CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 maggio 2016.

Audizione di rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell'ambito dell'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.
(COM(2015) 671 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.20.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti, invita il relatore ad integrare la propria relazione con riferimento alle proposte di legge abbinate nella scorsa seduta.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 3709 Parrini, recante «Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche» è formata da undici articoli ponendosi l'obiettivo di regolamentare le elezioni primarie in quanto strumento di partecipazione democratica. Stabilisce che le elezioni primarie si svolgano per la selezione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi alle cariche di sindaco, di sindaco metropolitano, di presidente della giunta regionale e di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano. Disciplina l'indizione delle elezioni primarie che è soggetta alla raccolta di firme. Prevede che, unitamente alla richiesta di indire le elezioni primarie, i soggetti politici depositino il regolamento di disciplina delle stesse elezioni primarie. Definisce le forme che possono assumere le elezioni primarie: aperte, semiaperte o chiuse nonché lo svolgimento delle elezioni primarie. Stabilisce che i soggetti politici che non adottano le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati ai sensi della presente legge non possono accedere ai benefìci previsti in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici e di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  La proposta di legge C. 3788 Cristian Iannuzzi, recante «Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» si compone di quattro articoli. Indica la definizione e la natura giuridica dei partiti e dei movimenti politici e stabilisce che al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di uguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire a un partito o a un movimento politico. Stabilisce che ogni partito o movimento politico deve dotarsi di uno statuto nel quale è definito il progetto politico e sono disciplinati l'organizzazione e l'ordinamento interni su base democratica. Prevede l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e le relative modalità di gestione e definisce gli organi esecutivi e il loro funzionamento.
  La proposta di legge C. 3811 Pisicchio, recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» Pag. 6si compone di undici articoli. Istituisce il registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale e regola le modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali regolamenti, facendo decorrere da quel momento l'acquisizione della personalità giuridica. Stabilisce i requisiti minimi del contenuto dello statuto e i princìpi di tutela delle minoranze e le modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle assise congressuali. Regola la pubblicità degli atti interni di partito e stabilisce le procedure di garanzia per la selezione delle candidature in occasione delle elezioni politiche e amministrative. Prevede princìpi di tutela dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far valere i suoi diritti di socio e dispone sanzioni per l'omesso deposito degli statuti presso il registro dei partiti politici. Prescrive la nominatività dei titoli appartenenti al partito nonché sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, anche la cancellazione dal registro.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti. Comunica che il deputato De Menech ritira il proprio emendamento 6.17 e che il deputato Piso sottoscrive gli emendamenti 2.35, 3.6, 6.52, 6.74 e 7.8 a prima firma della deputata Roccella.
  Invita quindi il relatore ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.2 e Centemero 1.1, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Fa presente che sull'emendamento Quaranta 1.3 propone un accantonamento, preannunciando in ogni caso su di esso una riformulazione da riferire all'articolo 2.

  La Commissione accantona l'emendamento Quaranta 1.3.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.4, nonché dell'articolo aggiuntivo Mucci 1.01, precisando che altrimenti il parere si intende contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo emendamento 1.2, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione accantona l'emendamento Quaranta 1.3.

  Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo emendamento 1.4, chiedendo al relatore le motivazioni del suo parere contrario.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ritiene che l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.4, nel riconoscere a ogni cittadino il diritto di aderire a un partito o a un movimento politico, introduce un elemento di rigidità rispetto al testo attuale, che al contrario fa riferimento a un principio di libertà.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.4 e l'articolo aggiuntivo Mucci 1.01.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.17, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Quaranta 1.3, precedentemente Pag. 7accantonato, e Naccarato 2.32, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
  Invita al ritiro degli emendamenti Toninelli 2.12, Roccella 2.35, Invernizzi 2.18, D'Alia 2.15, Centemero 2.10 che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Quaranta 1.3 e Naccarato 2.32 se riformulati, D'Alia 2.16 e Toninelli 2.13, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Quaranta 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita al ritiro degli emendamenti Toninelli 2.14, Sisto 2.36, Vargiu 2.28, Centemero 2.6 che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Quaranta 1.3 e Naccarato 2.32 se riformulati, Centemero 2.7, Cristian Iannuzzi 2.20, Zaccagnini 2.37, Quaranta 2.24, Mucci 2.21, Cristian Iannuzzi 2.22, Centemero 2.8, Vargiu 2.29, degli identici emendamenti Centemero 2.11 e Invernizzi 2.23, degli identici emendamenti Mucci 2.25 e Quaranta 2.26, degli emendamenti Centemero 2.9, Vargiu 2.30, Centemero 2.5, 2.4, 2.1, 2.2 e 2.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 e dell'articolo aggiuntivo Mucci 2.01.

  La Commissione accantona l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 e l'articolo aggiuntivo Mucci 2.01.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Quaranta 2.02, Zaccagnini 2.03, Nuti 2.04 e D'Ambrosio 2.05.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.17.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, riformula il proprio emendamento 2.33 nei termini indicati dal relatore (vedi allegato). Avverte che esso, poiché introduce un nuovo comma alla fine dell'articolo, sarà posto in votazione successivamente.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo emendamento 1.3 nei termini da lui proposti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che a seguito della riformulazione dell'emendamento Quaranta 1.3, tale emendamento è riferito all'articolo 2 e prende il numero 2.38.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Naccarato 2.32, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Naccarato 2.32 (nuova formulazione) e Quaranta 2.38 (nuova formulazione).

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Naccarato 2.32 (nuova formulazione) ritiene che esso sia superfluo, dal momento che ribadisce principi già contenuti nel decreto-legge n. 149 del 2013 e nell'articolo 49 della Costituzione.

  Danilo TONINELLI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi, giudica inutile operare una riscrittura dell'articolo 49 della Costituzione.

  Gregorio FONTANA (FI-PdL), ritenendo che l'emendamento in discussione sia superfluo, poiché ribadisce principi già esistenti, preannuncia il suo voto contrario su di esso.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara di non condividere l'impostazione degli emendamenti in discussione, così come riformulati, dal momento che non considerano l'eventualità di movimenti politici che non prevedono la presentazione di candidati a elezioni.

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  La Commissione approva gli identici emendamenti Naccarato 2.32 (nuova formulazione) e Quaranta 2.38 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Naccarato 2.32 (nuova formulazione) e Quaranta 2.38 (nuova formulazione), si intendono preclusi gli emendamenti Toninelli 2.12, Roccella 2.35, Invernizzi 2.18, D'Alia 2.15 e 2.16. Avverte altresì che l'emendamento Centemero 2.10 si intende assorbito dalla medesima approvazione degli identici emendamenti Naccarato 2.32 (nuova formulazione) e Quaranta 2.38 (nuova formulazione).

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 2.13, dichiarando di non condividere il comma 2 dell'articolo 2 che, a suo avviso, mira a imporre un modello organizzativo, limitando la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica.

  Emanuele FIANO (PD) ritiene che gli interventi dei colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle si sarebbero potuti limitare ad esprimere una legittima posizione di contrarietà al metodo democratico nella vita interna dei partiti. Si tratta di una posizione diversa rispetto a quella del testo unificato che, differenziandosi dalla proposta Guerini, vuole garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza nella vita interna dei partiti.

  Andrea CECCONI (M5S) non concorda col collega Fiano e sottolinea che la posizione del suo gruppo non è contraria alla trasparenza, come dimostrano molte delle proposte emendative presentate, ma al fatto che ci sia qualcuno che giudichi se un partito è trasparente o meno, perché non è quello lo spirito dei Padri costituenti e dell'articolo 49 della Costituzione. Il metodo democratico ivi contenuto è riferito ai cittadini e non all'organizzazione interna dei partiti che potrebbero avere anche una struttura verticistica. Sottolinea che una alternativa sarebbe stata quella di intervenire a livello costituzionale, modificando l'articolo 49.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene interessante il dibattito in corso, anche se sembra a suo avviso inserirsi in una discussione molto viva negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. In quegli anni si discuteva, infatti, se la formulazione dell'articolo 49 della Costituzione, con il riferimento al metodo democratico, potesse essere riferita anche all'organizzazione interna dei partiti, oltre che al confronto esterno tra i partiti medesimi. La soluzione in quegli anni è stata individuata nel carattere non prescrittivo dell'articolo 49 nei confronti dell'organizzazione interna dei partiti, ritenendo però legittimo un eventuale intervento del legislatore. Il risultato è stato che allora non si è ritenuto possibile, anche per un senso di sfiducia nella magistratura, il ricorso al giudice da parte di cittadini iscritti a un partito che si ritenevano lesi nei loro diritti di partecipazione. Ora questo pregiudizio verso la magistratura è venuto meno, sono cambiati i partiti, non più connotati ideologicamente, è venuto meno anche il rapporto di fiducia tra cittadini e partiti. Non si capisce quindi perché le disposizioni del testo in esame potrebbero costituire un vulnus alla democrazia. E non comprende neanche le posizioni dei rappresentanti di un movimento che ha fatto proprio sia il malessere dei cittadini nei confronti della politica che la tutela dei diritti dei cittadini medesimi. Nel sottolineare che esistono dei limiti alla libertà quando diventa sopraffazione, ritiene il testo in esame un passo avanti, anche alla luce dello scenario modificato rispetto agli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione.

  Cristian IANNUZZI (Misto) nel ricordare il suo percorso comune con i colleghi del Movimento 5 Stelle, rimane sconcertato dalle posizioni espresse ora da questo gruppo rispetto alla democrazia interna di un partito e alla contrarietà del medesimo gruppo al testo in esame al quale l'unica alternativa, a suo avviso, è la dittatura interna a un partito.

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  Gregorio FONTANA (FI-PdL) sottolinea come i costituenti, nella formulazione dell'articolo 49, avessero voluto parlare di metodo democratico con riferimento al solo confronto tra i partiti e non anche nel senso indicato da alcuni interventi in Commissione. Basta esaminare i lavori preparatori della Costituente e in particolare l'emendamento di Costantino Mortati che fu respinto. Tale tesi è poi confermata dalla mancata attuazione per molti anni dell'articolo 49 della Costituzione.

  Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come gli interventi svolti siano di natura politica e mirino a colpire il Movimento 5 Stelle, invece di rimanere al merito dell'emendamento in esame. Il problema non è il metodo democratico, ma il modello imposto da un partito come il Partito Democratico che, nel farsi partito Stato, ha progressivamente ridotto tutti gli spazi democratici, eliminando ad esempio l'elezione diretta degli organi delle province e dei senatori. Ribadisce che il metodo democratico dell'articolo 49 è rivolto ai cittadini che sono alla base della piramide disegnata da quell'articolo della Costituzione, mentre i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del testo in esame rovesciano quella piramide, privilegiando i partiti.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL) ritiene interessante la discussione che si sta svolgendo, anche se, a suo avviso, andrebbe riferita alla modifica costituzionale dell'articolo 49 e in questo concorda con il collega Cecconi. Con questo provvedimento, da lui ritenuto fin troppo timido, si mettono solo alcuni limiti ai partiti per garantire i diritti politici dei cittadini in un contesto ben diverso da quello in cui è stata approvata la Costituzione. Oggi, infatti, la democrazia è in crisi, esiste uno scollamento tra partiti e cittadini e il tema è quello di garantire, con la richiesta di requisiti minimi ai partiti, la partecipazione democratica e attiva dei cittadini, nel rispetto dell'articolo 49. E tali requisiti minimi non possono essere considerati un vulnus alla democrazia.

  Mara MUCCI (Misto) concorda con quanto espresso dal collega Quaranta e anche sulla necessità di modificare l'articolo 49 della Costituzione. Non comprende perché in un contesto del tutto diverso da quello in cui è stata approvata la Costituzione, non si possa parlare di rispetto del metodo democratico all'interno dei partiti. È quello che fa il testo in esame con principi generici in un perimetro blando, ma al cui centro è il cittadino in quanto iscritto a un partito. Sottolinea come avrebbe preferito un'estensione delle regole anche alla determinazione delle cariche interne e la previsione di un organo di garanzia terzo, al fine di tutelare maggiormente il cittadino dalla legge del più forte.

  Federica DIENI (M5S) ritiene inopportuno imporre modelli di organizzazione interna ai partiti, sulla base di interpretazioni personali e discrezionali della democrazia, facendo notare che l'articolo 49 della Costituzione ha una portata giuridica – peraltro puramente esterna e non riferibile alla vita interna dei partiti – che non può essere stravolta con una legge ordinaria.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ricordare che nella vita politica italiana del passato vi sono stati esempi di partiti che, pur non avendo una organizzazione democratica, sono stati considerati in linea con i dettami della Costituzione, ritiene necessario che i partiti compiano un passo in avanti nel campo della partecipazione politica, dotandosi di una organizzazione rispettosa del principio democratico.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ritiene superfluo disquisire sull'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione e del metodo democratico rapportandolo al testo in esame, atteso che, a suo avviso, il provvedimento in discussione non fa altro che riprendere e valorizzare principi già esistenti nell'ordinamento vigente ed affermatisi a livello giurisprudenziale. Citando, ad esempio, le norme di maggioranza già esistenti in materia di Pag. 10associazioni, nonché gli orientamenti della giurisprudenza sull'applicazione del metodo democratico nell'ambito dei partiti, fa notare che il testo in esame si pone lungo un sentiero giuridico già tracciato, che non può essere messo in discussione. Ricorda che anche i soggetti esperti ascoltati sull'argomento, pur sottolineando l'incostituzionalità di una eventuale scelta legislativa tesa a condizionare la partecipazione alle elezioni a forme di organizzazione interna prestabilite, non hanno escluso la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia, pur nel rispetto del quadro costituzionale e dell'autonomia organizzativa dei partiti. Ritiene infatti opportuno garantire una regolamentazione di carattere generale in materia che dia certezza quantomeno sulle regole minime di partecipazione alla vita politica.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ritiene indubbio che il testo in esame, realizzando un grande sforzo di sintesi tra diverse esigenze e superando alcuni elementi di rigidità inizialmente presenti in alcune delle proposte di legge incardinate, miri a rafforzare la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica, garantendo un quadro normativo certo in materia di trasparenza e partecipazione democratica, che tuttavia non contempla alcuna imposizione di forme giuridiche. Ritiene paradossale che il gruppo del M5S rivendichi maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica, richiedendo contestualmente una disapplicazione del metodo democratico nell'ambito della vita interna ai partiti, metodo democratico di cui al contrario il testo intende valorizzare l'applicazione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) giudica paradossale parlare di metodo democratico quando lo stesso sistema di regole complessivo, a causa dell'approvazione dell'ultima legge elettorale, è segnato da una evidente mancanza di democraticità. Ritiene sarebbe stato opportuno intervenire sulla legge elettorale piuttosto che elaborare una normativa sulla vita interna dei partiti.

  Danilo TONINELLI (M5S), pur riconoscendo taluni passi avanti rispetto all'impostazione originaria di alcune delle proposte di legge incardinate, evidenzia come il testo in esame – in particolare al comma 2 dell'articolo 5, che impone determinati requisiti anche ai partiti non iscritti nell'apposito registro o privi di statuto – miri a limitare la libertà dei cittadini di associarsi al fine di partecipare alla vita politica, atteso che si tende a rendere ricusabili eventuali liste di candidati prive dei requisiti richiesti dalle disposizioni in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 2.13.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto Pag. 11di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini.
Doc. XXII, n. 57 Bolognesi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL), relatrice, fa presente che la proposta di inchiesta parlamentare in esame (doc. XXII, n. 57) prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini (articolo 1). In particolare, la proposta individua i seguenti compiti della Commissione di inchiesta: individuare il movente e gli esecutori dell'omicidio, attraverso l'analisi della dinamica del delitto; valutare le possibili connessioni con altri eventi, quali la morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei, nel 1962 e del giornalista Mauro De Mauro nel 1970, e l'attività della loggia massonica P2; valutare la completezza e l'attendibilità delle modalità di azione delle amministrazioni dello Stato in relazione al delitto; individuare eventuali responsabilità riconducibili a «apparati, strutture o organizzazioni» o a soggetti appartenenti ad essi.
  La proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo costituito (articolo 2, comma 1). Il Presidente della Camera, entro i 10 giorni successivi alla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza (articolo 2, comma 2) composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari che vengono eletti dai membri della Commissione secondo le procedure relative alla elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni permanenti, di cui all'articolo 20 del Regolamento della Camera (articolo 2, comma 3).
  L'articolo 3 (comma 1) della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Tali atti sono comunque coperti dal segreto se riguardano procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 2). Fermo restando l'obbligo di segretezza per tali atti, la proposta assegna alla Commissione il potere di stabilire quali altri atti e documenti non devono essere divulgati (comma 3). Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) Pag. 12del codice penale (comma 4). Inoltre, sempre in tema di segreto si prevede che si applicano le disposizioni vigenti relative al segreto di Stato, al segreto d'ufficio, professionale e bancario (comma 5).
  Inoltre, la proposta di inchiesta prevede (articolo 4), come di consueto, l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza. Per le sanzioni delle violazioni all'obbligo del segreto, anche parziale, si fa rinvio alle leggi vigenti.
  La proposta prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori (articolo 5). Inoltre, si stabilisce che la Commissione adotti prima dell'inizio dei suoi lavori un regolamento interno e che ciascun membro possa proporre eventuali modifiche delle norme regolamentari (articolo 6, comma 1). Si prevede la possibilità che la Commissione si riunisca in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno (articolo 6, comma 2).
  La Commissione per l'espletamento delle sue funzioni fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 6, comma 3). Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 130.000 euro complessivi (20.000 per il 2015, 70.000 per il 2016 e 40.000 per il 2017) e sono a carico del bilancio interno della Camera (articolo 6, comma 4).
  Infine, l'articolo 7 fissa la durata dei lavori della Commissione in 18 mesi dalla sua costituzione. La Commissione, entro i successivi 2 mesi, presenta alla Camera la relazione finale dell'attività svolta. In base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale. Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni Pag. 13d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.
  La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (articolo 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (articolo 372).
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si veda la versione dell'articolo 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge 124/2007).
  Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di Pag. 14raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.
  Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL) esprime soddisfazione per l'avvio in Commissione della proposta di istituzione della Commissione di inchiesta in esame. Ricorda, infatti, l’iter laborioso che ha preceduto tale avvio e che inizialmente era stata presentata a sua prima firma una proposta di legge di istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale, per la quale non sussistevano però tempi sufficienti per la sua approvazione. Informa di avere presentato, a sua prima firma, una proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale, il Doc. XXII, n. 67, del quale chiede l'abbinamento. Auspica un rapido inserimento del provvedimento in esame nel calendario dell'Assemblea.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, informa che il Doc. XXII, n. 67 sarà abbinato alla proposta in esame una volta assegnato alla Commissione. Per quanto riguarda la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ricorda che questa è di competenza della Conferenza dei presidenti di gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL) riformula il proprio emendamento 2.19 nei termini indicati dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Quaranta 2.19, così come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Quaranta 2.19 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quaranta 2.19 (nuova formulazione) sono preclusi gli emendamenti Toninelli 2.14, Sisto 2.36, Vargiu 2.28. Comunica, altresì, che l'emendamento Centemero 2.6 è assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Quaranta 2.38 (nuova formulazione) e Naccarato 2.32 (nuova formulazione). Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Centemero 2.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.20, Zaccagnini 2.37, Quaranta 2.24, Mucci 2.21 e Cristian Iannuzzi 2.22.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.8, Vargiu 2.29 e degli identici emendamenti Centemero Pag. 152.11 e Invernizzi 2.23: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Mucci 2.25 e Quaranta 2.26.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.9, Vargiu 2.30, Centemero 2.5, 2.4, 2.1, 2.2 e 2.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte che sarà posto in votazione il suo emendamento 2.33, riformulato nei termini indicati dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33 (nuova formulazione).

  Cristian IANNUZZI (Misto) chiede al presidente Mazziotti Di Celso, in qualità di presentatore dell'emendamento 2.33 (nuova formulazione) cosa si intenda per accordo associativo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, precisa che gli accordi associativi sono norme che intervengono in assenza di uno statuto. Chiarisce che questa formulazione è volta a sanare un'ambiguità del testo. In questo modo, in mancanza di uno statuto, si fa riferimento alle regole del codice civile, lasciando per il resto totale libertà ai partiti.

  Cristian IANNUZZI (Misto) chiede conferma se questo significa che i partiti possano non avere uno statuto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, conferma la valutazione del collega Iannuzzi.

  La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 (vedi allegato).

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Mucci 2.01, precedentemente accantonato, invita la presentatrice al ritiro altrimenti esprime parere contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mara MUCCI (Misto) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01. Infatti sottolinea che il proprio articolo aggiuntivo prevede che il simbolo sia di proprietà degli iscritti, mentre lo statuto affida a una sola persona la titolarità del simbolo medesimo. Avrebbe auspicato maggiore coraggio al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e per permettere loro di incidere sulla vita politica.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Mucci 2.01, Quaranta 2.02 e Zaccagnini 2.03.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede la votazione per parti separate e per singoli commi dell'articolo aggiuntivo Nuti 2.04.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, non essendovi obiezioni avverte che l'articolo aggiuntivo Nuti 2.04 sarà posto in votazione per parti separate e, quindi, per singoli commi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo aggiuntivo Nuti 2.04 e respinge l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 2.05.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Misuraca 3.30 e Mazziotti Di Celso Pag. 163.19, qualora riformulati nei seguenti termini: Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti: , il soggetto che ha la titolarità del contrassegno.
  Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative. Con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso 3.20, invita il presentatore a riformularlo come ordine del giorno in Assemblea.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti 4.50, 4.51 e 4.52 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

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