CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva innanzitutto che l'Accordo in esame – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.
  Ricorda che il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.
  Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, qui in esame.
  Insieme con i citati regolamenti, l'Accordo costituisce dunque parte di un regime armonizzato di tutela. I regolamenti in questione, infatti, entrati in vigore dal 20 gennaio 2013, si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE Pag. 153(sentenza della corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare.
  In particolare, le Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, hanno adottato la risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122, che impegnava il Governo a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, e, contestualmente, a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione.
  Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.
  La relazione governativa al disegno di legge in esame mette in evidenza che la protezione brevettuale è dunque assicurata oggi da sistemi esterni all'UE.
  Vi è la protezione nazionale e accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio.
  Attualmente, a livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, il quale consente un'unica procedura centralizzata di concessione (cd. Brevetto europeo) riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi.
  Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione – una volta espletata la procedura di convalida nazionale – i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.
  In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.
  Invece, secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario. Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.
  Per quanto concerne il contenuto specifico dell'Accordo in esame, questo si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera.
  La parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35.
  In particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.Pag. 154
  Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche.
  L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.
  Ai sensi dell'articolo 6 il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
  L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta.
  L'articolo 8 è dedicato alla composizione dei collegi del tribunale di primo grado.
  L'articolo 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo.
  Gli articoli 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio – composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente, il quale dispone di un voto –, nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti.
  Gli articoli 15-19 riguardano i giudici del tribunale, dettandone i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina, sancendone l'indipendenza e l'imparzialità.
  Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti, e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti il primato.
  L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli articoli 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (articolo 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (articolo 29).
  Infine gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento Ue 1215 del 2012, e, ove applicabile, alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. L'articolo 35 riguarda poi l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.
  La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39).
  Il bilancio del tribunale, è stabilito, dovrà essere in pareggio e finanziato da risorse proprie del tribunale medesimo. Inoltre, se il tribunale non fosse in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti s'impegnano a versare contributi speciali.
  L'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).
  Qui merita richiamare, in particolare, il contenuto degli articoli 49-51, di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali Pag. 155designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dall'Italia.
  La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo.
  Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
  Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. L'articolo 5 reca le norme di copertura del provvedimento.

  Chiara SCUVERA (PD), nel ringraziare la collega Iacono per l'esauriente relazione svolta, sottolinea come la ratifica in esame costituisca un risultato importante, che completa il percorso compiuto, anche a livello parlamentare, per l'adesione al sistema del brevetto unico europeo.
  Si tratta di un sistema che consente la tutela dei diritti degli inventori e la valorizzazione dello sforzo che compiono le imprese innovative, specie di medie e piccole dimensioni.
  Occorrerà poi vigilare sull'attuazione concreta della semplificazione introdotta; sottolinea inoltre l'opportunità di un approfondimento delle disposizioni recate dall'articolo 7, sia con riferimento alla prevista divisione di Londra del tribunale unificato dei brevetti, sia con riguardo alla possibilità di istituire, su richiesta degli Stati membri, divisioni regionali.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che lo scorso 6 luglio è stata svolta la relazione sul provvedimento, ed invita i colleghi a prendere la parola.
  Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.