CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, avverte che sono pervenuti che sono prevenuti i pareri favorevoli, con osservazioni, del Comitato per la legislazione, della I e della XIV Commissione. Rileva che di tali osservazioni potrà eventualmente tenersi conto nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte altresì che la V Commissione si è riservata di esprimere il parere sul provvedimento in discussione direttamente all'Assemblea.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori Donatella Ferranti Pag. 7per la II Commissione e Michele Nicoletti per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, anche a nome del Presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco MONACO (PD), relatore per la III Commissione, poiché gli emendamenti approvati dall'altro Ramo del Parlamento non rivestono profili di competenza della Commissione Affari esteri, avverte che si limiterà soltanto ricordare sommariamente il quadro giuridico-internazionale delineato dalle convenzioni internazionali, oggetto del disegno di legge di ratifica.
  La Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 2005 intenda favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, in particolare qualificando come reati quegli atti che possono portare al compimento di reati di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello di ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale.
  La seconda Convenzione oggetto di ratifica, relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 con una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ad oggi firmata da 115 Paesi e ratificata da 100, individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure la complicità. Il testo prescrive anche l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati indicati, stabilendo che non possano in alcun caso essere addotte giustificazioni di natura politica, razziale, etnica o religiosa.
  Il terzo strumento di diritto internazionale oggetto di ratifica, il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e non ancora entrato in vigore, è finalizzato a rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani.
  Il testo modifica l'articolato della Convenzione ampliando l'elenco dei reati a tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia di contrasto al terrorismo ed introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ampliare ulteriormente la platea di tali reati, aprendo peraltro alla possibilità che allo strumento convenzionale possano aderire anche gli Stati osservatori del Consiglio d'Europa (che sono Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede e Stati Uniti).Pag. 8
  Il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Viene inoltre istituito un meccanismo di controllo (la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo, denominata «COSTER») per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.
  La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato risalente al novembre 1990, includendo il riferimento non solo alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche a quelle realizzate attraverso attività lecite.
  Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga lo scorso ottobre 2015, qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili in modo ininterrotto, per un rapido.
  Conclude ribadendo quanto è stato detto nel corso dell'esame in prima lettura di questo delicato provvedimento: esso segna un importante passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica, ora acutissima per il nostro Paese e per tutta l'Europa, poiché perfeziona il quadro giuridico-internazionale per un'efficace lotta alle centrali terroristiche che operano ormai a livello globale.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore per la II Commissione, considerato che l'esame in seconda lettura è limitato alle sole parti modificate dal Senato, fa presente preliminarmente che, nel corso della presente relazione, si soffermerà esclusivamente sulla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, concernente l'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
   Rileva, in particolare, che il nuovo articolo 280-ter del codice penale (atti di terrorismo nucleare), nel testo licenziato dal Senato, punisce con la reclusione non inferiore ad anni quindici, chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Rammenta, in proposito, che il testo licenziato dalla Camera nel corso della prima lettura del provvedimento prevedeva, invece, la reclusione da sei a dodici anni.
   Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 280-ter, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento dispone, al secondo comma, che sia punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le medesime finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Al riguardo, segnala che, il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, la reclusione non inferiore ad anni quindici.
   Osserva come, in sostanza, il Senato abbia aggravato la pena prevista per due reati di terrorismo nucleare di stampo internazionale, la cui gravità è a tutti evidente.
   Ciò premesso, ritiene che la Camera possa approvare senza modifiche il testo approvato dal Senato affinché possa divenire legge appena possibile e, quindi, fornire ulteriori strumenti per combattere il terrorismo internazionale sotto diversi profili, tra i quali anche quelli finanziari.

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  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, anche a nome del presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo per lunedì 11 luglio prossimo, alle ore 15. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.