CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che la Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Cile e l'annesso Protocollo, firmati a Santiago il 23 ottobre 2015, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Cile, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso. La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.
  Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Gli articoli da 3 a 5 elencano rispettivamente le definizioni generali usate nella Convenzione, vale a dire la definizione di residente e di stabile organizzazione. In base a quanto stabilito, per «residente di uno Stato contraente» si intende colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell'altro Stato contraente. La relazione introduttiva al disegno di legge spiega come l'articolo 5 recepisca alcuni indirizzi dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dell'elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.
  Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che i redditi che un Pag. 190residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, l'articolo 7 che gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, invece, le disposizioni dell'articolo 9 sono volte a rendere possibili le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra dette imprese. L'articolo 10 stabilisce che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come, a norma degli articoli 11 e 12, gli interessi e le royalties o canoni. Per quanto concerne gli utili di capitale l'articolo 13 prevede che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Vi sono poi dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi. Per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, rispettivamente gli articoli 14 e 15 precisano che il criterio per l'imputazione della loro tassazione risiede nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. Si prevede che i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una base fissa, e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili, mentre i redditi di cui all'articolo 15 saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno. L'articolo 16 concerne i compensi degli amministratori, e prevede la loro tassabilità nello Stato di residenza della società dei cui organi l'amministratore è membro. A norma dell'articolo 17 i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. L'articolo 18 stabilisce invece che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. L'articolo 19 dispone che le remunerazioni e le pensioni di carattere pubblico, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità. Per quanto concerne studenti o apprendisti che soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente al solo scopo di compiere studi o formazione professionale, l'articolo 20 stabilisce che i redditi che ricevono da fonti situate al di fuori dello Stato di temporanea residenza non sono ivi imponibili, ma solo per un periodo che non ecceda sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o dell'apprendista. L'articolo 21 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.
  All'articolo 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
  L'articolo 24 prevede la soluzione per via amichevole delle future possibili controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione.
  L'articolo 25 riguarda la previsione dello scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi. Nel Pag. 191medesimo articolo 25 vengono recepiti gli standard internazionali per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario).
  Ai sensi dell'articolo 26 sono fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale.
  L'articolo 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l'applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni.
  L'articolo 28 è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e i membri dell'OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame.
  L'articolo 29 recepisce invece la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d'imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.
  Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente, per via diplomatica ed entro il 30 giugno di ciascun anno, ma non prima di cinque anni dall'entrata in vigore.
  Per quanto concerne il Protocollo che è parte integrante della Convenzione, esso contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala in particolare il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un paese dell'OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.
  Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e dell'annesso Protocollo, e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sistema tributario dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera, è volta a disciplinare Pag. 192l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate due modificazioni concernenti rispettivamente: l'adeguamento di un riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente (articolo 5); l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria (articolo 17).
  Nel descrivere sinteticamente il contenuto del provvedimento, si rileva che esso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, attraverso l'istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali connotato a rete, è finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga». Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo.
  L'articolo 2 reca talune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina i compiti attribuiti al Sistema nazionale.
  L'articolo 4 disciplina Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilendo che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
  L'articolo 5, modificato presso il Senato, prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. È previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni nell'ambito dei compiti e delle attività disciplinati nel regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente. In proposito, si segnala che il riferimento all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), presente nel testo approvato in prima lettura, è stato sostituito in quanto tale decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. n. 142 del 2014, a decorrere dal 21 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 142/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione). Conseguentemente, è stato sostituito il riferimento alla norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009, con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento D.P.C.M. n. 142 del 2014.
  L'articolo 6 disciplina le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA, mentre l'articolo 7 interviene in materia di Agenzie per la protezione dell'ambiente.
  L'articolo 8 specifica i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità.Pag. 193
  L'articolo 9 prevede che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i criteri di finanziamento e i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, definiti tramite il Catalogo nazionale dei servizi, sono demandati a un apposito D.P.C.M., da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  In base all'articolo 10, l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale (previsto all'articolo 13), predispone inoltre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
  L'articolo 11 stabilisce che all'ISPRA è affidato – avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR) – il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.
  Secondo l'articolo 12, al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
  L'articolo 13 stabilisce che, al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA.
  In base all'articolo 14, l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale è demanda ad un apposito regolamento.
  Per quanto riguarda il finanziamento del Sistema nazionale si prevede, all'articolo 15, che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 16 reca disposizioni transitorie e finali, mentre con il secondo intervento di modifica del Senato è stato aggiunto il nuovo articolo 17, al fine di recepire la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato, introducendo una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda il riparto delle competenze costituzionalmente definite, le disposizioni in esame sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed m) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).Pag. 194
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
Nuovo testo C. 3504, approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata in sede deliberante dalla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 20 novembre 2015, ed attualmente all'esame, in sede referente, della XII commissione affari sociali della Camera, è diretta a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie, già previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
  L'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, illustra la finalità del provvedimento che è quella di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento.
  L'ambito di applicazione, definito all'articolo 2, così come modificato presso la Commissione di merito, si riferisce agli accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali obbligatori per le malattie metaboliche ereditarie nella definizione già contenuta articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
  L'articolo 3, modificato in sede di esame degli emendamenti, prevede un Centro di coordinamento sugli screening neonatali, volto a favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale, istituito presso l'Istituto superiore di sanità (comma 1). Il comma 2 prevede che esso sia composto da: il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore (lettera a)) ; 3 membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia (lettera b)); 3 membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie in esame e dei loro familiari (lettera c)); un rappresentante del Ministero della salute (lettera d)); un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera e)). Il comma 3 aggiunge che la partecipazione dei componenti del predetto Centro deve essere a titolo gratuito. Vengono definiti in dettaglio i compiti attribuiti al Centro (comma 4), quali: monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale (lettera a)); collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale (lettera b)); individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali (lettera c)); definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di riferimento regionale al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue (lettera d)); fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie e sui benefici conseguibili attraverso l'attività di screening (lettera e)); stabilire le modalità di raccolta dei campioni di sangue da inviare ai centri di riferimento entro 24 ore dalla raccolta (lettera f)); istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi (lettera g)).Pag. 195
  L'articolo 4 definisce le norme per un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, con il quale definire le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico dei pazienti risultati positivi agli accertamenti e dell'accesso alle terapie. A predisporre tale protocollo è chiamato il Ministro della salute, dopo aver acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e delle società scientifiche di riferimento (comma 1). Il comma 2 stabilisce in proposito che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compia una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare.
  L'articolo 5 detta una disposizione transitoria al fine di prevedere l'attuazione delle presenti norme da parte delle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, della legge n. 104 del 1992 in materia di interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni.
  L'articolo 6, infine, modificato in sede referente, detta disposizioni per l'attuazione e la copertura finanziaria, prevedendo che, con la procedura di cui al comma 2, da completare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie (comma 1). Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle predette norme, valutati in 25.715.000 euro annui, come segue: quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica; quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Il comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA (tuttora in corso di revisione), mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 (presumibilmente si intende precisare il riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare), cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), ed è soppressa conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, la materia trattata contiene profili riconducibili sia alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, sia alla «tutela della salute» oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata Pag. 196a partecipare alla seduta, fa presente che il testo unificato in esame, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 4 febbraio 2016 e, con modifiche, dall'Assemblea del Senato lo scorso 26 maggio.
  Evidenzia che la specifica di «disabilità grave», così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, riferita in tutto il testo ai destinatari degli interventi; il riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; una migliore individuazione della platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, prevedendo che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi dal provvedimento in esame e il riconoscimento del loro carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni già previste a legislazione vigente; la concessione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie ad altri negozi giuridici, oltre il trust, in favore di disabili gravi.
  Il testo unificato si compone di 9 articoli.
  L'articolo 1, modificato dal Senato, esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009. Più nel dettaglio, l'articolo in esame intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell'esame al Senato, è stato meglio specificato che le misure previste dal provvedimento in esame sono aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, sia a livello nazionale che regionale, per i disabili gravi; misure che comunque ricadono nell'area dell'integrazione socio-sanitaria.
  Il primo periodo del comma 1, incisivamente modificato al Senato, prevede infatti che le regioni e le province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Per questo, le regioni e le province autonome, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. Per quanto riguarda l'ambito sociale, a cui è dedicato il secondo periodo del comma, che non ha subito modifiche, si conviene che, all'interno del procedimento di determinazione Pag. 197dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve trovare spazio la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai disabili gravi privi del sostegno familiare, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il comma 2, che non ha subito modifiche, stabilisce che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni-province autonome-città ed autonomie locali, definisca gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai disabili in oggetto, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito dal successivo articolo 3.
  L'articolo 3, che non ha subito modifiche al Senato, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 (comma 1). Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo (comma 2). Alle regioni è lasciato il compito di adottare indirizzi di programmazione e di definire: i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti; le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte; le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3).
  L'articolo 4, al cui interno al Senato è stata inserito, tra l'altro, il rinvio alla nozione di disabilità grave, individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo: attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; realizzazione, ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
  Il comma 2 permette, alle regioni, agli enti locali, agli enti del terzo settore, nonché ad altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nell'assistenza ai disabili e alle famiglie che si associano per le medesime finalità, di compartecipare al finanziamento dei programmi e all'attuazione dei predetti interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze. Pag. 198
  L'articolo 5, non modificato al Senato, se non per il rinvio alla nozione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. L'articolo 6, originariamente relativo al solo trust, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame al Senato. Esso disciplina ora le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992): costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo).
  L'articolo 7, non modificato al Senato, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi del sostegno familiare, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale dei disabili. L'articolo 8, non modificato al Senato, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sull'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9. La relazione deve altresì illustrare l'effettivo andamento delle minori entrate – rispetto alla normativa previgente – derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
  L'articolo 9, modificato dal Senato, prevede le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 10, non modificato dal Senato, prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte di legge prevedono misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati. Esse appaiono pertanto riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di «politiche sociali». In ossequio al principio di leale collaborazione, in alcune disposizioni è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi Pag. 199a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08824 Nuti ed altri: Sulle modalità di trasmissione delle certificazioni elettorali dei comitati promotori di referendum.

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quali iniziative il ministro interrogato intenda assumere, ove ne sussistano i presupposti anche mediante l'emanazione di circolari o altri atti ritenuti idonei, allo scopo di favorire l'esercizio del fondamentale diritto politico dei cittadini di ricorrere agli istituti referendari previsti dalla Costituzione, in particolare specificando la possibilità dell'invio, ai comitati promotori referendari istanti, delle certificazioni elettorali da parte delle amministrazioni comunali attraverso i mezzi telematici all'uopo previsti della legge.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Nel dichiarare di condividere pienamente quanto testé rappresentato nell'interrogazione, fa presente che il Governo si impegnerà per risolvere tale problematica, sollecitando quanto prima le amministrazioni locali interessate.

  Danilo TONINELLI (M5S), replicando, prende atto dell'impegno testé assunto, auspicando un intervento immediato del Governo, tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione. Si dichiara sbigottito che in un Paese civile possano registrarsi tali forme di inefficienza e arretratezza, che appaiono inaccettabili soprattutto perché si collocano nell'ambito di una procedura che coinvolge il grado di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche.

5-08825 Sisto e Gullo: Su questioni relative all'Unione Italiana ciechi.

  Maria Tindara GULLO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Maria Tindara GULLO (FI-PdL) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta sufficientemente esauriente e si riserva di monitorare e di approfondire ulteriormente la questione.

5-08823 Fiano ed altri: Su manifestazioni offensive della Resistenza verificatesi a Parma.

  Patrizia MAESTRI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata a seguito di episodi incresciosi avvenuti a Parma ad opera di aderenti al Blocco studentesco e a Casa Pound, episodi offensivi dei valori della Resistenza e, quindi, della nostra stessa storia. Rileva in proposito come l'antifascismo rappresenti il collante del vivere civile della nostra Repubblica. Sottolinea che la gravità degli episodi è accentuata dal fatto che le scritte offensive erano rivolte a degli studenti. Ricorda le manifestazioni antifasciste svolte a Parma dopo gli episodi in questione e coordinate dall'ANPI. Con l'interrogazione si chiede al Governo non solo una condanna dei fatti, ma quali iniziative si intendano assumere in via preventiva per evitare che gli stessi fatti si possano ripetere.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Patrizia MAESTRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta perché la risposta del rappresentante del Governo conferma cosa rappresenti la Resistenza per il nostro Paese. Nel contempo rileva la gravità dell'inserimento di Casa Pound nelle nostre città con comportamenti offensivi, soprattutto per quelle città che, come Parma, si sono contraddistinte nella lotta antifascista. Ritiene che il Governo debba assecondare le altre istituzioni in un percorso comune di contrasto a organizzazioni contrarie ai nostri valori; in questo senso ringrazia l'operato delle forze dell'ordine e Pag. 200in particolare la Digos. Ritiene, infine, che andrebbe modificata la legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, in quanto a suo avviso Casa Pound fa apologia del fascismo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 65 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) dichiara di non condividere l'impostazione del provvedimento in esame, atteso che esso appare teso a restringere il campo di discussione del tema della sicurezza, in questo caso limitato esclusivamente alla questione dell'immigrazione, che, a suo avviso, viene posta, peraltro, in termini sbagliati, quasi a volerne individuare una causa da rimuovere. Fa notare che il tema della sicurezza nelle periferie andrebbe analizzato in modo più complessivo, affrontando le reali criticità nel settore dell'educazione, della scuola, dei trasporti, senza colpevolizzare la presenza in quei territori degli stranieri. Fa notare che il suo gruppo su analoga materia ha presentato una propria proposta, che auspica possa essere abbinata al fine di allargare il perimetro del dibattito.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa notare che il provvedimento testé richiamato dalla deputata Costantino, non appena sarà assegnato alla I Commissione, sarà valutato nei suoi contenuti ai fini di un eventuale abbinamento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, ricorda che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente e Affari sociali. Comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Mazziotti Di Celso, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pag. 201

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto alle ore 10 della giornata odierna e che non sono stati presentati emendamenti.
  Formula, quindi, in sostituzione del relatore, una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 8).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3821, presentata dal presidente.
  Delibera, altresì, di nominare il deputato Dore Misuraca quale relatore presso la XIV Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza della I Commissione.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.
Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda di aver formulato nella seduta del 7 giugno, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Ricorda, altresì, che, nella Pag. 202medesima seduta, è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino, appartenenti al gruppo Misto.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, sottopone alla valutazione della Commissione la proposta di una parziale integrazione della sua proposta di parere, frutto di alcuni approfondimenti maturati anche a seguito di un confronto informale con altri componenti della Commissione. All'osservazione lettera a), e alla relativa premessa, si potrebbe prevedere che l'amministrazione procedente si avvalga della collaborazione di altri enti pubblici prioritariamente rispetto a soggetti privati.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ritiene che, con l'eventuale introduzione nel testo del provvedimento di un criterio di priorità a favore del pubblico, si rischi di compiere una valutazione di merito potenzialmente suscettibile di irrigidire l'azione della Conferenza dei servizi. Rilevato che la questione non riguarda solo il personale, potendo coinvolgere intere strutture nel loro complesso, osserva che la delicatezza delle attività istruttorie svolte dalla Conferenza richiederebbero, piuttosto, la massima libertà nell'individuare il soggetto più qualificato, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata.

  Andrea CECCONI (M5S) condivide la proposta di integrazione avanzata dal relatore. Ritiene infatti preferibile che l'istruttoria sia affidata a una struttura pubblica, in modo che i soldi spesi a tal fine rimangano all'interno dell'amministrazione pubblica. La strada, quindi, deve essere quella di rendere efficienti le strutture pubbliche e il modello da seguire quello previsto per gli acquisti con una centrale unica come la Consip.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che l'eventuale introduzione di criteri di priorità possa condurre ad un appesantimento degli oneri procedurali a scapito dell'efficienza della pubblica amministrazione, con il rischio di rallentare i tempi di azione e di risposta della Conferenza dei servizi.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, in seguito all'intervento del sottosegretario, ritine che il punto d'equilibrio possa essere trovato inserendo un riferimento al rispetto dell'efficacia e dell'efficienza della procedura.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ritiene che, con l'assegnazione di una preferenza al sistema pubblico, si rischi di introdurre un elemento di disparità sostanziale, suscettibile di alimentare futuri contenziosi, oltre a potersi determinare un possibile ingolfamento dell'azione della Conferenza.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) è consapevole delle difficoltà della pubblica amministrazione, dimostrate dall'esistenza di ricorsi già allo stato attuale. E la situazione rimarrà critica fino a quando la macchina non sarà del tutto operativa, ma si tratta in tutti i casi di un processo il cui avvio è necessario. Osserva che l’ inserimento del riferimento della priorità delle strutture pubbliche va bene, anche se è restrittivo rispetto alle posizioni sul punto del suo gruppo. Osserva, infine, come siano presenti anche nella pubblica amministrazione competenze altamente competitive.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, alla luce del presente dibattito, ritiene opportuno sottoporre al voto della Commissione la proposta di parere così come attualmente formulata.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara la posizione non favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore. A suo avviso la priorità è infatti quella del rafforzamento della pubblica amministrazione e dell'aggiornamento delle competenze presenti al suo interno. È una strada Pag. 203che va preferita rispetto alle gare o, peggio, all'affidamento diretto.

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, ritiene sia un errore non valorizzare le competenze presenti nella pubblica amministrazione, richiamando, in proposito, l'esempio dell'Istituto superiore della sanità.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la proposta di parere del relatore verrà posta in votazione per prima. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Artini si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 9).

  La seduta termina alle 15.20.

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