CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 31 marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 3584 Nizzi e n. 3630 Iori).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Pag. 97

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, rispettivamente in data 14 marzo 2016 e 21 marzo 2016, la proposta di legge C. 3584, d'iniziativa dei deputati Nizzi ed altri, recante: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», e la proposta di legge C. 3630 d'iniziativa dei deputati Iori ed altri, recante: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive anticipate di trattamento».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari».
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA).
(Svolgimento e conclusione).

  Daniela SBROLLINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Carlo PETRINI, responsabile dell'Unità di bioetica dell'Istituto superiore di sanità, Antonio CORCIONE, presidente della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, Alberto GIANNINI, componente del gruppo studio di bioetica della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, e Paolo ARBARELLO, presidente della Società italiana di medicina legale e della assicurazioni, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Matteo MANTERO (M5S) ed Elena CARNEVALI (PD).

  Alberto GIANNINI, componente del gruppo studio di bioetica della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, Paolo ARBARELLO, presidente della Società italiana di medicina legale e della assicurazioni, e Carlo PETRINI, responsabile dell'Unità di bioetica dell'Istituto superiore di sanità, intervengono in replica.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

Pag. 98

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la deliberazione di rilievi, ai sensi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sullo schema di decreto legislativo in titolo (Atto n. 283).
  Fa presente che l'VIII Commissione esprimerà il parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto mercoledì 6 aprile; pertanto, la Commissione delibererà i rilievi di competenza martedì 5 aprile.
  Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Miotto, per lo svolgimento della relazione.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, prima di entrare nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto volte ad incidere su materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva, in termini generali, che si tratta di uno schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 11 del 2016, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Evidenzia che lo schema di decreto in esame condensa in unico provvedimento le finalità legate al recepimento delle direttive e al riordino della normativa vigente. Il termine per l'adozione del provvedimento è il 18 aprile 2016.
  Fa presente che si tratta di un provvedimento di notevole complessità, che contiene 219 articoli e 25 allegati.
  Lo schema di decreto, secondo quanto prevede la legge delega, provvede all'abrogazione del decreto legislativo 1 n. 63 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici, e del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010). In luogo della disciplina regolamentare, infatti, la legge delega prevede l'emanazione di linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
  Per quanto attiene alle norme riferibili a materie di competenza della XII Commissione, segnalano in particolare gli articoli 140, 142, 143 e 144 che recano le norme applicabili per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici dei settori speciali e ordinari, i cui codici di riferimento (CVP) sono elencati nell'Allegato IX allo schema di decreto. L'Allegato IX riproduce quanto contenuto nell'Allegato XIV della direttiva n. 24 del 2014, nell'Allegato XVII della direttiva n. 25 del 2014 e nell'Allegato IV della direttiva n. 23 del 2014. Per i settori ordinari, il Capo I del Titolo III della direttiva n. 24 del 2014 prevede una normativa speciale per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato XIV, consentendo una discrezionalità in capo agli Stati membri per quanto riguarda le procedure di affidamento e di aggiudicazione. In particolare, nella direttiva n. 24 del 2014, per i settori ordinari, gli appalti per i servizi sociali e altri servizi specifici sono disciplinati dagli articoli da 74 a 77 recanti le modalità di aggiudicazione, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, i principi per l'aggiudicazione degli appalti e gli appalti riservati per determinati servizi. La normativa europea citata si applica a tali appalti di servizi quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia Pag. 99comunitaria pari o superiore a 750.000 euro, nei settori ordinari, e a 1.000.000 di euro nei settori speciali (corrispondenti alle soglie indicate dall'articolo 35 del presente schema di decreto). Nel Codice dei contratti pubblici gli appalti di tali servizi sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 e dai relativi allegati II A e II B, e si prevede che si applichi a tali appalti l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), e l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), senza prevedere una disciplina speciale. In particolare, l'articolo 21 stabilisce che gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.
  Entrando nel dettaglio, gli articoli 140 e 142 prevedono, rispettivamente, per i settori speciali e ordinari, determinate modalità per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, mediante avvisi e bandi (commi 1). Tali modalità non si applicano nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione e, in caso di appalti pari o superiori alle due soglie previste all'articolo 35, per cui vengono previsti i modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione (comma 2 dell'articolo 140, e commi 2 e 4 dell'articolo 142).
  In relazione agli affidamenti di servizi sociali l'attuale formulazione lascia adito a dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile, che è opportuno chiarire. Stante la previsione dell'articolo 76 della direttiva, la materia in questione potrebbe essere demandata alle regioni a norma dell'articolo 2 della bozza di decreto. Inoltre, andrebbe previsto il collegamento con le procedure di affidamento di cui alla legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000. È opportuno pertanto inserire un articolo aggiuntivo sulle procedure applicabili e sui principi di aggiudicazione dei servizi sociali, la cui specificità è stata valorizzata dal legislatore comunitario. L'articolo 143, comma 1, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. La norma prevede, in particolare, i requisiti che devono essere posseduti da tali enti al fine di essere affidatari di contratti in tali settori (comma 2) e, al fine di assicurare continuità e efficacia del servizio, impone il limite minimo di durata contrattuale pari al triennio (comma 3).
  L'articolo 144 disciplina il servizio di ristorazione, ritenuto secondo quanto stabilito dall'allegato XIV della direttiva n. 24 del 2014 «servizio specifico», al quale le norme comunitarie sono applicabili, soltanto per i contratti di importo pari o superiori a euro 750.000, per i settori ordinari, e che viene affidato esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del presente schema. La lettera d) della legge delega prevede una specifica disciplina per il settore dei servizi sostitutivi di mensa e dispone, in particolare, che l'affidamento di tali servizi avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dalla lettera gg) della legge delega come, conseguentemente, previsto dall'articolo 95, comma 3 del presente schema di decreto. I servizi di mensa sono inclusi tra i servizi specifici di cui all'Allegato XIV della direttiva n. 24 a cui si applica, ai fini dell'aggiudicazione, la disciplina del Capo I del Titolo III quando il loro valore è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 (750.000 euro) della medesima direttiva. La disciplina dei servizi sostitutivi di mensa nella normativa vigente è contenuta nell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti), che ha sostituito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005.
  Aggiunge, poi, che l'articolo 95, comma 3, del presente schema prevede che «sono Pag. 100aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2» che precisa che sono servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Inoltre, appare opportuno precisare al comma 3, dell'articolo 95, lettera a), che il criterio di applicare l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi sociali, opera anche sotto la soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), ovvero sotto 750.000 euro.
  Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica, l'articolo 144, comma 1 dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di green economy. In tale ambito, l'articolo 144 specifica che vengono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge n. 104 del 2013, e di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015.
  Il citato articolo 4, comma 5-quater, stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano specificatamente l'inserimento dei suddetti aspetti nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età.
  L'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015, consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 144, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione delle linee guida le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto. È inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto, che deve essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro (comma 3). Come previsto al comma 5 dell'articolo 144, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
  In relazione alle concessioni di servizi sociali, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione. Come previsto dalla direttiva n. 23 del 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione all'articolo 19 (servizi sociali e altri servizi specifici), andrebbe previsto che le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici sono soggette agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3 e dagli articoli 32, 46 e 47, in relazione all'obbligo di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione e agli avvisi di aggiudicazione.
  Fa presente che un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 112 dello schema di decreto prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie Pag. 101di cittadini svantaggiati. La norma, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva n. 24 del 2014 e in coerenza con il criterio di cui alla lettera c) della legge delega, prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti (comma 1): di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.
  L'articolo 112, comma 3, specifica in particolare che la menzione della presente disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali.
  Il comma 2 dell'articolo 112 definisce inoltre i soggetti considerati disabili in base a specifiche norme, richiamando nel testo, esplicitamente, le categorie previste ai quali si applica la medesima disposizione. L'articolo 20 della direttiva n. 24 del 2014 prevede che gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al medesimo articolo 20.
  Segnala che l'articolo 112 chiarisce un tema oggetto di lungo contenzioso fra le situazioni di svantaggio già previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e le situazioni di più ampio disagio sociale ed economico contenute nel regolamento CE 800/2008. Il testo proposto ha incontrato larga condivisione in sede di audizioni.
  In materia di clausole sociali, riveste inoltre particolare interesse l'articolo 50, che disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi. Si ricorda che le clausole sociali sono oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ddd), fff) e ggg) della legge n. 11 del 2016. In particolare, si stabilisce: la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal provvedimento prevedano (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compatibilmente con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (comma 1); l'obbligo, negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), per i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (il quale stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) (comma 2). Infine (comma 3), le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali devono darne comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro 30 giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.Pag. 102
  Nel merito, osserva che la «possibilità» prevista dal comma 1 individua un impegno troppo blando e pertanto propongo che in analogia con quanto previsto dal comma 2, venga espunta la «possibilità» prevedendo l'obbligo a prevedere nel bando le clausole sociali di riassorbimento occupazionale.
  Aggiunge, inoltre, che non appare nel testo dell'articolo la funzione premiale che per le clausole sociali era prevista nella legge delega e, pertanto, appare opportuno prevedere il criterio premiale dell'offerta, nonché valutare una eventuale premialità attribuita all'impiego di manodopera locale, già prevista nella legge delega.
  Ritiene opportuno, infine, ricordare una questione già affrontata dalla Commissione Affari sociali a proposito dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche. Lo strumento della gara è, a parere delle associazioni di pazienti più rappresentative, poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente. Tale opzione è stata valutata legittima anche da lacune sentenze della giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le altre, la sentenza 1792 del 2014 del Tar Campania).
  Reputa opportuno, al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, che si adotti l'accordo quadro multifornitore di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva UE n. 24 del 2014 e di cui all'articolo 95 comma 7 della bozza di decreto. La determinazione del prezzo fisso è demandato alla Cabina di regia sull’Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.

  Daniela SBROLLINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONE

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.