CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono stati presentati cinque emendamenti, tutti a prima firma del deputato Sibilia; segnala, inoltre, che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, con due condizioni e che conseguentemente la relatrice ha predisposto due emendamenti, 4.2 e 4.3, di recepimento di tali condizioni (vedi allegato 1).
  Avverte quindi che la Presidenza della Commissione non ritiene ammissibili gli emendamenti Sibilia 3.1. e 3.2, i quali – Pag. 30pur essendo formalmente riferiti all'articolo riguardante la quota di partecipazione alla Banca – sono volti a fissare una data specifica per il deposito dello strumento di ratifica. A tale proposito, ricorda che, con riferimento ai disegni di legge di ratifica, per una prassi parlamentare da lungo tempo instauratasi e comune alle due Camere, non è possibile emendare né la disposizione contenente l'autorizzazione alla ratifica del trattato, né quella recante l'ordine di esecuzione. Rammenta infatti che, in sede di ratifica di un trattato internazionale, il compito del Parlamento è quello di accogliere o respingere il trattato nel suo complesso, autorizzandone o meno la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, e la piena esecuzione. Ricorda altresì che tale principio è stato riaffermato in diverse circostanze dalla Presidenza della Camera: tra queste, nella seduta del 23 giugno 1998 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica di un protocollo NATO), nella seduta del 25 gennaio 2005 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato costituzionale europeo) e nella seduta del 20 dicembre 2007 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra).
  Osserva, più nello specifico, che il principio dell'inammissibilità di emendamenti riferiti alla previsione recante l'autorizzazione alla ratifica deve ritenersi esteso anche alle proposte emendative intese a condizionare il deposito dello strumento di ratifica stesso al verificarsi di un certo avvenimento nel tempo o che fissino un termine entro il quale – o non prima del quale – possa essere effettuato, come nel caso dei due emendamenti richiamati.
  Avverte anche che è parimenti inammissibile l'emendamento 4.1 Sibilia, che prevede una decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento incongrua rispetto alla scansione temporale prevista dall'articolo stesso, mentre l'emendamento Sibilia 4.4 può ritenersi ammissibile a condizione che il comma 3-ter sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «in caso di parere negativo in merito alla relazione di cui al comma 3-bis» con le seguenti: «nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma 3-bis». Osserva infatti che l'esigenza, pure costituzionalmente fondata, di garantire al Parlamento la partecipazione all'esercizio del potere di denuncia dell'accordo internazionale, proprio in ragione della sua incidenza sul quadro delle relazioni internazionali, non può che attuarsi attraverso l'approvazione di uno specifico atto d'indirizzo politico, anziché mediante generici pareri.
  Precisa infine che i suddetti criteri di ammissibilità sono stati espressi nei termini più oggettivi possibili, sulla base di un approfondimento accurato.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 Sibilia, considerato che sussiste già un obbligo di relazione al Parlamento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello della relatrice. Ricorda peraltro che il Ministero dell'economia e finanze già relaziona annualmente al Parlamento sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale.

  Carlo SIBILIA (M5S), alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente Cicchitto, nota come la prassi di non accettare vincoli temporali sia stata da lui ricondotta a tre accordi di particolare importanza. Nel comprendere come in occasione dell'esame di tali accordi sussistessero evidenti ragioni anche d'urgenza, data la rilevanza dei temi, osserva tuttavia che, con riferimento al disegno di ratifica in titolo, la situazione è differente, non avendo l'istituzione una banca lo stesso rilievo dei provvedimenti richiamati.
  Rileva, inoltre, che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge di ratifica in Pag. 31titolo, evidenzia che vi sono due possibilità in ordine al versamento delle quote di partecipazione al capitale della banca, a seconda della data di deposito dello strumento di ratifica.
  Ritenendo, pertanto, la declaratoria di inammissibilità delle sue proposte emendative preclusiva di una fondamentale prerogativa parlamentare, quale quella di dare indirizzi all'Esecutivo sull'attuazione di un provvedimento laddove sussista una opzionalità, preannuncia la tempestiva presentazione di una richiesta di riesame avverso la stessa declaratoria di inammissibilità.
  Ribadendo che la possibilità di dare indirizzi al Governo sull'attuazione dell'Accordo sarebbe riconosciuta dallo stesso provvedimento in titolo, ribadisce quindi che la mancata possibilità di esercitare la stessa costituisce uno svilimento dell'attività parlamentare.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nel confermare da parte sua la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, rileva che un problema di urgenza sussiste per il disegno di legge di ratifica in titolo poiché una sua approvazione differita porrebbe un problema di rappresentatività dell'Italia negli organi di governance della Banca in vista della loro convocazione nel mese di giugno. Riconoscendo peraltro il pieno diritto del deputato Sibilia di presentare ricorso alla Presidente della Camera avverso la declaratoria di inammissibilità delle sue proposte emendative, avverte che la Commissione sarà riconvocata anche nel prosieguo della giornata o domani mattina a seguito della decisione che sarà assunta dalla Presidente della Camera in ordine al ricorso preannunziato dal deputato Sibilia, che non appare mosso da un intento di carattere dilatorio.

  Carlo SIBILIA (M5S) conferma che la richiesta di riesame attiene a una questione decisiva per il suo gruppo e in nessun modo deve essere intesa come un'iniziativa di carattere ostruzionistico.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
C. 3759 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PORTA (PD), relatore, ricorda che la Convenzione italo-cilena sulle doppie imposizioni e l'annesso Protocollo, firmati a Santiago il 23 ottobre scorso, in occasione della visita del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Cile, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso.
  Osserva quindi che la Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.
  Evidenzia poi che agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Sottolinea che per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Pone altresì in rilievo che la Pag. 32Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.
  Nota poi che agli articoli da 3 a 5 si procede alle consuete definizioni: è «residente di uno Stato contraente» colui che, in base alla legislazione fiscale di tale Stato, è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell'altro Stato contraente.
  Evidenzia anche che l'articolo 5 recepisce, al pari di altri accordi già esaminati da questa Commissione, alcuni indirizzi dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dell'elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.
  Rileva ancora che gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata – ma anche in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione dell'impresa interessata.
  Sottolinea quindi che all'articolo 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
  Richiama poi la previsione relativa allo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.
  Osserva altresì che vengono inoltre recepiti, sempre nell'articolo 25, i più aggiornati standard internazionali per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario.
  Rileva ancora che l'articolo 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l'applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni.
  In merito all'articolo 28, osserva che esso è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e/o i membri dell'OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame. Rileva, d'altra parte, che l'articolo 29 recepisce la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d'imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.
  Per quanto concerne il Protocollo, evidenzia che esso è parte integrante della Convenzione e contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala, in particolare, il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un Paese dell'OCSE intese più favorevoli Pag. 33rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.
  Circa il disegno di legge di conversione, rileva che esso si compone di quattro articoli: per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, il relativo onere è individuato in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Auspica conclusivamente una celere conclusione dell’iter del provvedimento di ratifica, che viene ad inserirsi in un quadro particolarmente incoraggiante delle relazioni italo-cilene, segnato nel 2015 dalla missione imprenditoriale, in aprile, dell'allora Viceministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, dalla visita, a maggio, della Presidente della Camera, Laura Boldrini ed in ottobre, da quella del Premier Matteo Renzi, accompagnato dal Viceministro Calenda e dall'allora Sottosegretario di Stato agli affari Esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro. Nel rilevare, infine la particolare celerità con cui si è calendarizzato lo strumento di ratifica in titolo, auspica altresì che una decisa accelerazione possa essere impressa alla ratifica di Accordi siglati in anni antecedenti, i cui progetti di legge di ratifica sono ancora giacenti presso il Parlamento, in particolare dell'Accordo sulla sicurezza sociale siglato con la Repubblica del Cile nel 1998.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto delle considerazioni svolte dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.
Audizione del Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl.
(Svolgimento e conclusione).

  Pia Elda LOCATELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Peter Pierre KRÄHENBÜHL, Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono quindi i deputati Marietta TIDEI (PD), Sandra ZAMPA (PD), Franco CASSANO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, presidente.

  Peter Pierre KRÄHENBÜHL, Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) e Tana DE ZULUETA, Presidente del Comitato italiano UNRWA, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni ed integrazioni.

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  Pia Elda LOCATELLI, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 19.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, segnala che, a seguito della presentazione da parte del deputato Sibilia alla Presidenza della Camera di una richiesta di riesame del giudizio di inammissibilità espresso dalla Presidenza di questa Commissione sugli emendamenti Sibilia 3.1 e 3.2, è pervenuta da parte della Presidenza della Camera una risposta che conferma le valutazioni da lui espresse nella seduta precedente. Dà quindi lettura della lettera trasmessa dalla Presidente Boldrini con particolare riferimento alla parte in cui dichiara di non discostarsi dal giudizio di inammissibilità già espresso.
  Ciò premesso, chiede al collega Sibilia se intenda accogliere la proposta di riformulazione già avanzata nella precedente seduta e riferita al suo emendamento 4.4, che consiste nel sostituire le parole «parere negativo» con la locuzione «nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma 3-bis». In caso contrario, ricorda che tale emendamento è da considerarsi inammissibile.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Sibilia 4.4, accetta la proposta di riformulazione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento Sibilia 4.4 come riformulato.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, esprime parare contrario.

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sibilia 3.01, approva gli emendamenti 4.2 e 4.3 della relatrice e respinge l'emendamento Sibilia 4.4, nel testo riformulato.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte, altresì, che sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Ambiente e Attività produttive, mentre la Commissione Giustizia ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Sandra Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Inoltre, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di Pag. 35presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si riserva di segnalare alla Presidenza della Camera la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo e di rappresentare l'opportunità di un suo inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, e ciò in considerazione delle ragioni di urgenza emerse nel corso dell'esame del provvedimento, connesse al ruolo che, da una sollecita ratifica, deriverebbe all'Italia negli organi di governance della Banca, che saranno costituiti nel prossimo mese di giugno.

  La seduta termina alle 19.45.

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