CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che la deputata Giuseppina Castiello cessa di far parte del gruppo Forza Italia – Popolo della libertà ed entra a far parte del gruppo Lega Nord e Autonomie.

  La Commissione prende atto.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame di un progetto di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Al riguardo ricorda che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera deliberi soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

  Filiberto ZARATTI (SEL), relatore, comunica che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 68-110-1945-B, approvata con modificazioni dal Senato, che disciplina l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Segnala che, in sintesi, il provvedimento prevede una connotazione «a rete» del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e Pag. 121delle province autonome per la protezione dell'ambiente), finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga». Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo. Quanto all'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, si prevede che esso svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. Con riferimento alle agenzie ambientali, ricorda che il provvedimento stabilisce che le leggi regionali e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA, e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, come predisposto dall'ISPRA, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con decreto del ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo. Fa quindi presente che, salvo per l'introduzione al Senato della clausola di invarianza finanziaria in merito all'attuazione del provvedimento in esame (nuovo articolo 17) e per una modifica formale all'articolo 5 (al fine di sostituire il riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente), il provvedimento è rimasto identico al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945, come approvato il 17 aprile 2014 in prima lettura dalla Camera dei deputati. Più specificatamente, l'articolo 5 prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. È previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Considerato che il succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009 è stato abrogato a decorrere dal 21 ottobre 2014, dall'articolo Pag. 12226, comma 1, lettera a) del nuovo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014, il Senato ha provveduto a sostituire il riferimento normativo alla norma abrogata con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento di organizzazione citato. Il nuovo articolo 17, finalizzato a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, auspica la rapida approvazione definitiva, seppure con qualche ritardo, del provvedimento in esame, del quale condivide pienamente lo spirito. Evidenzia quindi la stretta correlazione del provvedimento con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, considerato che la rivisitazione del sistema dei controlli ambientali è fondamentale per dare attuazione alla legge sugli ecoreati.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL) concorda con le osservazioni testé formulate dalla collega Braga, ritenendo il provvedimento in esame strettamente connesso con la citata legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente. Auspica, quindi, che la riforma del sistema delle agenzie ambientali concorra a incrementare la credibilità e l'efficacia delle verifiche e dei controlli ambientali.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare l'esiguità delle modifiche apportate al Senato rispetto al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945, approvato in prima lettura, all'unanimità, dalla Camera dei deputati, ricorda che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di accrescere la credibilità del sistema delle agenzie ambientali, superandone, in un'ottica di semplificazione e di garanzia della certezza del diritto, la disomogeneità a livello territoriale. Nell'auspicare, infine, una rapida calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per venerdì 27 maggio alle ore 12.

  La Commissione consente.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 9.10.

In merito al 10o Rapporto sull'attuazione del Programma sulle infrastrutture strategiche.

  Ermete REALACCI, presidente, rende comunicazioni sul 10o Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche, i cui contenuti sono efficacemente evidenziati nella nota di sintesi del Rapporto medesimo (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

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