CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 154

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Martedì 24 maggio 2016.

Incontro con una delegazione della Conferenza consultiva politica nazionale del popolo cinese.

  L'incontro informale si è svolto dalle 9.35 alle 10.35.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 24 maggio 2016.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato (S. 2192) lo scorso 21 aprile, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, Pag. 155sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima.
  I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni Ottanta e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia rappresentate da: la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7 giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai (IBISG), è tuttora applicata la legge sui «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
  Il provvedimento, salvo l'articolo 1 e l'ultimo articolo recante la copertura finanziaria per 1.846.000 euro nel 2017 e 1.081.000 a decorrere dal 2018, riproduce il contenuto dell'intesa ed è composto di 26 articoli. Precisa che si limiterà a segnalare le poche disposizioni che presentano profili di interesse per la XII Commissione.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 4 prevede che, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
  L'articolo 5 dispone che gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso a tali strutture affinché possano garantire l'assistenza spirituale. Gli eventuali oneri finanziari per l'assistenza spirituale sono in ogni caso a carico dell'IBISG.
  L'articolo 9 stabilisce che agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.
  Segnala che, diversamente da altre, tale ultima disposizione relativa alla cremazione non è contenuta nelle ultime intese approvate dal Parlamento italiano, quelle con l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.Pag. 156
  In conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Donata LENZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente e relatore Marazziti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa PICCIONE (PD), relatrice, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo unificato della proposta di legge n. 2839 e abbinate, recante disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici, per le parti di competenza.
  Il provvedimento si compone di dieci articoli; l'articolo 1 ne individua le finalità, date dalla promozione della trasparenza dell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e dal rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di partecipazione politica, prevedendo che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale. In particolare, si prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico. Si dispone, inoltre, una modifica dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, riguardante il contenuto dello statuto dei partiti o della dichiarazione di trasparenza, in materia di modalità di partecipazione e garanzia degli iscritti e di ripartizione delle risorse tra organi centrali e periferici. Si prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.
  Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, rileva che tale disposizione, modificando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede specifici requisiti di trasparenza per i partiti o gruppi politici organizzati che intendano partecipare alle elezioni della Camera dei deputati.
  Osserva, altresì, che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», nella quale, nell'imminenza di elezioni, per ciascun partito o movimento sono pubblicati il contrassegno, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale nonché le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
  Il successivo articolo 5 dispone l'obbligo per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati di istituire nei rispettivi siti internet una sezione, denominata «Trasparenza», in cui sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 149 del 2013, nonché specifiche informazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Al riguardo, si richiede che tale pubblicazione rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione.
  Nella medesima sezione, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati Pag. 157non iscritti nel registro dei partiti politici sono tenuti alla pubblicazione di ulteriori informazioni.
  L'articolo 6 riguarda la trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi e dispone, al comma 1, che nella citata sezione del sito internet denominata «Trasparenza», ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sia tenuto a pubblicare l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario. I commi 2 e 3 prevedono l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto erogatore e del soggetto ricevente, per i finanziamenti e i contributi di importo pari o superiore a 5.000 euro ricevuti sotto qualsiasi forma da soggetti politici puntualmente indicati dalla norma, che reca un elenco più ampio di quello previsto dalla legislazione vigente. Tali dichiarazioni sono accessibili a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. In particolare, le erogazioni di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro possono essere pubblicate esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Si prevede altresì che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati possano essere collegati formalmente a fondazioni o associazioni con rapporti fondati su principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
  L'articolo 7 prevede la possibilità per gli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del suddetto decreto-legge n. 149 del 2013. In particolare, gli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, a fronte del rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati.
  Fa presente, poi, che l'articolo 7-bis modifica la disciplina in materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, mentre l'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina in tema di sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci.
  Il successivo articolo 9 reca le abrogazioni connesse alle modifiche apportate con le precedenti disposizioni del provvedimento.
  In conclusione, rileva che il provvedimento in oggetto non reca disposizioni volte ad incidere sulle materie di competenza della XII Commissione, ad eccezione di quella recata dall'articolo 5, richiamata nel corso dell'esposizione, che fa riferimento ai criteri per garantire l'accessibilità delle informazioni pubblicate, con particolare riferimento alle persone con disabilità.
  Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.