CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2016
674.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio.
S. 2451, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul testo del disegno di legge S. 2451, già approvato dalla Camera, recante «Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio».
  Ricorda che la Commissione ha espresso un parere favorevole, nella seduta del 21 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Richiamando la relazione svolta in quella sede circa il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, rileva che oggetto della proposta di legge è l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.Pag. 119
  La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.
  Sono poi modificati i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. In particolare viene posposto al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora fissato al 15 ottobre) per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in annesso al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), istituendo a tal fine un apposito Comitato presso l'ISTAT.
  Risultano altresì ampliati i contenuti della Nota di aggiornamento, nonché della relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e sono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Segnala infine come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse; viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sprechi alimentari.
S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  L'onorevole Emanuele LODOLINI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare Pag. 120del Senato, sul disegno di legge A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi».
  Ricordo che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 9 marzo 2016.
  Il disegno di legge è costituito da diciotto articoli ripartiti in tre Capi.
  Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni.
  L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni.
  L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti donatari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rileva, ai fini della normativa proposta con il disegno di legge, quella di «eccedenze alimentari». Esse consistono nei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause – indicate in via non esaustiva – ovvero nei prodotti non idonei alla commercializzazione. Oggetto di definizione è anche la donazione, qualificata come cessione di beni a titolo gratuito. Si dà anche la definizione di spreco alimentare, vale a dire i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza. Quest'ultima sostituisce il termine minimo di conservazione – inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, conserva le sue proprietà specifiche – per alimenti molto deperibili; oltre la data di scadenza gli alimenti molto deperibili sono considerati a rischio.
  Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 12, reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.
  L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari – da parte degli operatori del settore alimentare – ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione deve essere gratuita e destinata prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio.
  L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di Pag. 121conservazione; è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse – nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza – in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti della panificazione.
  L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità con la normativa nazionale ed europea vigente.
  L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo, il comma 1 reca una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia penale. In caso di confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Deve trattarsi di enti che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
  L'articolo 7 estende l’àmbito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti – nella normativa vigente limitato alle ONLUS – agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, richiamati al precedente articolo 6.
  L'articolo 8 prevede, in attuazione di quanto già disposto all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, l'integrazione – con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012. In particolare, il comma 1, alla lettera a), attribuisce al Tavolo il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Lo stesso comma 1, alla lettera b), ne disciplina la composizione per un totale di 29 soggetti. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dal parere di questa Commissione, concernente la necessità di rinforzare la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del Tavolo di coordinamento in questione, originariamente limitata a un rappresentante delle regioni e delle province autonome e un rappresentante dell'ANCI, e modificata, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nel senso di prevedere due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dell'ANCI. Il comma 2 precisa che le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere; al comma 3 si dispone che la partecipazione al Tavolo sia gratuita.
  L'articolo 9 prevede che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere (comma 1): a tale previsione non si applica la clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6 dell'articolo. È poi prevista, al comma 2, la promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, Pag. 122nonché del recupero e della redistribuzione per fini di beneficenza: ciò avverrà mediante campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e delle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Il comma 3 estende le campagne informative alla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose, nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, alle Regioni è consentita, dal comma 4, la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e fornire ai ristoratori contenitori riciclabili, tali da permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi; tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati. Anche questa disposizione sfugge dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6. Infine il comma 5 rimette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.
  L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
  L'articolo 11, al comma 1, rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. Contestualmente il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale.
  L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari (comma 1). In relazione alle nuove finalità, il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 18, reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
  L'articolo 13 amplia la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite, equiparandoli, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali ai fini del corretto stato di consumazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti ceduti. Oltre alle ONLUS, già previste dalla legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale.
  L'articolo 14 prevede l'equiparazione alle cessioni a titolo gratuito in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, Pag. 123purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
  L'articolo 15 modifica la disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati e sull'eventuale successivo impiego dei medesimi, stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di donazione di medicinali inutilizzati ad ONLUS. Rispetto alla disposizione vigente, la definizione delle modalità di donazione e di utilizzazione di tali medicinali, nonché la definizione dei requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure concernenti la tracciabilità dei lotti di medicinali distribuiti è demandata ad un decreto del Ministro della salute, sopprimendo, tuttavia, sia il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. La novella specifica che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle suddette donazioni.
  L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
  L'articolo 17 conferisce al comune – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 – la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive che producono e distribuiscono beni alimentari: ciò purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. Il coefficiente di riduzione della tariffa eventualmente applicato dal comune deve risultare proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
  L'articolo 18 prevede, infine, che alle cessioni di beni a titolo gratuito di cui al provvedimento in esame non si applicano i requisiti di forma ad substantiam delle donazioni e la restante disciplina codicistica che le regola.
  Preso atto del fatto che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 9 marzo 2016, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C. 1159 Vacca ed altri, recante «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari».
  La proposta di legge modifica la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari, prevede sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università ed interviene in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria.
  L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review). Tali modifiche riguardano i limiti della contribuzione studentesca, incidendo sui criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Sono nello specifico modificate le modalità di calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – ossia la somma di tutte le Pag. 124tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti, sia in corso che fuori corso. Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso, che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. La proposta di legge, abrogando le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce dunque nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti fuori corso.
  L'articolo 2 specifica che, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che, attualmente, alcune università scorporano dal totale della contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.
  Il comma 2, confermando di fatto la disciplina vigente, dispone che il limite previsto per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato.
  Il comma 3, lettera a), dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario ad essa erogato. La lettera b) prevede che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca superi il limite del 20 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il conto consuntivo non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente. La lettera c) dispone infine l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro.
  Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua la normativa regolamentare vigente, alle disposizioni recate dall'articolo 2.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura.
S. 2217 Governo.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  L'onorevole Francesco RIBAUDO, relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9a Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge A.S. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura».
  Il disegno di legge è costituito da nove articoli.
  Gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale, consistente nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata Pag. 125«mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale reato sono previste la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nonché le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale.
  Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame concernono i seguenti profili:
   – le circostanze attenuanti, in relazione alle quali l'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, per il reato in questione, rispetto alla disciplina vigente (di cui all'articolo 600-septies.1 del codice penale), un'ipotesi di circostanza attenuante: quest'ultima, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà;
   – la confisca obbligatoria, in relazione alla quale il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché costituire un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Sulla medesima materia della confisca interviene anche la novella di cui all'articolo 3. Esso inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica;
   – l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, in relazione al quale l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, destinato al finanziamento di programmi di assistenza e di integrazione sociale, a finalità di protezione sociale e a indennizzi in favore delle vittime di alcuni reati);
   – l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in relazione al quale l'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano còlto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato;
   – la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato, in relazione alla quale l'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In base a tale normativa, gli enti, le società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici sono responsabili (sotto il profilo di sanzioni amministrative) per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In base alla novella di cui all'articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la misura minima Pag. 126della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote; si inserisce inoltre il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente, consistente in una o più delle seguenti tipologie: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

  L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che nel 2014 istituì presso l'INPS la «Rete del lavoro di qualità». Ad essa possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti: mantenuto quello dell'essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, la novella di cui al comma 1 modifica in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali. Attualmente, infatti, si richiede che l'imprenditore non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
  La novella recata dalla lettera a) aggiunge anche l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.
  La lettera b) dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.
  La lettera c) prevede che alla cabina di regia che sovraintende alla Rete ed è composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal rappresentante dell'INPS partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro; la relazione governativa spiega che ciò avviene in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro.
  La lettera d) aggiunge – alle funzioni della cabina di regia – ulteriori compiti. Si prevede anzitutto che essa debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. La cabina di regia dovrà inoltre promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.
  In base alla lettera e), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA), cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia Pag. 127per le erogazioni in agricoltura (AGEA), al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.
  Secondo quanto disposto dalla lettera f), ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare una convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti. La violazione – da parte del trasportatore – di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione di diritto della medesima e la decadenza del trasportatore dai benefici concessi dalle amministrazioni comunali. Viene, infine, riconfermata dalla lettera g) la clausola per cui l'INPS, per le attività di cui alla disciplina della Rete, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Il piano tendente a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sarà oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.
  L'articolo 8 reca la clausola di invarianza per tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame: ognuna di essa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 9 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.
  Rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni incidenti sulle materie «ordinamento penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», ascritta alla competenza concorrente ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117.
  Sul provvedimento si è espressa la Conferenza unificata, con un parere favorevole che tiene conto delle richieste avanzate da ANCI e UPI, e condivisa dalle Regioni, affinché la composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ciascuna delle due associazioni.
  Sul provvedimento la Conferenza delle Regioni ha approvato (e trasmesso alla Commissione agricoltura del Senato) un documento in cui si suggerisce, fra l'altro, di introdurre disposizioni volte a condizionare l'erogazione di risorse pubbliche alle imprese operanti nel settore agricolo al rispetto dei diritti dei lavoratori e a favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico per assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cd. caporalato.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.30.

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