CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 maggio 2016.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Esame emendamenti C. 1994/A, approvata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12 e dalle 13.35 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
C. 2874-B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che sono pervenute 18 proposte Pag. 20emendative al provvedimento in discussione (vedi allegato). Nel ricordare che le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera riguardano l'entità della pena, la sostituzione della nozione di pubblicità della istigazione e dell'incitamento con una formulazione volta a prevedere il concreto pericolo di diffusione delle condotte di propaganda, istigazione ed incitamento, la sostituzione della parola «ovvero» con la parola «o» in relazione alla Shoah e ai crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra; la parte finale del comma 3-bis relativa all'individuazione di tali crimini, avverte che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sono da considerare irricevibili i seguenti emendamenti, in quanto incidono su parti del testo sulle quali vi è stata una doppia lettura conforme da parte di Camera e Senato: Ferraresi 1.16 e 1.17, volti a modificare le condotte di reato previste dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (così come modificato dalla cosiddetta «legge Mancino») e dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere); Ferraresi 1.13 e 1.12, nella parte relativa alla soppressione delle parole «della Shoah o» e Ferraresi 1.14, diretto a sopprimere le parole «della Shoah o».

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, anche a nome del collega Verini, nel rammentare come quello in discussione sia un provvedimento che ha seguito un iter quanto mai travagliato, essendo pervenuto alla Camera dopo una terza lettura da parte del Senato, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Vittorio FERRARESI (M5S), prendendo atto dei pareri testé espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo, evidenza come le proposte emendative presentate dal suo gruppo, delle quali raccomanda l'approvazione, siano dirette ad introdurre nel testo della proposta di legge in discussione, denso di criticità sul piano tecnico-giuridico, elementi di carattere migliorativo. Ricorda, infatti, come tali emendamenti siano sostanzialmente finalizzati a reintrodurre le disposizioni approvate dalla Camera e fatte oggetto, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di modifica o soppressione. Nell'esprimere profondo rammarico per le modifiche introdotte in terza lettura dal Senato, sottolinea come le stesse abbiano conferito alla fattispecie penale prevista dal provvedimento un rilevante grado di incertezza, rendendone quanto mai difficoltosa l'applicazione da parte dei magistrati. In particolare, rileva che l'avvenuta soppressione del riferimento a crimini accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da organi internazionali, conferisce ai magistrati una discrezionalità eccessivamente ampia nella individuazione della fattispecie di reato, dovendo i magistrati stessi, di fatto, sostituirsi al ruolo degli storici.

  Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che la fattispecie penale introdotta dalla proposta di legge in discussione sia destinata ad essere scarsamente applicata da parte dei magistrati. In particolare, osserva come l'omesso riferimento a crimini accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da organi internazionali, determini una eccessiva «fluidità» del testo, come tale, suscettibile di ingenerare interpretazioni discrezionali anche in chiave «politica». A suo avviso, infatti, l'avvenuta soppressione di tale richiamo da parte del Senato rende, di fatto, la norma di difficilissima applicazione, ponendo i magistrati nella condizione di effettuare una sorta di «giudizio alla storia».

  La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.15.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.9 e Pag. 211.10, 1.13, 1.12, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.11, gli identici emendamenti Ferraresi 1.18, Daniele Farina e Turco 1.3, nonché l'emendamento Turco 1.2.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 2617 B ed abbinate, proveniente dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
  Fa presente che tale disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, dopo l'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali. Trasmesso al Senato il disegno di legge delega (S. 1870) è stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 marzo 2016. Il giorno successivo, l'Assemblea del Senato ne ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali e lo ha concluso il 30 marzo scorso con l'approvazione di una serie di modifiche al testo. Il provvedimento è tornato, quindi, alla Camera per l'esame in seconda lettura.
  In proposito, segnala che il provvedimento, attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, persegue un duplice obiettivo: introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, fa presente che rilevano, rispettivamente, gli articoli 3 e 6 del provvedimento, entrambi fatti oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 3 reca una serie di principi e i criteri direttivi, di seguito indicati, ai quali dovrà uniformarsi il decreto legislativo con il quale sarà attuata la revisione del titolo II del libro primo del codice civile: semplificare e rivedere il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore; al Senato è stato inoltre inserito il richiamo alla definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi. Nel testo, è poi stabilito che debbano essere previsti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Il Senato ha precisato che tale pubblicità deve essere realizzata anche Pag. 22attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'ente. Ha inoltre stabilito che debba essere prevista una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti (lettera a); disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti persone giuridiche e quella degli amministratori. Il Senato ha precisato che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento costituisce uno dei parametri cui collegare il regime di responsabilità (nel testo della Camera, tale rapporto costituiva l'unico elemento di riferimento) (lettera b); assicurare il rispetto dei diritti degli associati (lettera c); applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici in quanto compatibili e, come specificato dal Senato, in coerenza con quanto disposto in materia di razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati all'articolo 9, comma 1, lettera e) del provvedimento in esame (lettera d).
  Rammenta che, nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta la lettera e) che prevede, quale ulteriore criterio di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, la disciplina del procedimento delle trasformazioni omogenee, ossia della possibilità degli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal libro I del codice civile. In particolare, la procedura per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni dovrà avvenire nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003. La citata disciplina su trasformazione e fusione è dettata dal capo X del titolo V del libro V, del codice civile. Principio generale (articolo 2498) è quello della continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato a trasformazione.
  Segnala che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Nello specifico, la lettera a) di tale articolo, così come modificata, qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore (nel testo Camera la definizione era più sfumata: «impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi»). Nel testo ora in esame, ai fini della qualificazione di «impresa sociale» gli utili derivanti dall'attività dell'impresa sociale debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente – ovvero interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, articolo 2514 del codice civile come indicato dalla successiva lettera d) dell'articolo in esame (più genericamente, nel testo Camera gli utili erano destinati al raggiungimento di obiettivi sociali). Inoltre, l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. L'appartenenza dell'impresa sociale al complesso degli enti del Terzo settore viene ribadita dall'ultima frase della lettera a), quale conseguenza delle caratteristiche sopra indicate. Per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, la lettera b), modificata dal Senato, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame; la lettera c) prevede, tra i criteri direttivi, il diritto di acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi.Pag. 23
  Fa presente che, rispetto alle forme di remunerazione del capitale sociale (lettera d), nel corso dell'esame al Senato è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stato confermato il mandato al Governo di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale. La lettera e), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (si tratta delle disposizioni sul bilancio delle società per azioni).
  Segnala che non ha, invece, subito modifiche la previsione di obblighi di trasparenza e limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari di organismi dirigenti (lettera f).
  Rammenta che la lettera g) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione; il Senato ha aggiunto la previsione relativa alla graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.
  Rileva, infine, che non hanno, invece, subito modifiche le successive lettere h), i) e l) che prevedono, tra i criteri direttivi di cui tener conto: la possibilità di assumere cariche sociali (non già però afferenti la direzione, presidenza o controllo) da parte di imprese private o amministrazioni pubbliche (lettera h); il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (lettera i); la nomina, in base a principi di terzietà e fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza (lettera l).
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.
Atto n. 285.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

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