetti della condizione economica dei parlamentari, quali l'indennità di fine mandato, il trattamento previdenziale e i congedi parentali. L'articolo 5 della proposta di legge C. 2354 Lombardi inserisce nella legge la previsione in base alla quale, una volta cessati dal mandato, ai membri del Parlamento sia attribuita una indennità di fine mandato analoga al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. L'indennità di fine mandato, come disciplinata dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, dovrà essere commisurata: all'importo della indennità percepita durante il mandato; alla durata complessiva del mandato svolto. L'ammontare dell'indennità sarà calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2129 del codice civile. L'adozione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad appositi provvedimenti degli Uffici di presidenza della Camere (articolo 5 della proposta di legge n. 2354 Lombardi che introduce l'articolo 6-bis della legge n. 1261 del 1965).
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 2354 Lombardi reca disposizioni in materia previdenziale finalizzate ad adeguare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti. La proposta C. 2354 Lombardi recepisce a livello legislativo il regime vigente, come modificato dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato del 20011 e 2012, con la differenza che viene meno la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato, fino al massimo di cinque, dal computo dell'età pensionabile. In particolare, il comma 1 stabilisce che il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento sia basato sul metodo di calcolo contributivo. Ai sensi del successivo comma 2, i membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 del proposta di legge. Infine, il comma 3 disciplina la sospensione del trattamento in determinati casi: il trattamento non è erogato per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore Pag. 17regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. L'articolo 7 della proposta di legge C. 2354 Lombardi estende ai membri del Parlamento, per quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di congedi di maternità, paternità e parentale. In particolare, si dispone l'applicazione ai membri del Parlamento della disciplina dettata sulle suddette materie per le lavoratrici e i lavoratori dai Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 151 del 2001, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 80 del 2015, attuativo della legge delega in materia di lavoro, legge n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs act (comma 1). Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità loro spettante per l'esercizio del mandato parlamentare, ex articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 (come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame), per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino (a differenza di quanto disposto dalla normativa generale secondo cui tale indennità spetta, nella stessa misura, fino al sesto anno di vita del bambino) (comma 2). La determinazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, è rimessa agli Uffici di Presidenza delle due Camere (comma 3).
  La proposta di legge C. 1958 Vitelli pone per legge un limite massimo alla dotazione complessiva annuale dei Gruppi parlamentari, di Camera e Senato, individuandolo in 40 milioni di euro (articolo 6). Attualmente, ricordo che le previsioni relative ai gruppi parlamentari, richiamati dalla Carta costituzionale agli articoli 72 e 82, sono stabilite in massima parte dai regolamenti parlamentari (articoli 14 e seguenti Reg. Camera e Reg. Senato). Relativamente alla quantificazione delle risorse stanziate dai bilanci delle Camere, ricordo che nel bilancio di previsione della Camera per il 2015 lo stanziamento per il contributo unico dei Gruppi parlamentari ammonta a 31,9 milioni di euro. Nello stesso anno le previsioni del bilancio del Senato sono di 21,35 milioni di euro. Nel progetto di bilancio della Camera per il 2016 lo stanziamento per i Gruppi è di 31,79 milioni di euro. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi recano alcune disposizioni in ordine ad obblighi di trasparenze delle spese, ai controlli, nonché alle sanzioni da comminare in caso di accertamento di violazioni (articolo 8). Entrambe le proposte introducono l'obbligo di pubblicare sulla pagina web personale di ciascun parlamentare, presente sul sito internet della Camera di appartenenza, una serie di dati relativi al trattamento economico percepito, quali: il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali; il numero di giorni per i quali, nel corso del trimestre (C. 1958 Vitelli) o bimestre (C. 2354 Lombardi) il parlamentare è risultato presente e ha ottenuto il riconoscimento della diaria (C. 1958 Vitelli) o delle spese di soggiorno e di viaggio (C. 2354 Lombardi). La proposta C. 1958 Vitelli dispone inoltre la pubblicazione nella pagina web del parlamentare anche dei seguenti dati: riepilogo trimestrale delle spese di viaggio attinenti allo svolgimento del mandato e coperte o rimborsate dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3; il riepilogo semestrale delle spese generali rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi documenti giustificativi; il nome, i recapiti, il curriculum e il contratto dei collaboratori del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4. La proposta C. 2354 Lombardi prescrive la pubblicazione della rendicontazione delle spese rimborsate a ciascun parlamentare ai sensi degli articoli 2 (rimborso spese di soggiorno e di viaggio) Pag. 18e 3 (rimborso per le spese per l'esercizio del mandato rappresentativo). La proposta C. 1958 Vitelli prescrive anche alcuni obblighi di pubblicazione in capo ai Gruppi parlamentari, in gran parte già previsti a livello regolamentare: ciascun Gruppo parlamentare, deve pubblicare, nella propria pagina istituzionale all'interno del sito internet della Camera presso la quale è costituito: lo statuto, in cui sia indicato l'organo competente ad approvare il rendiconto di gestione e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche; il rendiconto di gestione approvato dall'assemblea del Gruppo riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere, oltre agli estremi dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi prevedono forme di controllo della regolarità dei rimborsi effettuati ai singoli parlamentari e ai Gruppi e le relative sanzioni in caso di violazioni. Per entrambe le proposte gli organismi responsabili sia della effettuazione dei controlli, sia della irrogazione delle sanzioni sono gli Uffici di presidenza delle due Camere, con alcune differenze procedurali. La proposta di legge C. 1958 Vitelli prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese di viaggio e delle spese generali rimborsabili e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi. Inoltre ad essi spetta applicare le sanzioni che seguono (articolo 8, comma 4). Nel caso di accertamento dell'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo spettante al medesimo parlamentare. Qualora l'irregolarità è imputabile ai Gruppi parlamentari, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dal fondo assegnato al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 5). In presenza di reiterate irregolarità l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le note di spesa presentate dal membro del Parlamento ovvero i bilanci del Gruppo interessato al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle risorse. In base all'esito del controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il triplo degli importi che sono stati indebitamente posti a carico dei fondi assegnati al membro del Parlamento o al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 6). Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi introduce forme di controllo della Corte dei conti dietro richiesta degli Uffici di presidenza, ma questo è previsto per ogni caso di erronea imputazione di spese non rimborsabili (la proposta C. 1958 Vitelli lo prevede in caso irregolarità reiterate). Inoltre, la proposta di legge C. 2354 prende in considerazione esclusivamente le irregolarità delle spese di singoli parlamentari, e non anche dei Gruppi. Infine, la medesima proposta di legge C. 2354 prevede una sanzione più dura: tra il doppio e il quadruplo delle somme indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento (articolo 8, comma 3).
  La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che i membri del Parlamento hanno diritto dal rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle «spese connesse» alla gravidanza e alla nascita «di un figlio» (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 5, all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 1958 Vitelli introduce altre disposizioni che possono ricondurre indirettamente al trattamento economico dei parlamentari. Essa interviene nel settore della ristorazione e di «tutti gli altri servizi offerti presso le sedi delle Camere» introducendo il principio secondo il quale tali servizi non possono comportare oneri finanziari sul bilancio della Camera superiori ai ricavi (articolo 7, comma 1). Inoltre, la proposta di legge C. 1958 vieta la corresponsione di qualsiasi beneficio (dotazione di personale, beni o servizi) per i parlamentari cessati dall'incarico Pag. 19ad eccezione dell'indennità di fine mandato e del trattamento previdenziale maturato (articolo 7, comma 2). Sempre la proposta di legge C. 1958 prevede che le somme iscritte nei bilanci delle Camere per il finanziamento del fondo per i collaboratori parlamentari, per quello delle spese generali e di quello per i gruppi parlamentari che non sono impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in economia e restituite al bilancio dello Stato (articolo 8, comma 1).
  Tutte le proposte di legge in esame, ad eccezione dall'C. 1137 Capelli, prevedono che gli Uffici di presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie per l'attuazione delle nuove norme (C. 495 Vaccaro, articolo 3; C. 661 Lenzi, Amici, articoli 1 e 2; C. 1958 Vitelli articolo 9; C. 2354 Lombardi articolo 9). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici prevede inoltre che gli Uffici di presidenza di Camera e Senato promuovano le opportune intese in modo da realizzare trattamento omogeneo per deputati e senatori (articolo 3). In ordine alla entrata in vigore le proposte C. 495 Vaccaro, articolo 3, C. 1958 Vitelli, articolo 9, e C. 2354, Lombardi, articolo 9, dispongono che le nuove norme si applicano dall'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, mentre la proposta C. 1137 Capelli, prevede l'immediata entrata in vigore (articolo 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.35.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.50 (vedi allegato 1).

  Dore MISURACA (AP), relatore, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50, esprimendo parere contrario sull'emendamento Costantino 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti Costantino 1.2, 1.3 e 1.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 1.5, nonché parere favorevole sugli emendamenti Centemero 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere contrario sull'emendamento D'Attorre 1.10, nonché parere favorevole sugli emendamenti Invernizzi 1.11, Centemero 1.12 e 1.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Quaranta 1.14, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mannino 1.15 e Quaranta 1.16. Invita al ritiro dell'emendamento Costantino 1.17, facendo notare che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Quaranta 1.16. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Invernizzi 1.18.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.50 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Costantino 1.1. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Costantino 1.2 (vedi allegato 1), Centemero 1.3 (vedi allegato 1) e 1.4 (vedi allegato 1).

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 1.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Centemero 1.6 (vedi allegato 1), 1.7 (vedi allegato 1), 1.8 (vedi allegato 1) e 1.9 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento D'Attorre 1.10. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 1.11(vedi allegato 1), Centemero 1.12 (vedi allegato 1) e 1.13 (vedi allegato 1).

Pag. 20

  La Commissione, poi, con distinte votazioni, respinge, l'emendamento Quaranta 1.14 e approva gli emendamenti Mannino 1.15 (vedi allegato 1) e Quaranta 1.16 (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che l'emendamento Costantino 1.17 s'intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Quaranta 1.16.

  Emanuele FIANO (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Invernizzi 1.18, facendo notare che esso affronta un tema che costituisce oggetto della proposta di legge C. 3558, a prima firma del deputato Dambruoso, riguardante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, che risulta già all'esame della Commissione in sede referente. Rilevata l'esigenza di evitare inutili sovrapposizioni, fatto notare peraltro che la proposta in oggetto riguarda l'istituzione di una Commissione di inchiesta che avrebbe ampi poteri d'indagine, ritiene che la sede referente sia la sede più opportuna per affrontare tale specifico argomento, in vista dell'individuazione di misure legislative adeguate. Alla luce di tali osservazioni, auspica che il relatore possa rivalutare il suo parere.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritiene che il fenomeno della radicalizzazione islamica, che appare strettamente connesso allo stato di degrado delle periferie urbane, sia in crescita e vada affrontato con serietà, sottolineando come il tema sia fortemente sentito nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che non intende sottovalutare il fenomeno del fondamentalismo, ma semplicemente sottolineare l'opportunità di trattare l'argomento nella sede più opportuna rappresentata dall'esame in sede referente della proposta di legge C. 3558. Fa presente, peraltro, che tale ultimo provvedimento, in vista del contrasto a tali fenomeni di radicalizzazione, rimette al Governo, che appare il soggetto più idoneo ad operare in tale contesto, il compito di intraprendere le iniziative necessarie. Fatto notare, inoltre, che la Commissione ha già approvato l'emendamento 1.11 che prevede un riferimento alle forme di fondamentalismo islamico, ritiene inutile l'ulteriore specificazione contemplata dall'emendamento Invernizzi 1.18.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, giudica importante che la Commissione mantenga alta l'attenzione su un tema così delicato.

  Dore MISURACA (AP), relatore, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Invernizzi 1.18.

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.18.

  Dore MISURACA (AP), relatore, passando ad esaminare l'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Mannino 5.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza».

  Claudia MANNINO (M5S) riformula il suo emendamento 5.1 nei termini proposti dal relatore.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO si rimette alla Commissione sull'emendamento Mannino 5.1 come riformulato dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Mannino 5.1, così come riformulato (vedi allegato 1).

Pag. 21

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento contiene alcune disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. Il comma 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2 consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, in base alla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, prevedendo un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite sulla base dei criteri perequativi.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso della conversione del decreto, è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il tax gap e la variazione dei dati assunti a riferimento. Si prevede che qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato. In tal caso, pertanto, lo schema di decreto non è inviato alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati.
  L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 – nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.
  L'articolo 2-bis, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali, stabilendo che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione.Pag. 22
  L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite di 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila (comma 1) e di 2,5 milioni per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2). Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è stata integrata al fine di prevedere la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni destinatari di tali risorse, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse medesime e dei risultati conseguiti (comma 2-bis). Ulteriori commi (1-bis e 1-quater) sono stati aggiunti al fine di disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni. Diversa finalità è perseguita dal comma aggiuntivo 1-ter, che consente ai comuni di evitare di dover ricorrere a procedure di evidenza pubblica per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di spettanza dei privati, ma non avviati nei termini dai medesimi soggetti.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Il comma 1-bis differisce, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell'interno secondo la procedura di cui al successivo comma 2, al 30 settembre 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale e della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno.
  L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, di un'apposita relazione annuale che evidenzi l'effettivo utilizzo e l'assegnazione delle succitate risorse.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 5-bis che prevede la corresponsione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario. La citata disposizione autorizza in particolare la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito dell'incidente, abbiano subito lesioni gravi o gravissime (comma 1), stabilisce le modalità secondo le quali le somme sono ripartite ed assegnate (commi 2-7) e indica la relativa copertura finanziaria (commi 8 e 9).
  L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di Pag. 23tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse stanziate per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.
  L'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame in Commissione, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto; viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo (e del tutto esclusa in una specifica fattispecie), ferme restando le rimanenti sanzioni. Si esclude inoltre, nei confronti delle sole province delle regioni a statuto ordinario l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 ovvero agli anni precedenti qualora l'accertamento del mancato rispetto non intervenga nell'anno immediatamente successivo ovvero sia accertato in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti. L'articolo interviene altresì sulla sanzione – anch'essa connessa al mancato rispetto del Patto – concernente l'erogazione di risorse per la contrattazione integrativa, nonché su quella relativa al divieto di assunzione di personale.
  Con riferimento all'anno 2016, l'articolo 7-bis opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria.
  L'articolo 8 reca, al comma 1, la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015, quantificata in complessivi 900 milioni di euro nel 2016. Tale importo è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge n. 190/2014 (complessivi 2.000 milioni di euro), secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 stabiliscono il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 Pag. 24milioni), secondo gli importi indicati nelle Tabelle 2 e 3 allegate al decreto-legge in esame.
  L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. Dispone inoltre che nel saldo di bilancio regionale non rilevano, ricorrendone alcuni presupposti, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio. In particolare il comma 1 dell'articolo 9 inserisce un comma 712-bis nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). I commi da 1-bis a 1-quater, introdotti durante l'esame in Commissione, modificano alcune norme contabili al fine di semplificare alcuni obblighi di comunicazione previsti a carico delle amministrazioni pubbliche con riguardo in particolare alle comunicazioni delle variazioni di bilancio. Le disposizioni recate dai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 9, aggiunti nel corso dell'esame in Commissione, sono volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché dei termini per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale. Tale sanzioni consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.
  L'articolo 9-bis dispone alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili. In particolare, è modificato l'articolo 174 del TUEL, al fine di precisare che la presentazione dei documenti di programmazione da parte della Giunta all'organo consiliare (dai quali viene espunta la relazione dell'organo di revisione) è disciplinata dal regolamento di contabilità. È inoltre modificato l'articolo 175 del TUEL, relativamente alle variazioni al bilancio di previsione finalizzate a consentire una maggiore flessibilità nella sua gestione. Analoghe disposizioni di flessibilità gestionale sono inoltre introdotte all'articolo 51, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alle variazioni del bilancio delle regioni.
  L'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame in Commissione, istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.
  L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016).
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.
  L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. L'Accordo in questione costituisce uno degli atti volti ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa.
  L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia Pag. 25e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.
  L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
  L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1o luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il nuovo piano è concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. I debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1o luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. Inoltre si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
  L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni – nonché, come aggiunto in Commissione, anche per le province e le città metropolitane – che hanno dichiarato il dissesto dal 1o settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2019. In Commissione è stato poi prolungato di un anno, comma 1-bis, il periodo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane. Con il comma 1-ter, introdotto durante l'esame in Commissione, si dispone che per le province e città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione prevista dal comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
  L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 (nonché del 2015, come disposto in sede referente) hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne Pag. 26hanno conseguito l'approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.
  L'articolo 15-bis reca modifiche al testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente alle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati, in particolare consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del TUEL, per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.
  L'articolo 16, comma 1, abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno procedono, ai fini del contenimento della spesa di personale, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la V Commissione bilancio, sono stati introdotti quattro nuovi commi, relativi alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità (comma 1-bis), alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province (comma 1-ter), a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali, i quali sono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati (comma 1-quater) e alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni (comma 1-quinquies).
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido (attraverso l'introduzione di due nuovi commi – il 228-bis ed il 228-ter – alla legge n. 208 del 2015), rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione (nel triennio scolastico 2016-2018) di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Nel corso dell'esame presso la V commissione Bilancio, sono stati introdotti due ulteriori commi (il 228-quater e il 228-quinquies) con i quali viene riconosciuta (comma 228-quater) la facoltà agli enti locali e alle istituzioni locali (comunque non oltre il 31 dicembre 2019): di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1o Settembre 2016; e di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. Infine, si prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-bis e 228-ter trovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 (comma 228-quinquies).
  L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Pag. 27comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, volto a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.
  L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (articolo 4) e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.
  L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si permette alle regioni di poter programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari, fra queste il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, secondo la procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark); adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento Ssn 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Ssn e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA.
  Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.
  Nel corso dell'esame referente sono state operate modifiche ai commi 5, 6, 10 e 15. Con una modifica al comma 16 è stato stabilito che a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, e sono stati inseriti i due commi 16-bis e 16-ter, diretti ad apportare modifiche di coordinamento ad altre disposizioni normative in conseguenza della nuova norma sopra illustrata. Pag. 28Con una modifica al comma 22 è stato inoltre stabilito che l'AIFA renda pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata. È stato inoltre inserito il comma 23-bis che pone l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.
  L'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame in commissione, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale). Vengono disposte innanzitutto una serie di abrogazioni. Viene poi disposto che le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL.
  Viene poi demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla. È inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  L'articolo 21-ter, inserito nel corso dell'esame in commissione, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Per l'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco in gravidanza e le menomazioni nelle forme sopra indicate i soggetti citati possono chiedere di essere sottoposti a giudizio sanitario.
  L'articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi 1-7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche ai commi 5 e 6 volti a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che dovranno essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7-ter). Sono state introdotte ulteriori disposizioni (comma 7-bis) per il finanziamento delle bonifiche nei siti non Pag. 29oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077. Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi (co.1). Rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (co.3). Nel corso dell'esame in Commissione sono stati previsti tre interventi aggiuntivi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo (co. 6-bis); il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo (co. 6-ter); il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero-casearia 2014-2015 (comma 6-quater). Viene, infine, prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).
  L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede la costituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo. A tal fine, si dispone una dotazione iniziale del predetto Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ed, in parte, sul Fondo di conto capitale istituito presso il medesimo dicastero, in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi.
  L'articolo 24, commi da 1 a 3-sexies, introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Inoltre, viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale – che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi – anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l'obbligo per detti enti, al fine di accedere al predetto istituto, di presentare gli speciali piani di risanamento previsti ex lege, ove si trovino in stato di crisi. Prevede, infine, che con uno o più regolamenti di delegificazione si provveda alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, prevede che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possano essere inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. Inoltre, reca una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. In particolare, dispone Pag. 30che la disposizione citata si interpreta nel senso che: il decreto ministeriale ha la stessa natura non regolamentare prevista per i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 24 del 2003; le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante). Infine, reintroduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010. I commi 3-septies e 3 octies dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità ex lege, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
Emendamenti C.1159-A Vacca.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Emendamenti C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
Emendamenti C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

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