CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Davide MATTIELLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità con il Governo dello Stato del Qatar (A.C. 2710).
  Rammenta che il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla lotta alla criminalità, fatto a Roma 16 aprile 2012, mira a dare regolamentazione giuridica alla collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando altresì i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sua applicazione. L'Intesa, inoltre, si inquadra in un contesto internazionale da cui emerge una crescente attenzione sulla necessità di strette collaborazioni per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo.
  Come precisato nella relazione illustrativa, segnala che, nel corso della fase negoziale – avviatasi nel mese di dicembre 2004 su iniziativa delle autorità italiane – il testo del Memorandum d'Intesa, inizialmente redatto sulla base di modelli adottati a suo tempo dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per analoghe intese bilaterali con i Paesi dell'area mediorientale, è stato più volte modificato risultando pertanto, sotto il profilo formale, diverso da altre analoghe intese.
  Nel passare all'esame del contenuto del Memorandum d'Intesa, rileva che lo stesso si compone di 11 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 individua gli obiettivi della collaborazione, quali la lotta alla criminalità in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati e l'individuazione dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi preposte all'applicazione del Memorandum, stabilendo che la cooperazione avvenga in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il Memorandum è finalizzato, in particolare, a contrastare attraverso la cooperazione di polizia il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti alla criminalità organizzata. L'articolo 2 estende la collaborazione anche alla reciproca assistenza per la ricerca di latitanti. L'articolo 3 stabilisce che le Parti si scambino informazioni importanti relative ai reati di cui ai precedenti articoli, sia che essi siano già stati perpetrati, sia che siano in fase di preparazione. L'articolo 4 individua una serie di ambiti di scambio tra le Parti, con particolare riguardo alle esperienze nell'utilizzo della tecnologia; alle ricerche e pubblicazioni nei settori rientranti nel Memorandum; ai mezzi ed esperienze di formazione del personale di sicurezza e di polizia; all'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature; alle informazioni ed agli strumenti legislativi; alle informazioni operative sui rapporti e i contatti tra gruppi terroristi e altri gruppi criminali; alle informazioni sulle minacce terroristiche, sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e sui loro precursori. L'articolo 5 indica le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate, prevedendo la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari, ovvero quando sia in contrasto con un ordine o una sentenza giudiziaria. L'articolo 6 prevede la possibilità che si effettuino riunioni e scambi di visite tra il personale degli organi di polizia preposti alla sicurezza, al fine di rafforzare i contatti reciproci e la cooperazione. L'articolo 7 dispone in materia di segretezza delle informazioni e di protezione dei dati personali. L'articolo 8 stabilisce che Memorandum d'Intesa non pregiudica gli obblighi derivanti dai trattati internazionali bilaterali e multilaterali ai quali i due Paesi hanno aderito precisando che, in caso di conflitto, sia applicato l'atto pattizio che maggiormente realizzi tutta la cooperazione nel settore della sicurezza. L'articolo 9 individua le autorità competenti per l'applicazione del Memorandum che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno Pag. 88e per il Qatar è il Dipartimento per la Cooperazione internazionale del Ministero dell'interno. L'articolo 10 stabilisce che il Memorandum può essere emendato previa intesa scritta in conformità alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi. L'articolo 11 dispone, infine, che il Memorandum entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica ed avrà durata di cinque anni, rinnovabili per un periodo equivalente salvo denuncia con preavviso scritto per via diplomatica entro sei mesi dalla data di cessazione.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli.
  In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.
   Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento C. 45-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
  Osserva che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.
  Avverte che l'esame si soffermerà sulle parti modificate dal Senato che rientrino nella competenza della Commissione Giustizia.
  Segnala che la prima modifica di competenza della Commissione giustizia attiene all'articolo 2, comma 2, nella parte dove si precisa che le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali comunicate alle Camere, affinché le discutano e le e autorizzino, debbano indicare la disciplina penale applicabile. Tale precisazione è sicuramente condivisibile. Una seconda modifica è prevista dall'articolo 13, che reca norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare delle Forze armate e di polizia (il riferimento alle Forze di polizia è stato inserito dal Senato) che permanga all'estero a causa dell'impiego in missioni internazionali. In particolare, si prevede che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca causa non imputabile, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del Codice di procedura civile che dispone la possibile riammissione nei termini della parte che dimostri di essere incorsa in decadenze dei Pag. 89termini perentori per causa ad essa non imputabile. Si prevede altresì che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca grave impedimento di fatto, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del Codice del processo amministrativo – di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante Riordino del procedimento amministrativo) – che stabilisce che il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto o di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.
  Fa presente che il Senato ha apportato anche alcune modifiche all'articolo 19 del testo, recante la disciplina penalistica relativa alle missioni internazionali. La modifica fatta dal Senato è volta ad estendere la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità, originariamente limitata al solo personale militare, a tutto il personale che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni. Secondo il comma 1, non modificato dal Senato, al personale impegnato nelle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime si applica il Codice penale militare di pace (CPMP). La competenza è del tribunale militare di Roma. La modifica fatta dal Senato riguarda il comma 3. Si prevede la non punibilità del «personale di cui al comma 1» (il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al solo personale militare) che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. La modifica del Senato si giustificherebbe con una esigenza di conformità tra quanto previsto dal comma 1 e dal comma, considerato che si è intesa estendere la causa di non punibilità a tutti i soggetti per i quali si prevede l'applicabilità del codice penale militare di pace.
  Rispetto a questa modifica segnala che le condotte scriminate sembrerebbero poter essere tenute unicamente dal personale militare, come previsto dal testo della Camera, e non anche dal personale di supporto alle missioni. In tale ambito rientra, ad esempio il personale civile, al quale si applica comunque l'articolo 17, secondo cui la nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame si applica, in quanto compatibile, anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel condividere i rilievi testé espressi dalla relatrice, in ordine al fatto che le condotte scriminate di cui all'articolo 19 del provvedimento in titolo sembrano potersi riferire unicamente al personale militare, non anche a quello civile che partecipa alle missioni internazionali, ritiene che gli stessi possano essere oggetto di una specifica osservazione.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, concordando con la presidente, formula una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, fa presente che, prima di esprimere il parere sul testo unificato trasmesso dalla Commissione Pag. 90agricoltura, è opportuno che la Commissione Giustizia si soffermi su alcune questioni inerenti all'apparato sanzionatorio contenuto nel Titolo VII (artt. 69 e seguenti).
  In primo luogo, a fronte delle diverse sanzioni amministrative previste, segnala che vi è il rischio di depenalizzare condotte che attualmente sono punite con la sanzione penale in quanto costituiscono delle frodi in commercio o ledono ovvero possono ledere il bene della salute. La Commissione di merito in diverse occasioni ha fatto opportunamente ricorso a clausole volte ad escludere questo rischio («salvo che il fatto costituisca reato» o «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti»), ma vi sono altri illeciti amministrativi previsti dal testo unificato che non prevedono questa clausola per quanto sussista il rischio di una depenalizzazione.
  Un altro punto estremamente delicato riguarda, a suo avviso, il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Come si è accennato, il testo contiene in massima parte norme sanzionatorie di natura amministrative. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di legalità trova applicazione anche in questo ambito attraverso l'articolo 23 della costituzione, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, la cui rubrica recita «Principio di Legalità», prevede espressamente che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commessa violazione».
  Per quanto attiene al testo unificato in esame, rileva che vi sono alcune considerazioni da fare sul rispetto di tale principio. La prima attiene a tutte quelle disposizioni, come quelle contenute nell'articolo 70, che non individuano specificamente la condotta sanzionata, ma rinviano genericamente alla violazione della normativa europea o statale in una determinata materia. Questo modo di formulare la sanzione amministrativa appare non conforme al principio di legalità sotto il profilo della determinatezza, in quanto dalla norma non è possibile determinare in cosa consista la condotta vietata, non potendo questa consistere nella mera violazione di una normativa genericamente individuata. Il principio di determinatezza, inoltre, appare violato anche con riferimento a particolari formulazioni del testo (ad esempio, «comprovati effetti nocivi alla salute», ai sensi dell'articolo 71, comma 1).
  Ritiene che non costituiscono violazioni del principio di legalità, ma comunque suscitano perplessità sotto la tecnica della redazione della norma, le disposizioni, come quelle contenute nell'articolo 69, che rinviano direttamente a determinate norme comunitarie per individuare le condotte vietate.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel condividere i rilievi testé espressi dalla relatrice, ritiene che gli stessi debbano essere attentamente valutati, data la particolare complessità del provvedimento in discussione, dalla Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

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  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Fabbri C. 3775).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che al provvedimento in discussione è abbinata la proposta di legge Fabbri C. 3775, recante «Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica», poiché vertente su materia strettamente connessa a quella trattata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I e III.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Verini, a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.
Audizione di Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mario ZEVOLA, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sofia AMODDIO (PD) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Risponde ai quesiti posti Mario ZEVOLA, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria FERRI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
C. 2664 Lauricella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso pareri conformi sugli emendamenti presentati al testo in esame, esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 1.10 Ferraresi e 1.1 del relatore, rispetto ai quali è stato espresso parere favorevole se riformulati. Ricorda, altresì, che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione dei loro emendamenti.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2, volto a sopprimere l'articolo unico del provvedimento in discussione, evidenzia come il suo gruppo parlamentare sia stato sempre contrario alla introduzione di nuove norme incriminatrici, così come alla modifica del limite massimo delle pene edittali già previste. Rilevando come, nel caso di specie, si venga a determinare un singolare «doppio binario» che vede, accanto alle fattispecie già vigenti, quella di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, ritiene che il provvedimento in discussione concorra a confondere ulteriormente il quadro normativo di riferimento.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 1.3, identico all'emendamento Farina 1.2, rammenta che l'Unione delle Camere penali e l'Associazione nazionale magistrati hanno espresso netta contrarietà sulla proposta di legge in titolo che, anziché intervenire sull'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7-bis, del codice penale, contempla l'introduzione di una autonomia fattispecie di reato. Al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento migliore sul piano della tecnica normativa, invita, pertanto, i colleghi della maggioranza ed il Governo a valutare attentamente la questione, ed, in particolare, la possibilità, anziché di prevedere una nuova fattispecie criminosa, di rafforzare l'aggravante testé richiamata.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Farina 1.2 e Ferraresi 1.3, nonché le proposte emendative Farina 1.4, 1.5 e 1.6 e Ferraresi 1.7.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.8, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in titolo, è volto a modificare l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7-bis), del codice penale, prevedendo che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dall'articolo 98, ove concorrenti con l'aggravante in questione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità della stessa risultate dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Ciò premesso, ribadendo come l'Unione delle Camere penali e l'Associazione nazionale magistrati abbiano evidenziato rilevanti profili di criticità della proposta di legge in discussione, si chiede per quali ragioni sia stato ritenuto necessario introdurre una nuova fattispecie di reato relativa al furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, e non si sia, invece, ravvisata l'esigenza di intervenire anche in relazione ai furti di rame in danno dei privati cittadini.

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  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare alle osservazioni dei deputati Farina e Ferraresi, sottolinea come il Governo intenda perseguire, da un lato, l'obiettivo di depenalizzare fatti per i quali non si ravvisi un rilevante allarme sociale o, comunque, di alleggerirne la pena, e dall'altro, come peraltro già avvenuto per il reato di omicidio stradale, quello di introdurre nuove ed autonome fattispecie criminose in relazione a condotte più gravi, connotate da maggiore disvalore. In proposito, evidenzia che il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione sortisce rilevanti effetti negativi sull'economia nazionale, pregiudicando l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Quanto alle osservazioni dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali, che hanno manifestato perplessità circa l'attribuzione della competenza relativa a tali fattispecie criminose alle direzioni distrettuali antimafia, osserva come le stesse siano state recepite, dal relatore e dal Governo, attraverso la riformulazione dell'emendamento 1.1 del relatore medesimo.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, nel concordare con le considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, rammenta come l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso la direzione centrale della polizia criminale, abbia evidenziato come il fenomeno in questione sortisca danni indiretti sull'economia, con particolare riferimento a quelli che colpiscono la collettività in termini di disservizi, incidendo sulla continuità di erogazioni dei servizi pubblici essenziali e, pertanto, sulla normale conduzione della vita quotidiana, sulla percezione di sicurezza e sui processi produttivi del Paese. Al riguardo, rammenta che la società Enel, nel 2015, ha segnalato disservizi nell'erogazione di energia per 697.581.423 minuti, mentre le Ferrovie dello Stato, per il medesimo anno, hanno comunicato il blocco e/o il rallentamento della circolazione ferroviaria di 6761 treni, per un totale di 138.525 minuti. A suo avviso, l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato si rende, quindi, necessaria in ragione della particolare rilevanza e delicatezza del fenomeno in questione. Fa notare, infine, che alcuni dei profili problematici della proposta di legge, come già sottolineato dal rappresentante del Governo, sono stati risolti attraverso la riformulazione degli emendamenti Ferraresi 1.10 e 1.1 del relatore.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare al sottosegretario Ferri, fa notare come l'introduzione del reato di omicidio stradale, come emerge dai dati più recenti, non abbia sortito gli auspicati effetti deterrenti sugli incidenti stradali. Per tali ragioni, ritiene che, analogamente, la previsione del reato di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione non determinerà una significativa riduzione di tale fenomeno criminoso, in relazione al quale dovrebbero, invece, essere adottate più incisive misure di controllo, tra le quali il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

  Daniele FARINA (SI-SEL), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi, ritiene che il rappresentante del Governo avrebbe fatto meglio a non richiamare la recente introduzione del reato di omicidio stradale, che si è dimostrata del tutto priva di reali effetti deterrenti rispetto al fenomeno degli incidenti stradali, i cui dati più recenti, fanno, infatti, registrare una controtendenza rispetto al decremento degli anni precedenti. In proposito, coglie l'occasione per rammentare il recente caso di un giovane neopatentato, di appena 19 anni, che rischia una pesante sentenza di condanna per omicidio stradale, poiché gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0.4 grammi per litro, peraltro, al di sotto della soglia massima consentita, che è di 0,5.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.8 e 1.9, mentre approva la proposta emendativa Ferraresi 1.10, come riformulata (vedi allegato 2). Respinge, quindi, gli emendamenti Ferraresi 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 ed approva la proposta emendativa del relatore 1.1, come Pag. 94riformulata (vedi allegato 2). Respinge, infine, l'emendamento Ferraresi 1.16.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

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