CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 93

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ricorda che il 1o giugno 2016 sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, i quali sono stati inviati a tutti i gruppi e ai deputati della Commissione. Alcuni di essi sono stati successivamente riformulati dalla relatrice e anche le riformulazioni sono state debitamente trasmesse a tutti. Gli emendamenti sono stati altresì tempestivamente inviati al Governo. Ricorda inoltre che è scaduto oggi alle ore 11 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti (vedi allegato). Ne sono pervenuti 3. Tutto il materiale, compreso il nuovo testo a suo tempo approvato, è in distribuzione. Chiede quindi il parere della relatrice sugli emendamenti e sui subemendamenti e rende noto che si dovrà invece attendere una successiva seduta per ascoltare il parere del Governo, oggi impossibilitato a intervenire.

  Milena SANTERINI (DeS-CD), relatrice, illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti presentati, molti dei quali sono volti a recepire le osservazioni pervenute dalle Commissioni consultive. Nel preannunciare talune riformulazioni, esprime parere favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia Pag. 94quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

In morte del deputato Buonanno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, desidera ricordare il collega Gianluca Buonanno, mancato lo scorso 5 giugno, vittima di un incidente stradale. L'onorevole Buonanno è stato componente della Commissione cultura dal maggio 2013 al giugno 2014, quando è stato eletto parlamentare europeo. Esprime, a nome della Commissione tutta e suo personale, la vicinanza ai familiari in questo doloroso momento.

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.
C. 3309 Sbrollini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, ne sottolinea la finalità di favorire la diffusione della pratica e della cultura sportiva, basata sui principi di solidarietà, lealtà, e rispetto dei principi etici fondamentali universali (principi dettati dalla Carta olimpica). La proposta di legge si pone altresì l'obiettivo di attuare pienamente la Carta europea dello sport, adottata nel 1992, contenente i principi fondamentali e le linee guida per le istituzioni pubbliche per l'applicazione di corrette politiche sportive. La proposta, pertanto, interviene partendo dalla consapevolezza che sport e attività fisica siano utili strumenti di prevenzione e cura per il cittadino, rispetto a molte patologie croniche attuali che sono connesse, in vario modo, a stili di vita sempre più sedentari. Riporta alcuni dati rilevati da una pubblicazione CONI-ISTAT del 2014, in base ai quali risulta che il 42 per cento della popolazione italiana in età superiore a 3 anni non pratica sport né altro tipo di attività fisica, il 27,7 per cento pratica qualche attività fisica e solo il 30 per cento pratica sport (di cui, il 21,3 per cento in modo continuativo e l'8,7 per cento in modo saltuario). Ciò, nonostante la consapevolezza dei benefici in termini di miglioramento dello stato di salute e di maggiore efficienza psico-fisica, indotti da un'attività fisica costante. Ricorda, quindi, l'evidenza scientifica del ruolo protettivo dell'esercizio fisico nei confronti di pazienti affetti da varie malattie, quali l'obesità e il diabete mellito di tipo 2, le patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, osteoarticolari, neuro-muscolari e neuro-degenerative. Aggiunge che la proposta in parola tiene conto del fatto che nell'ultimo quindicennio la funzione dell'attività sportiva ha superato la dimensione meramente atletica, estendendosi a concetti quali il fitness o il wellness, con scopi più squisitamente salutistici, di prevenzione e di benessere. Evidenzia che da questo punto di vista l'attività motoria e sportiva costituisce anche una reale opportunità di crescita per l'economia del Paese, dal momento che l'indotto sportivo è oggi valutabile intorno al 2-3 per cento del PIL. La proposta, infine, richiama la forte capacità dell'attività motoria e sportiva a favore dell'integrazione, della cultura del rispetto del prossimo e del rifiuto dell'odio e del razzismo. Venendo ai contenuti della proposta, ricorda che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento. Esso sancisce, in particolare, il principio secondo cui la Repubblica riconosce lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché strumento di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo, e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva. Inoltre, prevede, in via generale, che sia impedito l'abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e «agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano». Gli articoli da Pag. 952 a 4 concernono il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive, nella consapevolezza che solo l'attività condotta sotto la guida e con il supporto di professionisti altamente qualificati consenta il raggiungimento di un benessere fisico reale. In particolare con l'articolo 2 viene istituita la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo – cui spettano, fra l'altro, i compiti di preparazione fisica e atletica nell'ambito dello sport dilettantistico e professionistico – richiedendo, per l'esercizio della professione, il possesso, alternativamente, di una laurea appartenente alla classe delle lauree L-22, Scienze delle attività motorie e sportive, o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex ISEF – che la tabella. 2 del decreto interministeriale 11 novembre 2011 (GU n. 44 del 22 febbraio 2012), emanato in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 240 del 2010, ha equiparato alle lauree della classe L-22 – o di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti. A questo proposito, ricorda che l'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico basata sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponda, per livello e contenuti, a un analogo titolo universitario italiano. La competenza relativa alla valutazione dei titoli conseguiti all'estero (in paesi UE ed extra-UE) è rimessa, in base agli articoli 2 e 3 della legge n. 148 del 2002 alle singole università, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
  L'articolo 3 istituisce la figura professionale del manager dello sport – cui spettano, fra l'altro, i compiti di conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute nonché l'organizzazione e la gestione di attività sportive e motorie – richiedendo, per l'esercizio della professione, il possesso di una laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali LM-47, Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, o di un titolo universitario, anche conseguito all'estero, equipollente, o di un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.
  A proposito dell'istituzione delle figure professionali disciplinate agli articoli 2 e 3, dato che la presente proposta intende tutelare la salute dei cittadini garantendo la qualità professionale degli esperti sotto la guida dei quali deve svolgersi la corretta attività motoria e sportiva, ritiene che sarebbe opportuno un approfondimento in merito ai percorsi formativi dei citati professionisti, al titolo conseguito e al suo eventuale valore abilitante.
  L'articolo 4 prevede che gli educatori motorio-sportivi ed i manager dello sport possano costituire associazioni professionali. Preliminarmente, evidenzia che il modello delineato ricalca, sia pure con alcune differenze sostanziali, la disciplina contenuta nella legge n. 4 del 2013, che ha previsto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. In particolare, l'articolo dispone che le associazioni professionali di educatori motori-sportivi e di manager dello sport abbiano, fra le altre, le seguenti caratteristiche:
   natura privatistica, esclusione del fine di lucro, costituzione su base volontaria. Rispetto alla normativa generale, prevede, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione. Al riguardo, andrà approfondita la ragione di tale specifica previsione, che comporta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalle prefetture, e l'obbligo di sottoporre al procedimento di riconoscimento ogni successiva variazione nell'atto costitutivo;
   partecipazione all'associazione senza alcun vincolo di esclusiva;
   iscrizione di ciascuna associazione nel registro delle associazioni professionali istituito presso il Ministero della giustizia. Sottolinea che questo è l'aspetto principale che diverge dalla disciplina generale della Pag. 96legge n. 4 del 2013, che affida alla competenza del Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sulle associazioni di professioni non organizzate, demandando allo stesso la pubblicazione del relativo elenco, la promozione dell'informazione verso professionisti e utenti, la vigilanza sull'attuazione della legge. Al riguardo, quindi, si dovrà chiarire se il registro di cui si prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia debba riguardare le associazioni di tutte le professioni e se debba essere inteso come sostitutivo dell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico;
   dotazione dell'associazione professionale di uno statuto con i contenuti specificamente indicati ed un codice etico; pubblicazione dell'elenco degli iscritti e rilascio ai professionisti, a richiesta, di attestati di qualificazione professionale, e sua articolazione, di norma, su base regionale.

  Approfonditi gli aspetti richiamati, suggerisce di valutare se non sia il caso di riportare più semplicemente la disposizione dell'articolo 4 alla normativa generale dettata dalla legge n. 4 del 2013.
  L'articolo 5 indica interventi e principi per la promozione dell'attività motoria e sportiva e della cultura sportiva presso tutte le fasce della popolazione.
  Anzitutto, prevede che nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado pubbliche, la formazione motoria e sportiva – che include anche attività di educazione alimentare, nonché l'apprendimento della cultura sportiva e della storia dello sport italiano e internazionale – non sia inferiore a due ore settimanali. Quindi, sebbene la materia sia delegificata, verrebbe esteso per legge alla scuola primaria quanto già previsto per gli altri ordini di scuole, ovvero due ore settimanali di scienze motorie e sportive. Ricorda che, invece, le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo, emanate con il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nell'individuare le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo – includendovi l'educazione fisica – non definiscono la quota oraria per ciascuna disciplina. Ricorda, quindi, che l'articolo 1, comma 7, lettera. g), della legge n. 107 del 2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa per le scuole di ogni ordine e grado il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Rispetto poi al riferimento alle scuole pubbliche, sottolinea la necessità di chiarire se si intenda fare riferimento alle scuole statali e a quelle paritarie appartenenti agli enti locali, oppure a tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 62 del 2000.
  L'articolo in parola, prevede, che anche la formazione motoria e sportiva nelle scuole sia affidata ad educatori motori-sportivi. A tale riguardo, sarebbe utile chiarire se tale disposizione intenda consentire – contrariamente alla disposizione vigente – l'insegnamento di scienze motorie e sportive, nelle scuole di ogni ordine e grado, a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea (triennale) in Scienze delle attività motorie e sportive o di un diploma rilasciato dagli ex ISEF (o diplomi equipollenti) e, unitamente, se si intenda quindi derogare dalle modalità di accesso all'insegnamento.
  Con riguardo alla promozione dello sport negli istituti penitenziari, la norma prevede, oltre allo svolgimento di attività motoria e sportiva, anche la possibilità di svolgere attività culturali relative al mondo sportivo, in modo da coniugare contenuti coerenti con i valori dello sport con gli obiettivi dei programmi di rieducazione. Si tratta di una previsione sostanzialmente già presente nell'ordinamento (articolo 27 della legge n. 354 del 1975 e articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).
  L'articolo sancisce inoltre la finalità di inclusione sociale, di integrazione e di svago ricreativo relativamente alla promozione dello sport nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, nonché nei centri di identificazione ed espulsione. Pag. 97Al riguardo, occorrerà aggiornare i riferimenti testuali ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo, ai Centri di identificazione ed espulsione, ai Centri di accoglienza, per tener conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha riconfigurato il sistema di accoglienza degli immigrati.
  Con riferimento alle persone anziane, l'articolo prevede che, attraverso il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva (non anche le discipline sportive associate), siano promossi percorsi di avvicinamento al movimento e allo sport, sia come strumento di prevenzione e di tutela della salute, sia come occasione di svago e di socialità. Anche tali attività devono essere organizzate e condotte da personale qualificato.
  Per i soggetti disabili, l'articolo prevede che il Ministero della salute, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il CIP e con il CONI, promuovano e organizzino attività motorie adattate, sia a fini di inclusione sociale, miglioramento delle capacità funzionali e autonomia degli stessi, sia, anche in tal caso, come occasione di svago e di socialità.
  Infine, dispone che l'accesso agli impianti e alle attività sportive o ricreative sia garantito a tutti, senza distinzioni di alcun tipo.
  L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria, da celebrare, ogni anno, il primo venerdì di ottobre.
  L'articolo 7 intende sostenere il percorso formativo e scolastico degli studenti che intraprendono un percorso sportivo «di alto livello» e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali, in particolare prevedendo la possibilità di concedere una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica e percorsi di recupero didattico. Ricorda che già la legge n. 107 del 2015 ha incluso fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica e che, su tale base, il MIUR ha avviato un programma sperimentale, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado praticanti attività sportiva di alto livello, che prevede la possibilità di seguire le lezioni tramite una piattaforma web. Come ha evidenziato il Governo nella recente risposta ad un'interrogazione, all'esito dei progetti sperimentali in corso, di durata triennale, saranno valutati gli elementi volti ad integrare il quadro legislativo in materia.
  L'articolo 8 fissa il principio in base al quale la trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell'educazione motoria e della cultura sportiva. A tal fine, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni modifichi l'articolo 2 della deliberazione n. 8/1999 del 9 marzo 1999, ampliando la lista degli eventi sportivi di particolare rilevanza per la società dei quali è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, eliminando l'attuale requisito della presenza di squadre italiane o della squadra nazionale italiana. Al riguardo, va valutata l'opportunità di intervenire inserendo il principio nell'ambito del decreto legislativo n. 177 del 2005, essendo l'attuazione di tale norma rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso, dovrà essere aggiornato il riferimento alla delibera.
  L'articolo 9 estende l'ambito di applicazione della detrazione fiscale del 19 per cento – già prevista per le spese sostenute per i figli tra i 5 e i 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica – ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a 60 anni. Sottolinea che, per l'estensione dell'agevolazione fiscale, dovrà essere individuata un'apposita copertura finanziaria.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Data l'ampiezza degli argomenti oggetto della presente proposta di legge, propone quindi un ciclo di audizioni informali di Pag. 98esperti, dei rappresentanti dei professionisti e delle istituzioni sportive, dei ministeri coinvolti, nonché delle regioni che hanno deliberato in merito alla promozione e alla tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'esame del provvedimento. In tale ambito, ritiene opportuno acquisire dati sui livelli occupazionali dei laureati nella classe di laurea L-22 e LM-47.
  Infine, data l'omogeneità di materia, chiede che sia abbinata all'esame anche la proposta a sua prima firma AC. 3246 «Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive», presentata il 22 luglio 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

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