CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 31 marzo 2016.

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».

  L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

  Michele BORDO, presidente e relatore, avverte innanzitutto di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo articolo aggiuntivo, volto a delegare il Governo all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di una Decisione quadro mai recepita, ma che deve ora essere attuata nell'ordinamento italiano. Ricorda infatti che, a partire dal 1o dicembre 2014, la mancata attuazione da parte degli Stati membri di decisioni quadro può essere contestata dalla Commissione Pag. 106europea mediante l'apertura di una procedura di infrazione, rendendone così obbligatorio il recepimento.
  In particolare, l'articolo aggiuntivo delega il Governo adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI. I principi e criteri direttivi riguardano le fattispecie di reato (numeri 1), 2) e 3)) e le relative sanzioni (numeri 4) e 5)). In particolare, si prevede di sanzionare chiunque prometta, offra o dia, denaro o altra utilità a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Parimenti, le sanzioni colpiscono chi nell'esercizio di funzioni dirigenziali o direttive sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, come anche chi istiga a tali condotte. Sullo schema di decreto legislativo – dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, secondo le disposizioni della legge n. 234 del 2012.
  L'emendamento – che è in distribuzione e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato) – sarà trasmesso alla Commissione Giustizia per il prescritto parere.
  Avverte inoltre che l'onorevole Rampi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 14.021 e ha altresì ritirato la sua firma dall'articolo aggiuntivo 14.032 Bonomo.
  Segnala infine di aver ricevuto dall'onorevole Gianluca Pini un ricorso avverso il giudizio di inammissibilità espresso nella seduta dello scorso 23 marzo relativamente a due articoli aggiuntivi da questi presentati al disegno di legge di delegazione europea per il 2015 (C. 3540).
  Si tratta, in particolare dell'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, – che interviene in materia di protezione antincendio degli alberghi esistenti di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 – e dell'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, in materia di concessioni demaniali marittime.
  Ha ritenuto inammissibili tali proposte emendative, in quanto volte a modificare la normativa vigente con riferimento, rispettivamente, ad una Raccomandazione (che peraltro non prevede obblighi di recepimento) e a una direttiva europea, già recepite nell'ordinamento nazionale.
  Ricorda in proposito che il contenuto tipico della Legge di delegazione europea – come definito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – consente, alla lettera a), esclusivamente l'inserimento delle disposizioni di delega legislativa volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Rimane quindi espressamente esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei.
  Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, rileva che la richiamata «Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti» (86/666/CEE)» è stata già attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dell'interno, che fissava la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
  Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, segnala che la materia delle concessioni demaniali marittime è già disciplinata nell'ordinamento interno dal Codice della navigazione (articoli 36 e 37), che ha nel tempo subito diverse modifiche, anche per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi), già recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).Pag. 107
  Né si può ritenere che il richiamo fatto dall'on. Pini alla pronuncia dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea sulle disposizioni in materia di proroga automatica della durata delle concessioni possa giustificare l'inserimento della disposizione nella legge di delegazione, trattandosi di una pronuncia nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, peraltro non ancora concluso. In base al già richiamato articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, oggetto del provvedimento possono essere infatti, ai sensi della lettera b), unicamente disposizioni di delega modificative di disposizioni vigenti volte ad adeguare la normativa italiana a pareri motivati della Commissione europea ex articolo 258 TFUE o a sentenze di condanna della Corte di Giustizia per inadempimento ex articolo 260 TFUE.
  Alla luce di tali indicazioni conferma quindi il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 14.027 Pini, Bossi, e 14.030 Pini.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

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