CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2016
617.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 APRILE 2016

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
C. 3199 Governo.

(Esame e rinvio).

Pag. 29

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo ALLI (AP), relatore, ricorda che la Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), firmata a Roma il 10 giugno 2014 in esame, che costituisce l'oggetto del disegno di legge di ratifica, modifica l'Allegato IV della Convenzione OCCAR. Rammenta altresì che l'OCCAR è stata istituita, al fine di dare vita ad un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti, con uno specifico accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato nel 1998.
  Evidenzia quindi che con la ratifica della relativa Convenzione da parte dei quattro Stati membri fondatori (effettuata per l'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348) l'Organizzazione ha conseguito la personalità giuridica a decorrere dal febbraio 2001.
  Osserva poi che con l'adesione all'OCCAR del Belgio nel 2003 e della Spagna nel 2005 il numero dei Paesi membri è salito a sei, e che tuttavia la membership dell'Organizzazione conta complessivamente dodici Stati in quanto Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Turchia partecipano a uno o più programmi pur senza essere Stati membri.
  Pone in rilievo in particolare che l'articolo 39 della Convenzione OCCAR riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione conferendole l'autorità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili ed avviare procedimenti legali. Tali poteri sono esercitati dal Consiglio di sorveglianza, l'organo decisionale più elevato dell'OCCAR composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Sottolinea quindi che il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio istituisce al proprio interno e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione e che le riunioni del Consiglio di sorveglianza si tengono almeno due volte l'anno.
  Rileva inoltre che l'obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.
  Ricorda quindi che attualmente sono in corso 11 programmi, tra i quali sei vedono la partecipazione italiana: si tratta dell'ESSOR (European Secure SOftware defined Radio) finalizzato principalmente a fornire l'architettura del Software Defined Radio (SDR) per scopi militari (con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia); delle fregate multiruolo FREMM (insieme con la Francia); del FSAF – PAAMS, sistema anti missile Surface-to-Air (con Regno Unito e Francia); del LSS (Logistic Support Ship), programma italiano per la realizzazione di una nave di supporto caratterizzata da extraordinary capacity e da alto grado di flessibilità a costi contenuti; del MUSIS – FA (MUltinational Space based Imaging System), ancora in fase preliminare (con la Francia); del PPA (Pattugliatori Polivalenti d'Altura), programma italiano.
  Nota anche che con riferimento al contenuto della Decisione all'esame, essa modifica l'Allegato IV alla Convenzione OCCAR, il quale riguarda il processo decisionale.
  Rammenta ancora che la Convenzione dispone, in linea generale, che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per le decisioni sulle materie indicate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto e che, inoltre, per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a piani di cooperazione ai quali non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione Pag. 30prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.
  Evidenzia quindi che la ratio della modifica concordata dai sei Stati membri a livello di Consiglio di sorveglianza è finalizzata anche ad agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione (come accennato si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Turchia). Dall'ampliamento della membership, infatti, deriverà la riduzione della spesa annua a carico di ogni Stato membro per la partecipazione al Bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn.
  Osserva inoltre che le tre modifiche incidono tutte sul paragrafo 1, lettera (a) che enumera le decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata estendendone l'applicazione a tre nuove fattispecie.
  Pone in rilievo poi che la definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari», e che attualmente dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto ed osserva ancora che la prima modifica, introducendo il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata anche l’»assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri».
  Evidenzia altresì che la seconda modifica, include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la «conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione». Ricorda in proposito che il capitolo X, articoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevede la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza.
  Rileva inoltre che la terza modifica amplia il punto che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione esecutiva dell'OCCAR. Il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore è resa necessaria dalla circostanza che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, è il Vicedirettore a sostituirlo.
  Nota poi che con la quarta modifica, infine, viene sostituito il testo del paragrafo 5 dell'Allegato IV; in virtù della nuova formulazione della disposizione l'Allegato stesso potrà «essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale».
  Conclude auspicando una celere conclusione dell’iter di approvazione di questo disegno di legge: le modifiche introdotte dall'Accordo infatti consentiranno l'accesso di altri Stati all'OCCAR, determinando potenzialmente per gli attuali sei Stati membri un risparmio delle spese di partecipazione al Bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale che attualmente ammontano, per il nostro Paese, così come per gli altri tre Stati fondatori (Regno Unito, Francia e Germania) a circa 1,7 milioni di euro annui.

  Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
C. 3529 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, osserva che questo Accordo è, al pari di altre intese già esaminate dalla Commissione esteri, sostanzialmente modulato sul Tax Information Exchange Agreements (TIEA) predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale: intese di questo tipo sono state sottoscritte dal Governo di Bermuda con quelli di altri Stati membri dell'Unione europea quali Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Portogallo.
  Evidenzia che si tratta di un'intesa in linea con gli orientamenti proposti e condivisi dal nostro Paese nelle diverse sedi internazionali – dal G20 all'Unione europea – in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.
  Rimarca che l'Accordo, pertanto, detta una serie di disposizioni volte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.
  Rileva che, da parte italiana, la conclusione dell'Accordo in questione è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto esso può formare una delle premesse per iscrivere la Parte estera contraente nelle white list da emanare ai sensi della legge finanziaria per l'anno 2008 che, all'articolo 1, comma 83, ha novellato il Testo unico delle imposte sui redditi, delineando una nuova e più stringente disciplina contro l'elusione fiscale.
  Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte indicate all'articolo 3, che per il nostro Paese sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata. All'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo e pone in evidenza che particolare rilievo assume l'articolo 5, redatto secondo il richiamato modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Osserva inoltre che nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, mentre le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o potrebbe consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.
  Rimarca altresì che le Parti contraenti s'impegnano, in base all'articolo 10, ad adottare gli interventi normativi necessari per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. Qualora sorgano Pag. 32controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.
  Osserva ancora che all'articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.
  Infine, l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.
  Rileva inoltre che la relazione tecnica non evidenzia nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato: al contempo evidenzia «un potenziale recupero di gettito» che però prudenzialmente non viene stimato.
  Conclude auspicando una celere approvazione del provvedimento in titolo, che rappresenta un significativo passo in avanti per aggredire il nodo dell'evasione e dell'elusione fiscale nei paradisi fiscali.

  Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
C. 3530 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PORTA (PD), relatore, evidenzia che la Convenzione italo-panamense contro le doppie imposizioni sul reddito, analogamente ad altre intese bilaterali già esaminate dalla Commissione Affari esteri, può costituire un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense, ponendoli in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.
  Sottolinea quindi che le norme convenzionali sono modulate sulla base degli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.
  Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo, osserva che per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Evidenzia quindi che in merito al concetto di «residente di uno Stato contraente», in relazione alle persone diverse dalle persone fisiche (articolo 4, paragrafo 3), è stato previsto il riferimento al principio della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai princìpi della legislazione fiscale italiana.
  Rileva altresì che, in materia di stabile organizzazione, le disposizioni della Convenzione sono sostanzialmente corrispondenti al modello dell'OCSE e all'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, unitamente a limitate varianti corrispondenti al modello delle Nazioni Unite relative a specifiche esigenze espresse da parte panamense.
  Osserva inoltre che la tassazione dei redditi immobiliari, in base al modello dell'OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; Pag. 33in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
  Evidenzia ancora il particolare rilievo che assumono le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 che disciplinano le altre categorie di redditi di maggior interesse: dividendi, interessi e canoni.
  Pone poi in rilievo che, con riferimento alla disciplina dei dividendi, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata stabilita un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento per partecipazioni societarie uguali o superiori al 25 per cento, ovvero del 10 per cento per gli altri casi; analogamente, il paragrafo 7 prevede l'applicazione di una branch tax addizionale, nello Stato dove si trova la stabile organizzazione, sugli utili imponibili in base al paragrafo 1 dell'articolo 7; tale branch tax addizionale non potrà in ogni caso superare il 5 per cento degli utili.
  Osserva ancora che in materia di interessi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata concordata un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento nel caso il beneficiario di tali redditi sia un istituto bancario e del 10 per cento per i restanti casi.
  Rileva poi che anche in materia di canoni, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è prevista un'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte, del 10 per cento.
  Ricorda quindi che l'articolo 13 in materia di utili di capitale corrisponde agli standard dell'OCSE, e che al punto 5 del Protocollo aggiuntivo è stata inoltre introdotta una disposizione antielusiva riguardante l'alienazione di quote azionarie.
  Quanto al metodo per evitare le doppie imposizioni, osserva che anche in questo Trattato internazionale è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Panama nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  Pone in risalto quindi che uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 25 e le disposizioni contenute al punto 6 del Protocollo aggiuntivo in tema di scambio di informazioni; l'accordo raggiunto a tale riguardo riflette interamente i più recenti standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, cosicché può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale. Da parte panamense, l'accordo raggiunto sullo scambio di informazioni riflette un nuovo orientamento della controparte.
  Osserva quindi che, sempre in un'ottica di contrasto di manovre elusive, è stata concordata l'introduzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale (articolo 28, in materia di limitazione dei benefici).
  Nota inoltre che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono pari a 380.000 euro, imputabili ad una diminuzione del gettito per interessi, dividendi e canoni.
  Raccomanda infine una rapida approvazione del disegno legge di ratifica in titolo, che si affiancherà all'Accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti, già entrato in vigore, e che consoliderà il quadro giuridico che disciplina l'intensa cooperazione economica tra Italia e Panama.

  Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che il relatore, onorevole Manciulli ha presentato conseguentemente un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore, illustra l'emendamento 3.1 da lui presentato.

  Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manciulli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Censore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Pag. 35Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive ha comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.
  Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Fa presente che la relatrice, onorevole Zampa ha presentato conseguentemente un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, illustra l'emendamento 3.1 da lei presentato (vedi allegato 2).

  Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 30 marzo 2016.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1o aprile 2015.
C. 3329-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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