CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, segnala che la Commissione è chiamata ad Pag. 28esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; nonché dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (A.C. 3269).
  In proposito, rammenta che il Trattato di estradizione del 2002 si compone di 21 articoli: l'articolo I concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. In base all'articolo II (fatti che danno luogo a estradizione) l'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'estradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi (articolo III).
  Rammenta che l'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico. L'estradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un fumus persecutionis con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l'estradizione risultino già prescritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei confronti della persona da estradare di tribunali straordinari; il caso in cui la persona da estradare fosse minorenne al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richiedente non contempli la specificità di tale condizione; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto. In base all'articolo V alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente. Vi sono poi casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione (articolo VI), Pag. 29anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadinanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l'estradizione. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta. Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità per l'instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all'altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.
  Fa presente che l'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione – sono tuttavia previste alcune eccezioni. È altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. È poi di norma vietata la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente. L'articolo VIII prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradato nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all'estradizione. Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, e i documenti a sostegno delle domande di estradizione. A norma poi dell'articolo XI lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'estradizione della persona interessata.
  Rileva che, in base all'articolo XII, lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata: le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto – peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva. La decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'estradizione (articolo XIII) viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona. L'articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti. L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna. Si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nel territorio dello Stato richiedente. Si potrà altresì differire la consegna della persona interessata, essenzialmente per motivi di salute della stessa.Pag. 30
  Segnala che l'articolo XV prevede, contestualmente all'estradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato. La consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento. L'articolo XVI concerne l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'estradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo; gli stessi motivi ostativi alla concessione dell'estradizione da una Parte all'altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico. L'articolo XVII concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'estradizione. La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'estradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi del precedente articolo XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII. Ai sensi dell'articolo XX si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all'estradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione. Infine, in base all'articolo XXI, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
  Fa presente che il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia: se infatti una richiesta di estradizione riguarda una persona che abbia subito una condanna in contumacia, l'estradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.
  Quanto all'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, rammenta che lo stesso si compone di un breve Preambolo e 24 articoli: l'A.C. 3269 reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nonché del Trattato italo-cileno di estradizione del 2002 e relativo Protocollo addizionale del 2012.
  Relativamente, infine, al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 5, poi, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (legge n. 146 del 2006), alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile.
  Ricorda, infatti, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che Pag. 31consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati. L'obiettivo e quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.
  Segnala che il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006), che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia che, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.
  Fa presente che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali (articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale).
  Ricorda che le rogatorie consistono in richieste di attività investigative o probatorie: comunicazioni, notificazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l'Italia a chiedere ad un altro Paese il compimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dall'estero ed è rivolta all'autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di cooperazione; la seconda alla Corte d'appello che deciderà delegando eventualmente all'espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
C. 3529 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (A.C. 3529).
  Segnala che l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Analisi Pag. 32tecnico-normativa che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list).
  Fa presente che il predetto Accordo si compone di tredici articoli.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.
  Rammenta che l'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  Segnala che l'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra: in particolare, le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio pure il comportamento è stato posto in essere. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici.
  Fa presente che le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al precedente articolo 5, par. 4 –; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato Pag. 33delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante «Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura».
  Segnala che, come stabilito dall'articolo 1, il provvedimento persegue l'obiettivo di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché di promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
  Fa presente che, a tale scopo, l'articolo 2, al comma 1, prevede l'adozione, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.
  Rammenta che l'adozione del Piano d'azione nazionale, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il comma 5 dell'articolo 2 dispone che il predetto Piano, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale, prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, tra i quali, la popolazione detenuta.
  Segnala, in particolare, che come stabilito dal successivo comma 6, lettera b), il Piano contiene indicazioni circa le azioni da avviare per promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Vittorio FERRARESI (M5S), pur ritenendo condivisibili gli obbiettivi perseguiti dal testo unificato in esame, sottolinea come gli stessi siano, di fatto, inattuabili, in ragione dell'esiguità delle risorse stanziate. Ciò premesso, preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che sono pervenute circa trentacinque proposte emendative al provvedimento in discussione (vedi allegato). Fa presente, inoltre, che il relatore, onorevole Sarro, ha trasmesso una nota con la quale rappresenta, anche a nome del gruppo di Forza Italia, l'esigenza di differire la trattazione del provvedimento e, segnatamente, l'esame delle proposte emendative attesa la complessità della questione e delle risultanze emerse all'esito della indagine conoscitiva precedentemente condotta sul tema, nonché di richiedere il differimento, di almeno una settimana, della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Pag. 34Per tali ragioni, preannuncia l'invio alla Presidente della Camera di una lettera, affinché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, convocata in data odierna, possa adottare le opportune determinazioni ai fini dell'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea.

  Claudia MANNINO (M5S), nel concordare con la richiesta del collega Sarro e nel sottolineare l'esigenza di valutare approfonditamente le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione, che presenta, a suo avviso, rilevanti profili di criticità, rileva l'opportunità che i tempi e le modalità relative al prosieguo dell'esame del provvedimento siano definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Chiara BRAGA (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) e Daniele FARINA (SI-SEL) concordano con il relatore circa l'esigenza di differire l'esame del provvedimento, ritenendo che sia opportuno approfondire ulteriormente la materia oggetto del provvedimento anche alla luce degli emendamenti.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto dell'esigenza di differimento della trattazione del provvedimento rappresentata dal deputato Sarro, si rimette alle determinazioni della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto dell'orientamento favorevole manifestato dai gruppi parlamentari in ordine alla richiesta del relatore, avverte che i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori saranno successivamente definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e della conseguente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 27 aprile 2016.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Esame emendamenti C. 3672.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.20 alle 20.35.

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