CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, e le abbinate proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.
  Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato (S. 1259), a prima firma dei deputati Gianluca Rossi e Mauro Marino, ricorda che essa reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie Pag. 45imprese (PMI) e per i liberi professionisti. Analoga delega è conferita dalla proposta di legge C. 1730 Giulietti, mentre la proposta di legge C. 1121 Pagano reca norme puntuali per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi.
  Evidenzia quindi come gli obiettivi che si pone la proposta di legge C. 3209 siano i seguenti: la valorizzazione del ruolo dei confidi, proprio per migliorare l'accesso al credito; la semplificazione degli adempimenti, estremamente importante in presenza di una realtà, in alcuni casi pulviscolare, quale il sistema dei confidi; il contenimento dei costi a loro carico e quindi dei costi che vengono ribaltati sulle imprese; il rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle modifiche intervenute nei rating e nel sistema di valutazione dei crediti del sistema bancario a seguito dell'unione bancaria e della vigilanza europea; la raccolta di risorse pubbliche e private; la disciplina dei contributi degli enti pubblici verso i fondi di garanzia del sistema dei confidi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; la razionalizzazione della filiera di garanzia e controgaranzia; una maggiore sinergia tra il fondo centrale di garanzia nazionale e i confidi, evitando quello che negli ultimi due o tre anni si è configurato come un fenomeno negativo, cioè l'effetto spiazzamento di un ricorso diretto del sistema delle imprese sul fondo centrale di garanzia saltando il sistema dei confidi; lo sviluppo di strumenti innovativi, tenendo conto che al Senato è stato introdotto un divieto all'uso di derivati o comunque di strumenti finanziari complessi); un miglioramento generale all'accesso del credito; l'utilizzazione dei confidi come strumento per un miglioramento dell'educazione finanziaria delle imprese e per l'attivazione di un sistema di consulenza soprattutto per il sistema delle microimprese.
  In tale contesto ricorda che i confidi – consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della disciplina vigente (di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003), svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.
  I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003).
  Rammenta inoltre che il decreto legislativo n. 141 del 2010, attuativo della direttiva n. 48 del 2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia, e i confidi minori, che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.
  I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario – TUB), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.
  I confidi minori esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 228.
  Attualmente risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75 per cento del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati.
  Tornando al contenuto della proposta di legge C. 3209, fa presente come essa si componga di un unico articolo, come la proposta di legge C. 1730. Pag. 46
  Illustra quindi il comma 1 delle proposte di legge C. 3209 e C. 1730, il quale conferisce una delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, che la proposta di legge C. 3209 elenca al medesimo comma 1, mentre nella proposta di legge C. 1730 essi sono contenuti nel comma 2.
  In primo luogo, la lettera a) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 delega il Governo a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, nonché a individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.
  Ricorda che i princìpi della regolamentazione prudenziale europea, validi per i confidi maggiori come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, sono contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia: tali atti comunitari, infatti, traspongono nell'ordinamento europeo i principi dell'Accordo di Basilea e costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli intermediari italiani.
  La direttiva 2013/36 /UE è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo n. 72 del 2015, con il quale sono stati modificati il TUB e il TUF relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
  In tale contesto segnala come, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza prudenziale successive all'Accordo di Basilea II, le garanzie dei confidi vigilati hanno avuto un importante riconoscimento. Infatti, nel caso dei confidi vigilati e qualora la garanzia fosse «a prima richiesta», era possibile per le banche applicare un fattore di ponderazione più basso alla quota garantita rispetto al fattore di ponderazione corrispondente al prenditore finale di fondi. Tuttavia, a seguito dei ripetuti downgrading del merito di credito della Repubblica Italiana dovuti alla crisi del debito sovrano, i fattori di ponderazione associati con le esposizioni verso banche e intermediari vigilati si sono alzati progressivamente, fino ad arrivare all'attuale livello pari al 100 per cento. Attualmente, pertanto, non sussiste più alcuna convenienza per le banche a ottenere la garanzia personale a prima richiesta dei confidi, al fine di ridurre i propri assorbimenti patrimoniali. Rimane la possibilità di ponderare a zero la quota della garanzia dei confidi (vigilati e non) controgarantita dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. Tuttavia i confidi possono trovarsi in una situazione di spiazzamento, in quanto le banche possono ottenere il medesimo beneficio chiedendo al Fondo una garanzia diretta sul singolo finanziamento.
  Evidenzia inoltre come il comparto dei confidi abbia evidenziato negli ultimi anni un marcato deterioramento delle garanzie rilasciate. Le cause di questo indebolimento sono imputabili: alla crescita dei fallimenti delle imprese e la conseguente insolvenza dei confidi; al fatto di rientrare nella categoria dei confidi vigilati dalla Banca d'Italia che comporta costi crescenti; ai requisiti di Basilea, in base ai quali non tutti i contributi dati ai confidi vengono attribuiti al patrimonio ma sono considerati debito, il che comporta l'obbligo di una maggiore patrimonializzazione per la società (dato che il capitale deve essere proporzionato al credito garantito). Alla luce del deterioramento del patrimonio dei confidi, che riduce la possibilità di concedere garanzie alle imprese, le associazioni di categoria hanno chiesto di poter computare strumenti ibridi di patrimonio derivanti dalla contribuzione pubblica, a patrimonio di primo pilastro dei confidi.
  Richiama inoltre, tra le misure volte a rafforzare il patrimonio dei confidi, l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha consentito alle Pag. 47imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea; inoltre la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all'assemblea. Rammenta inoltre che, successivamente, l'articolo 10 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha esteso tale facoltà anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, la cui costituzione era stata precedentemente prevista dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011.
  L'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha poi introdotto norme volte a rafforzare patrimonialmente i confidi, senza porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi alimentati da contributi pubblici oggetto di vincoli di destinazione esistenti alla data del 31 dicembre 2012, mediante una delibera dell'assemblea ordinaria. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, nel caso siano destinati a incrementare il patrimonio; la relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria. La disposizione si applica: ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia, nei termini sopra specificati; ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007 ovvero di operazioni di fusione realizzate entro il 31 dicembre 2013.
  La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 54 e 55) ha altresì disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI nel limite di 225 milioni. I beneficiari delle suddette disposizioni sono: i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; i confidi che realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia; i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Il comma 54 del predetto articolo 1 della legge n. 147 prevede per la sua attuazione un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa: decreto che peraltro non è stato emanato. Il comma 55 del medesimo articolo 1 destina 70 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016 alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi (anche di quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia); anche in tal caso si tratta di un decreto di attuazione che non risulta emanato.
  Con riferimento al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Confidi e, in particolare, alla non imputabilità a patrimonio di vigilanza degli stessi dei contributi pubblici finalizzati alla loro patrimonializzazione, segnala la risposta del Governo del 16 settembre 2014 all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-03563 Sottanelli. In tale occasione il Governo ha sottolineato che, nel quadro normativo attuale, osta all'inclusione in via generale nel patrimonio di vigilanza dei confidi dei fondi pubblici la presenza di vincoli di destinazione che li rendono non pienamente disponibili, dato che sarebbero utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali.
  La lettera b) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia Pag. 48di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.
  Al riguardo rileva come, nel corso delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, il rappresentante della Banca d'Italia (audito il 16 luglio 2014) ha espresso l'auspicio di un intervento legislativo che sancisca il principio secondo cui i contributi pubblici a sostegno dei confidi vanno destinati in via prioritaria ai soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia o a quelli che pongono in essere operazioni di concentrazione (analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 – all'articolo 1, comma 54). Gli interventi di sostegno pubblico del credito non possono che essere indirizzati verso soggetti che diano prova di veicolarli a imprese meritevoli di essere sostenute e di non disperderli in costi di struttura eccedenti lo stretto necessario. La Banca d'Italia ritiene inoltre auspicabile l'introduzione di obblighi di rendicontazione (accountability) da parte dei confidi sulle modalità e sui risultati di utilizzo dei citati interventi di sostegno pubblico; in particolare, l’accountability andrebbe riferita, anche per i confidi minori, allo stato delle garanzie rilasciate e alle perdite presumibilmente latenti sul portafoglio. Sempre nell'ottica del rafforzamento patrimoniale dei confidi, potrebbe essere valutata l'opportunità di intervenire sulla disciplina dei partecipanti al capitale e sui relativi limiti di partecipazione, ad esempio consentendo l'ingresso nel capitale dei confidi, con quote limitate, delle banche e di altri operatori finanziari, possibilità non prevista nel quadro normativa vigente. Infine rammenta che, preso atto della concreta articolazione dei soggetti operanti nel settore delle garanzie, la Banca d'Italia ha suggerito di valutare un intervento che razionalizzi il quadro normativo tramite l'eliminazione della fattispecie, mai realizzatasi, della banca di garanzia collettiva.
  Sempre nell'ambito delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, ricorda come anche Confindustria abbia affermato che, nel definire misure per rafforzare la patrimonializzazione e nel disciplinare le modalità di contribuzione pubbliche, occorre individuare meccanismi premiali a favore di confidi che realizzino processi di aggregazione ovvero che stipulino contratti di rete in grado di accrescere effettivamente l'efficacia operativa degli intermediari e abbattere i costi per le imprese.
  Confapi ha segnalato l'opportunità di indirizzare le risorse a disposizione verso strutture più efficienti, parametrando la contribuzione in base ai fondi propri posseduti o al volume delle garanzie in essere rilasciate e anche in base al volume di soci rappresentati.
  In tale ambito rammenta inoltre come Assoconfidi abbia rimarcato che, per i confidi che hanno acquisito lo status di intermediari finanziari, specifica attenzione dovrebbe essere posta nell'individuare forme tecniche di contribuzione esigibili secondo i principi dell'Accordo di Basilea 2, ossia tali da soddisfare i requisiti indicati dalla Banca d'Italia per essere computati nel patrimonio di vigilanza, che per tali confidi rappresenta il parametro di riferimento per determinare il volume massimo di operatività. Qualora infatti gli interventi adottati dagli enti pubblici non rispondano a tali requisiti, i contributi non possono essere inclusi nel patrimonio di vigilanza e quindi non riescono ad essere utilizzati pienamente per concedere nuove garanzie, vanificando gli effetti dell'intervento e disperdendo risorse pubbliche.
  Illustra quindi il principio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, il quale mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.
  Al riguardo ricorda che il sistema delle garanzie a favore delle PMI in Italia si basa essenzialmente su due componenti: una, pubblica, rappresentata in particolare dal Fondo di garanzia per le PMI, e una, Pag. 49privata, costituita dai confidi, i quali tuttavia possono beneficiare di contributi pubblici, in particolare a livello locale.
  Nel corso delle audizioni al Senato sul provvedimento è emersa la necessità di favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi: negli ultimi anni, infatti, il ruolo del Fondo di garanzia non è stato solamente aggiuntivo, ma spesso sostitutivo, realizzando un effetto di spiazzamento rispetto all'attività dei confidi. Confapi ha evidenziato che tradizionalmente al fondo ricorrevano i confidi per controgarantire le garanzie rilasciate a favore delle PMI, ma progressivamente anche a causa dell'emanazione da parte del Governo e del Fondo stesso di regolamenti sempre più favorevoli all'accesso diretto da parte delle banche, queste ultime preferiscono accedere direttamente alla garanzia del Fondo, disintermediando i confidi, potendo così applicare alle imprese le condizioni economiche ordinarie e non quelle migliorative previste dalle convenzioni con i confidi stessi. Si è determinato in tal modo un effetto di «spiazzamento» dei confidi.
  Inoltre, come segnalato dalla Banca d'Italia, le garanzie deteriorate sono aumentate in maniera preoccupante per gli equilibri complessivi. Per tali ragioni è stato ampliato il criterio di delega in esame, con l'obiettivo di favorire una più ampia dotazione finanziaria del Fondo centrale e razionalizzare le forme di intervento.
  Passa quindi a illustrare il criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, il quale prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.
  Nel corso delle audizioni al Senato la Confindustria ha richiamato in merito l'esigenza di valutare, con riferimento ai confidi vigilati, la possibilità di favorire lo svolgimento di alcune attività a più alta redditività, oggi limitate dalla disciplina che consente loro di svolgere attività finanziarie diverse dalla prestazione di garanzie alle banche per l'accesso al credito delle PMI nei limiti del 20 per cento del totale.
  Assoconfidi ha segnalato come un'ipotesi di intervento potrebbe attenere alla possibilità per i confidi di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (la cosiddetta garanzia equity). Ciò sarebbe utile anche per incentivare le PMI a ricorrere a strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione e l'equilibrio economico e finanziario. Sarebbe proficuo altresì valorizzare ulteriormente, anche con forme innovative, i servizi di assistenza e consulenza finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare il raggiungimento di un più duraturo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale per l'impresa, propedeutico a una migliore relazione con il sistema bancario.
  Illustra i criteri di cui alle lettere e) e i) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, i quali prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. È previsto, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  Fa presente inoltre come analoghi criteri di delega siano contenuti nelle lettere a) e d) del comma 2 della proposta di legge C. 1730.
  Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza ricorda che il vigente articolo 127, comma 2, del TUB, stabilisce che le norme del titolo VI del TUB stesso (trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) si applicano ai confidi minori secondo quanto stabilito dal CICR. Le disposizioni emanate dal CICR stabiliscono che la Banca d'Italia individua le disposizioni del titolo VI che si applicano ai confidi minori «tenendo conto delle specificità dell'attività Pag. 50svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto a finanziamenti assoggettati alla disciplina prevista ai sensi del medesimo titolo VI». Le richiamate previsioni normative e regolamentari rappresentano la base giuridica per disposizioni più dettagliate dell'autorità di vigilanza, volte ad assicurare un'applicazione proporzionale delle regole di trasparenza ai confidi minori.
  Per quanto concerne l'antiriciclaggio, rammenta che i confidi possono avvalersi della previsione generale che, al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti per l'adeguata verifica del cliente, considera comunque assolti tali obblighi quando essi siano stati già adempiuti da soggetti terzi «qualificati» (quali, ad esempio, le banche), che rilasciano a tal fine un'idonea attestazione.
  Ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 169 del 2012, mediante modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ha incluso i confidi tra i soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela. È stato inoltre allineato l'impianto sanzionatorio previsto dagli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 del 2007 alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010.
  Tanto sul versante degli adempimenti per la trasparenza, quanto su quelli per il contrasto al riciclaggio, nel corso delle audizioni al Senato la Banca d'Italia ha evidenziato la necessità di mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di contenere i costi a carico dei confidi e quelle di mantenere presidi robusti a tutela della clientela e dell'integrità del sistema.
  Sempre nel corso delle audizioni al Senato, Assoconfidi ha affermato che, in attuazione di tale criterio, potrebbero essere previsti o rimodulati obblighi normativi a carico dei confidi sulla base della specificità del sistema, in modo da renderli coerenti con l'effettivo profilo di rischio e da commisurarli alla loro struttura organizzativa e operativa. Potrebbe in tal modo essere lasciata a esclusivo carico delle banche una vasta categoria di adempimenti attualmente duplicata dai confidi, come ad esempio gran parte degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, ponendo in capo ai confidi la sola previsione di segnalazione delle operazioni sospette ed il connesso obbligo di formazione, segnalazioni alla Centrale dei Rischi, trasparenza, anagrafe dei rapporti finanziari.
  Con particolare riferimento alle duplicazioni insite nelle procedure per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, esse prevedono che ciascun soggetto – banca, confidi e Fondo Centrale – svolga una autonoma valutazione del merito creditizio dell'impresa.
  Nel corso delle audizioni al Senato, Assoconfidi ha evidenziato in merito che tali procedure comportano un quadro di complessiva inefficienza dello strumento, un aggravio di funzioni per ciascun attore, nonché un allungamento dei tempi e dei costi per le imprese nell'accesso alla controgaranzia e quindi ai finanziamenti. Sarebbe opportuno rivedere tale modello, per i confidi autorizzati a certificare il merito di credito dell'impresa, adeguando al sistema dei confidi il metodo di accreditamento già in uso presso alcuni strumenti europei di controgaranzia, che sottopongono alla valutazione del merito creditizio solo il soggetto incaricato di veicolare gli interventi alle PMI, riservandosi di valutare la singola domanda unicamente nel caso di default.
  Le lettere f) e g) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi.
  Analogo criterio di delega è contenuto nella lettera c) del comma 2 della proposta di legge C. 1730.
  In merito ricorda che il principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere di vigilanza adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, è sancito dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 262 del 2005 (legge sul risparmio). Relativamente agli intermediari finanziari, tal principio è ribadito dall'articolo 108, Pag. 51comma 6, del TUB, secondo il quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri osservando criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
  In tale ambito segnala come, in sede di audizione al Senato, Rete Imprese Italia abbia affermato che i principi di proporzionalità e specificità, seppure già previsti dalle norme primarie, rischiano di essere vanificati nell'applicazione, quando ai confidi sono richiesti procedure e adempimenti inadeguati rispetto alla loro natura, nonostante l'attività del rilascio delle garanzie assuma connotazioni meno impattanti sul mercato finanziario di quella che può essere l'attività bancaria.
  Il criterio previsto dalla lettera h) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale.
  Analogo criterio di delega è contenuto nella lettera b) del comma 2 della proposta di legge C. 1730.
  Nel corso delle audizioni al Senato, Rete Imprese Italia ha evidenziato come il carattere accessorio della garanzia sia comprovato, tra l'altro, dal fatto che oggi una parte consistente delle garanzie deliberate dai confidi non viene tradotta in effettivi finanziamenti da parte del sistema bancario, il che determina una riduzione della redditività delle operazioni e un aumento dei relativi costi operativi, traslati, da ultimo, sulle imprese.
  Nel medesimo ambito Assoconfidi ha segnalato come una particolare declinazione dell'accessorietà della garanzia potrebbe derivare dal riconoscimento al confidi di uno specifico diritto di privilegio speciale in relazione alla quota di finanziamento da questo garantita. Tale diritto assicurerebbe la possibilità, in caso di escussione della garanzia da parte della banca, di rivalersi su beni mobili non iscritti in pubblici registri e posti a garanzia del finanziamento bancario. Tale privilegio, da stabilire contrattualmente con le banche, nonostante risulti postergato rispetto a quello bancario, garantirebbe al confidi un grado di solvibilità superiore rispetto ai creditori chirografari.
  La lettera l) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 prevede di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  Nel corso delle audizioni al Senato è stata evidenziata l'opportunità di istituire una banca dati nazionale per censire i programmi (statali, regionali, del sistema camerale, del FEI, di altri sponsor) e misurarne l'impatto sui beneficiari finali.
  In aggiunta ai criteri di delega finora illustrati, segnala come la proposta di legge C. 1730 preveda i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   l'introduzione di adeguati requisiti regolamentari per la gestione societaria dei confidi (lettera e);
   l'adeguamento dei requisiti di vigilanza rispetto all'operatività dei confidi (lettera f);
   la previsione di maggiori poteri operativi per i confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo (lettera g);
   la semplificazione della struttura organizzativa, mantenendo la separazione e l'indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo (lettera h);
   l'introduzione di adeguati termini per l'adeguamento ai nuovi requisiti normativi (lettera i);
   l'esclusione della duplicazione di adempimenti, con riferimento alle richieste di requisiti nell'ambito di processi operativi e organizzativi, alle segnalazioni alla centrale rischi e agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (lettere l), m) e q);Pag. 52
   la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei confidi (lettera n);
   l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari (lettera o);
   l'applicazione dei princìpi di proporzionalità da parte dell'organismo di vigilanza nell'ambito dell'attività relativa alla gestione dell'elenco dei confidi (lettera p);
   la permanenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi (lettera r).

  Illustra quindi il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3209 e i commi 3 e 4 dell'articolo unico della proposta di legge C. 1730, i quali recano le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.
  In particolare viene stabilito che gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica, devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. La proposta di legge C. 3209 prevede che le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.
  Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione (10 giorni nella proposta di legge C. 1730). Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
  L'ultimo periodo del comma 2 della proposta di legge C. 3209 prevede, inoltre, che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla delega.
  Illustra quindi il comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3209, il quale contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009) la quale prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Illustra quindi la proposta di legge C. 1121 Pagano la quale, come accennato in precedenza, reca misure puntuali di rafforzamento, semplificazione e patrimonializzazione dell'intero settore dei confidi, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo di sostegno alle imprese, ed in particolare alle PMI, per le quali i confidi sono interlocutori privilegiati.
  In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, vale a dire la norma istitutiva dei confidi, consentendo, in primo luogo, la costituzione di confidi il cui ambito di intervento sia limitato ad un solo settore economico e sociale. In tale ambito i confidi possono prestare garanzie fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara per l'attribuzione di appalti pubblici.Pag. 53
  Sono quindi inseriti – nel medesimo articolo 13 – i nuovi commi 2-bis e 2-ter. Ai sensi del nuovo comma 2-bis, i confidi possono intervenire nel settore del microcredito, mentre il nuovo comma 2-ter, riproponendo una disposizione temporanea contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi per rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale modifica l'articolo 112 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo che le disposizioni sulla vigilanza nei confronti dei confidi maggiori siano emanate dalla Banca d'Italia previa indicazione di criteri di riferimento da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Viene chiarito inoltre che l'intervento del CICR in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti riguarda sia i confidi maggiori sia quelli minori.
  L'articolo 3 introduce all'articolo 46 del TUB il riconoscimento di un privilegio speciale di natura convenzionale su beni mobili non iscritti in pubblici registri a favore dei confidi minori nei confronti delle imprese socie o consorziate in caso di escussione della garanzia da parte della banca. Tale previsione consente di valorizzare il credito assistito dalla garanzia dei confidi fornendo ad esso una precedenza nella graduatoria dei creditori.
  L'articolo 4 prevede l'estensione della partecipazione di imprese di grandi dimensioni e di enti pubblici e privati al patrimonio dei confidi.
  Illustra infine l'articolo 5, il quale consente l'accesso delle fondazioni bancarie al finanziamento dei confidi, mentre con l'articolo 6 si prevede che la Cassa depositi e prestiti possa compiere anche a favore dei confidi le operazioni di finanziamento per finalità di sostegno dell'economia, comprese quelle relative all'assunzione di capitale di rischio.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che l'interrogazione 5-08268 Sottanelli è stata sottoscritta anche dalla deputata Galgano.

5-08268 Sottanelli: Modalità e tempi di consegna della documentazione richiesta dagli obbligazionisti subordinati e dagli azionisti delle banche oggetto di risoluzione.

  Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sulla base delle informazioni acquisite dalla Banca d'Italia tramite il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.Pag. 54
  Rileva inoltre come sia di tutta evidenza il diverso valore giuridico della sottoscrizione, da parte degli azionisti o obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione, di una ricevuta relativa all'avvenuta consegna, da parte delle «banche ponte», della documentazione richiesta da tali soggetti e della nota di accompagnamento, predisposta dalla banca, con la quale vengono chiariti natura e termini dei rapporti tra la banca stessa e l'azionista o obbligazionista delle banche poste in risoluzione, rispetto alla sottoscrizione della nota stessa, che potrebbe essere interpretata quale manifestazione dell'accettazione delle clausole contenute nella medesima nota. Nel ritenere quindi che, ove richiesta dagli istituti ponte, come sostenuto nell'interrogazione, tale sottoscrizione sarebbe certamente non conforme alla normativa in materia, rileva inoltre come essa non potrebbe neanche avere alcuna utilità ai fini del chiarimento dei predetti rapporti tra banca e cliente, posto che la disciplina regola già, in modo chiaro e compiuto, tali rapporti.
  Alla luce di tali premesse, il Governo si riserva di intervenire presso gli amministratori delle nuove banche, al fine di ottenere chiarimenti circa la prassi seguita in occasione della consegna della documentazione richiesta dai titolari di azioni o obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione.

  Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, ribadisce la necessità, prospettata dall'interrogazione, di un intervento efficace e tempestivo dell'Esecutivo al fine di porre fine alla situazione, molto grave, creatasi in danno degli azionisti o obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte alla procedura di risoluzione. In particolare ritiene indispensabile che il Governo verifichi al più presto se la consegna della documentazione richiesta dai predetti azionisti o obbligazionisti viene effettuata entro i termini di legge, appurando altresì se, in occasione di tale richiesta, gli istituti bancari subentrati nei rapporti con azionisti e obbligazionisti impongono ai clienti la sottoscrizione di documentazione predisposta dagli istituti stessi.

5-08269 Causi: Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti newslot.

  Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Michele PELILLO (PD) ringrazia il Viceministro per la chiara risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

5-08270 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione dei termini di decadenza alle richieste di rimborso di crediti d'imposta.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08271 Paglia: Ritardo nella determinazione dei criteri relativi ai rimborsi in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte a risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO entrando subito nel tema, affrontato dall'interrogazione, relativo al meccanismo di ristoro degli investitori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche oggetto delle procedure di risoluzione decise dalla Banca d'Italia, ricorda che la legge di stabilità 2016, ai commi da 855 a 861 dell'articolo 1, è intervenuta Pag. 55sulla materia istituendo un fondo di solidarietà in favore di tali investitori; limitando l'accesso al fondo medesimo ai soli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti; affermando la possibilità di ricorrere al riguardo a procedure che possono essere in tutto o in parte di natura arbitrale e, in tale ultimo caso, subordinando la corresponsione delle prestazioni da parte del fondo all'accertamento, in capo alla banca, della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza prevista dalla normativa. In tale contesto rileva come la denominazione «fondo di solidarietà», la definizione della platea (rappresentata sostanzialmente da persone fisiche) che possono accedere al fondo e, soprattutto, la condizione per fruire effettivamente delle prestazioni del fondo medesimo, costituita dall'accertamento, da parte dell'arbitro, della violazione, da parte della banca emittente i titoli, degli obblighi di trasparenza, diligenza, correttezza e informazione, definisce requisiti molto stringenti per l'accesso al fondo.
  Le ragioni per le quali sono state stabilite in tale materia maglie tanto strette non derivano dalla volontà del Governo di limitare a 100 milioni la dotazione del fondo, alimentato dalle banche italiane, né dalla sottovalutazione dei rischi connessi al diffondersi della preoccupazione e dell'incertezza presso altri investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle altre banche italiane. Il motivo di tali condizioni molto selettive risiede invece nella rigida interpretazione sia delle nuove regole europee in materia di unione bancaria, sia delle regole già vigenti in materia di aiuti di Stato. Sottolinea infatti come i tentativi, effettuati dal Governo, di ottenere una deroga a tali regole, argomentati sottolineando la novità delle norme contenute nella direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione degli enti creditizi, non vennero accolti dalle istituzioni europee; in tale contesto non sarebbe stato certamente interesse del Paese, né degli stessi investitori coinvolti, forzare la mano con soluzioni unilaterali che avrebbero rischiato di incrementare ulteriormente l'incertezza e la confusione in materia. Rileva, peraltro, come, nonostante tale iniziale contrarietà delle istituzioni dell'Unione europea, il Governo abbia continuato la sua azione in tale direzione, convinto delle proprie buone ragioni.
  Pertanto, mentre si procedeva alla predisposizione delle bozze dei decreti ministeriali e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle citate disposizioni della legge di stabilità 2016 relative al meccanismo di ristoro dei titolari di obbligazioni subordinate delle banche poste in risoluzione, l'Esecutivo ha continuato nella sua interlocuzione con la Commissione europea e con gli altri organismi comunitari, al fine di convincere tecnici e politici circa la bontà delle proprie ragioni. In tale interlocuzione il Governo italiano ha espresso piena consapevolezza delle nuove regole in materia di risoluzione e piena volontà di rispettarle, fino a quando non si riterrà di cambiarle. Inoltre il Governo ha dichiarato che eventuali e più ampie condizioni di accesso al meccanismo di ristoro, qualora convenute, dovranno essere considerate assolutamente eccezionali e non costituire precedente, ribadendo tuttavia la proposta di definire consensualmente una più agevole via di accesso al ristoro medesimo, in considerazione del fatto che si tratta della prima attuazione del nuovo meccanismo di risoluzione. Rileva come, a fronte di tali argomentazioni, si sia evidenziata una disponibilità al dialogo in sede europea e come, per tale motivo, pur essendo stati predisposti gli schemi di decreto attuativi, l'Esecutivo abbia preferito soprassedere alla loro emanazione, attendendo l'esito del promettente confronto in corso in ambito europeo. Evidenzia come tale confronto si sia fatto più ravvicinato ed aperto ad un esito positivo proprio nelle scorse settimane, forse anche sotto l'influenza di un clima europeo nel quale la politica, pur facendosi assistere dalle istanze tecniche, mantiene una propria autonomia decisionale. In tale contesto ritiene che qualora, nel peggiore dei casi, tale ipotesi di esito Pag. 56favorevole dovesse dimostrarsi infondata, come peraltro non crede possa accadere, il Governo potrebbe facilmente recuperare i pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei termini di legge previsti per l'emanazione dei predetti decreti attuativi, mentre, qualora il confronto avesse esito positivo, sarà certamente valsa la pena di sopportare le critiche rivolte in questi giorni all'Esecutivo a causa di tale ritardo.
  Rileva quindi come, qualora l'accesso al fondo dovesse diventare più agevole, magari con un'importante componente di automaticità, sarebbe necessario adeguare la dotazione del fondo stesso, evidenziando peraltro come il Governo non intenda farsi frenare da tale esigenza, non ritenendo di smentire in tal modo le sue stesse affermazioni, secondo le quali le dimensioni del fondo non costituiscono un problema.
  Auspica pertanto che non sia più necessario emanare i provvedimenti attuativi previsti dall'attuale disciplina del fondo, i quali potrebbero essere superati da un ulteriore intervento legislativo che modifichi la disciplina del fondo nel senso di ampliare le maglie per l'accesso al fondo stesso.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il Viceministro per la cortesia della risposta, si dichiara tuttavia non pienamente soddisfatto, in quanto manca una definizione precisa della questione posta dall'interrogazione.

5-08330 Busin: Introduzione del divieto di pignoramento sui conti correnti di importo pari o inferiore a 100.000 euro nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta del Viceministro, la quale evidenzia la posizione di totale chiusura del Governo nei confronti del tema posto dalla sua interrogazione.

5-08331 Sandra Savino: Aggiornamento delle informazioni e della documentazione presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativamente alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore di partiti politici.

  Sestino GIACOMONI (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Sestino GIACOMONI (FI-PdL), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, auspica che il Governo realizzi tempestivamente una campagna di comunicazione istituzionale volta a rendere note ai cittadini le finalità e le modalità applicative del meccanismo della destinazione del 2 per mille ai partiti politici. Ritiene infatti che, anche alla luce dell'evoluzione della normativa sull'abrogazione del finanziamento ai partiti, tale strumento possa essere estremamente utile a garantire il sostegno finanziario delle formazioni politiche, in un quadro di piena chiarezza e trasparenza.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

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