CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 105

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 aprile 2016.

Audizione del Capo della Direzione V del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca, sulle tematiche relative ai servizi di money transfer.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, desidera innanzitutto, anche a nome della Commissione, esprimere, in particolare nei confronti del gruppo del MoVimento 5 Stelle, il rammarico per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e delle abbinate proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti, successivamente all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità Pag. 106dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 aprile scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Pelillo, nel corso della precedente seduta di esame, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come il testo approvato dal Senato sia formulato in termini molto puntuali e risulti ampiamente condiviso dalle forze politiche, senza presentare elementi di criticità e ritiene quindi fin d'ora che sia opportuno adottare come testo base la proposta di legge approvata dal Senato.
  In tale contesto sottopone comunque alla Commissione l'opportunità di procedere ad un numero limitato di audizioni sul provvedimento, ad esempio ascoltando i rappresentanti dell'Associazione dei confidi, nonché di altri soggetti che i gruppi ritengano di segnalare.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) condivide l'ipotesi di adottare come testo base la proposta approvata dal Senato. Per quanto riguarda le audizioni, ritiene opportuno cogliere l'occasione fornita dall'esame del provvedimento per approfondire lo stato di salute del sistema dei confidi, in considerazione del notevole ammontare delle sofferenze bancarie che attualmente condiziona l'operatività del sistema creditizio. In tale contesto considera utile ascoltare anche una voce esterna al mondo dei confidi, ad esempio procedendo all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come i confidi siano molto spesso legati alle Camere di commercio, considerando pertanto utile procedere in tale ambito all'audizione dei rappresentanti di Unioncamere.

  Dino ALBERTI (M5S) condivide l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, riservandosi di indicare un possibile soggetto da ascoltare.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721 Tullo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi Pag. 107tecnico-nautici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo della proposta di legge elaborato dalla IX Commissione, che si compone di tre articoli, rileva come interessino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per i profili assicurativi, gli articoli 1 e 2.
  Innanzitutto segnala in merito come la vigente disciplina della responsabilità civile dei piloti marittimi sia regolata attualmente dal Codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952).
  Al riguardo ricorda che il citato Codice prevede che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. In tale contesto l'articolo 93 del Codice stabilisce che il pilota risponda, sotto il profilo della responsabilità civile esclusivamente per i danni cagionati alla nave a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, ai sensi dell'articolo 133 del medesimo Codice) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, l'articolo 94 del Codice contempla la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo «nei limiti della cauzione prestata». Ai sensi dell'articolo 89 del Codice l'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali.
  La relazione illustrativa della proposta di legge originaria motiva l'esigenza di intervenire su tale regime di responsabilità in considerazione del fatto che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni cagionati dai piloti, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.
  Illustra l'articolo 1, comma 1, il quale, in tale quadro normativo, abroga in primo luogo l'articolo 89 del Codice della navigazione, appena richiamato, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti.
  Il comma 2 novella invece il testo dell'articolo 93 del medesimo Codice, stabilendo che:
   il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose;
   il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta;
   il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento e indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità.

  Rileva quindi come, rispetto al regime attualmente vigente, si realizzi un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), venga confermato l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e venga stabilito un limite di responsabilità pari a un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo.
  Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti.
  A tale scopo la disposizione novella l'articolo 94 del Codice della navigazione prevedendo:
   al primo comma del nuovo articolo 94, la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite Pag. 108fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio;
   al secondo comma del nuovo articolo 94, l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio, nonché la possibilità per l'autorità marittima, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato;
   al terzo comma del nuovo articolo 94, la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale fissa alcuni principi che il Governo dovrà seguire in relazione alle modifiche da operare ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952), in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 1 al Codice della navigazione.
  In particolare la lettera a) prevede di modificare l'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti sia dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto.
  La lettera b) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima.
  In tale ambito osserva come il principio contenuto nella lettera b) proponga di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspirante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio.
  La lettera c) dispone, conseguentemente, di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti.
  La lettera d) prevede di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.
  Per quanto riguarda gli altri aspetti del provvedimento non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 2-bis, il quale interviene invece sulla disciplina dei servizi tecnico-nautici (si tratta dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo), novellando, al comma 1, l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994.
  In particolare la lettera a) del comma 1 sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis del medesimo articolo 14, i quali al momento stabiliscono che l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, mentre per gli altri servizi (rimorchio, ormeggio e battellaggio) l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.
  Al riguardo fa presente come, rispetto alle previsioni vigenti, la novella recata dalla lettera a) stabilisca che l'obbligatorietà di tutti i servizi tecnico-nautici (e non solo del servizio di pilotaggio) è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. Pag. 109Inoltre viene previsto che, in caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.
  La lettera b) inserisce invece un nuovo comma 1-quater nel medesimo articolo 14, prevedendo che, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.
  Il comma 2 dell'articolo 2-bis reca una previsione di natura transitoria, volta a far salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge n. 84, come modificato dal comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Sospende quindi brevemente la seduta, in attesa del rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alla 14.05.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che il relatore, Lodolini, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI condivide la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

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