CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2016
616.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.15.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, trasmesso dal Senato, è un provvedimento atteso da tempo, avendo per oggetto la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51, con le successive modificazioni e integrazioni, che stabiliva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria che si sarebbe dovuto completare entro il termine quinquennale, decorrente dalla data in cui acquistavano efficacia le disposizioni del predetto decreto legislativo e, quindi, in scadenza il 2 giugno 2004. Tale scadenza iniziale è stata, successivamente, prorogata al 31 maggio del 2016 dalla legge di stabilità 2016.
  Segnala che l'intervento normativo ha l'obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Si prevede, quindi, una disciplina omogenea relativamente alle modalità di accesso, alla durata dell'incarico, al tirocinio, alla necessità di conferma periodica, alla responsabilità disciplinare, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto Pag. 10all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e dei criteri di liquidazione dei compensi.
  Ritiene che si tratta di una riforma di fondamentale importanza non solo per la magistratura onoraria, ma per la giustizia intesa nel suo complesso, considerato il fondamentale apporto all'intero sistema-giustizia che questo importante settore della magistratura può assicurare. A tale proposito, segnala che i magistrati onorari in servizio al 26 novembre 2015 ammontano a 5722 unità.
  Rammenta che la delega mira a semplificare e razionalizzare la disciplina della magistratura onoraria non solo attraverso la predisposizione di uno statuto unico, ma anche – anzi, specialmente – l'aumento della professionalità dei magistrati onorari mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti all'accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare, valorizzando la figura del magistrato onorario, mediante una definizione delle sue funzioni che tiene conto della nuova possibilità di impiego nell'ufficio per il processo.
  Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge, fa presente che il principio cardine è dato dalla predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a: modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, necessità di conferma periodica, responsabilità disciplinare, modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, formazione e criteri di liquidazione dei compensi. Viene riorganizzato l'ufficio del giudice di pace e ampliata la sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
  Fa presente che sono rideterminati il ruolo e le funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate «ufficio per il processo».
  Avverte che, nel passare ad esaminare i principi e criteri direttivi di delega, si soffermerà su quelli che si possono considerare qualificanti della riforma. Il primo consiste nell'inserimento degli attuali giudici onorari di tribunale nell'ufficio del giudice di pace e nell'ampliamento delle competenze. È stabilito il principio che i giudici onorari inseriti nell'ufficio del giudice di pace possano svolgere con pienezza funzioni giurisdizionali nell'ambito del proprio ufficio. L'intervento è diretto ad estendere, nel settore civile, la competenza per materia dell'ufficio del giudice di pace e ad ampliare i casi di decisione secondo equità entro il limite di valore fissato in euro 2500. I giudici onorari potranno altresì essere inseriti, dal Presidente del tribunale, mediante applicazione da parte del presidente del tribunale, nella struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», al fine di coadiuvare i giudici professionali di tribunale nello svolgimento delle proprie funzioni. Tale attività di supporto potrà consistere, esemplificativamente, Pag. 11nello studio dei casi, nell'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e nella predisposizione di minute dei provvedimenti. La riforma riguarda inoltre la figura del vice procuratore onorario, inserito nella struttura organizzativa analoga all'ufficio per il processo e costituita presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Anche a costoro sarà attribuito in via principale il compito di coadiuvare i magistrati requirenti professionali nelle attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte di questi ultimi.
  Per quanto attiene all'accesso ed alla formazione, segnala che la delega demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare i requisiti richiesti per l'accesso alla magistratura onoraria; indicando i principali titoli preferenziali. Per consentire una piena semplificazione della procedura di selezione dei magistrati onorari, la competenza ad emettere il bando è attribuita al Consiglio giudiziario, anziché al consiglio superiore della Magistratura, al quale è comunque riservata ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, la competenza a deliberare sulle graduatorie trasmesse dai Consigli giudiziari. Si prevedono titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, svolgono o hanno svolto la professione di avvocato, svolgono o hanno svolto la professione di notaio o che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università. Si prevede altresì che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica. Come norma di chiusura si prevede la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza.
  Osserva che, al fine di investire nel massimo grado nella formazione della magistratura onoraria si prevede che il tirocinio per la nomina a magistrato onorario si svolga necessariamente presso un magistrato professionale. Inoltre, la formazione dei magistrati onorari si deve svolgere per l'intera durata dell'incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla scuola superiore della magistratura. I magistrati professionali devono organizzare riunioni periodiche che coinvolgano i magistrati onorari per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Si prevede la partecipazione obbligatoria dei magistrati onorari ai predetti percorsi formativi, stabilendo che costituisca una delle condizioni che devono sussistere ai fini della conferma nell'incarico.
  Fa presente che è previsto un regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da assicurare al massimo grado l'attuazione del principio della terzietà del giudice, facendo applicazione di criteri non meno rigorosi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e che comunque consentano l'esercizio di altre attività. In particolare, non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario: i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; coloro che ricoprono la carica di difensore civico; coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
  Per quanto attiene alla professione forense, rammenta che la delega prevede che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario Pag. 12del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Si prevede altresì che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Inoltre, si stabilisce che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.
  Segnala che, sempre per salvaguardare la terzietà ed autonomia del magistrato onorario, si prevede che questi non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. Si prevede che l'incarico di magistrato onorario debba avere indefettibilmente natura temporanea. La durata viene quindi fissata per un periodo non superiore a quattro anni e si prevede la possibilità di conferme per un ulteriore quadriennio, previa positiva valutazione di professionalità. Dunque la durata dell'incarico non può essere, complessivamente, superiore a 8 anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte.
  Osserva che, al fine di garantire un'adeguata formazione iniziale dei giudici onorari di pace, si prevede che costoro debbono svolgere i primi due anni necessariamente all'interno dell'ufficio per il processo: non potranno, quindi, svolgere funzioni giurisdizionali autonome né in tribunale né nell'ufficio del giudice di pace. La delega tratta anche dei doveri, della decadenza dall'incarico e della responsabilità disciplinare. I doveri dei magistrati onorari saranno individuati sulla base di quelli attualmente previsti per i magistrati professionali.
  Fa presente che, al fine di assicurare la massima efficienza dell'esercizio delle funzioni onorarie, si prevede la disciplina della revoca dell'incarico del magistrato onorario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. Quanto agli illeciti disciplinari si segue lo schema della tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinari, mutuando il regime previsto per i magistrati professionali. Dovranno prevedersi specifiche sanzioni che tengano conto della natura onoraria dell'ufficio. Il provvedimento assegna il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale, il quale provvede ai compiti di gestione del personale di magistratura e di cancelleria.
  Rammenta che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione, si dispone che il presidente del tribunale deve predisporre la tabella di organizzazione dell'ufficio e, soprattutto, provveda all'assegnazione degli affari. Per l'assolvimento di tali compiti, considerata la loro gravosità, il presidente del tribunale può avvalersi di uno o più giudici professionali (ivi inclusi, ovviamente, i presidenti di sezione). Per quanto attiene ai criteri di liquidazione delle indennità, si prevede che i compensi saranno regolati, in sede di attuazione della delega, delineando un quadro omogeneo Pag. 13e differenziandoli a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. L'indennità prevista per l'assolvimento dei compiti svolti all'interno dell'ufficio del processo è inferiore a quella che verrà stabilita per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Viene previsto che l'indennità si compone di una componente fissa e di una parte variabile, riconosciuta in caso di raggiungimento di obiettivi predeterminati dal capo dell'ufficio sulla base di criteri generali fissati dal CSM. Naturalmente il testo prevede un regime transitorio. Con riferimento alla durata dell'incarico, si ricorda che si sono susseguite numerose proroghe legislative sin dal 2007. La durata dell'incarico attualmente prevista per i giudici di pace è di 72 anni sino al 31 dicembre 2015 e di 70 anni di età a decorrere dal 31 dicembre 2016 in poi. Lo stesso vale per i GOT e i VPO. Il legislatore delegante ha fissato il limite di età di 65 anni, per i magistrati onorari che verranno nominati. Per i magistrati onorari già in servizio è previsto che gli stessi possano essere confermati sino a 4 quadrienni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, prevedendo, però, che, di regola, nel corso del quarto quadriennio possono essere svolte le attività relative all'ufficio per il processo. È in ogni caso previsto che l'incarico cessa al compimento del 68o anno di età.
  Quanto ai compiti che possono essere svolti dai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, segnala che si prevede che i giudici onorari di tribunale per il primo quadriennio continuino ad essere inquadrati all'interno del tribunale.
  Quanto, invece, alla composizione dell'ufficio per il processo, fa presente che si prevede che il presidente del tribunale possa disporne l'inserimento dei GOT sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo; per i giudici di pace, sempre al fine di assicurare loro un certo periodo di tempo in cui il loro status rimane immutato, si prevede che essi possano comporre l'ufficio per il processo solo su loro domanda.
  Fa presente che, per quanto riguarda l'assegnazione degli affari, alla stessa esigenza di tutela dei giudici di pace risponde la previsione che soltanto a costoro sono assegnati, per il primo quadriennio, gli affari di competenza del giudice di pace.
  Per quanto riguarda i criteri di liquidazione dell'indennità spettanti sia ai giudici di pace che ai GOT e VPO, segnala, infine, che rimarranno immutati, per il primo quadriennio.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che è stato messo in distribuzione, ai fini dell'approfondimento istruttorio, il parere espresso dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura, in data 24 febbraio 2016, sul testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato.

  Andrea COLLETTI (M5S), sottolineando che sul provvedimento, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non è stata svolta alcuna attività conoscitiva ed in particolare che non sono state svolte le audizioni, chiede che sia avviato un rapido, ma comunque articolato ed esaustivo, ciclo di audizioni, tenendo conto che si sta procedendo ad una riforma particolarmente rilevante per l'intera magistratura onoraria e per i cittadini nel loro complesso.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Colletti, chiedendo lo svolgimento di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica ai deputati Colletti e Maestri che nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltosi nella seduta di ieri si sia già raccolto il consenso della maggioranza dei gruppi a programmare i lavori della Commissione in maniera tale da tenere conto che vi l'oggettiva esigenza a procedere celermente considerato che il termine per l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di viceprocuratori, Pag. 14in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, scade, dopo l'ultima proroga prevista dalla legge di stabilità 2016, il 31 maggio prossimo. Questa circostanza sta a significare che entro quella data non solo dovrà essere entrata in vigore la legge di delega, ma dovranno essere state già esercitate le deleghe attraverso i decreti legislativi, sui cui schemi le Commissioni parlamentari competenti dovranno aver già espresso i pareri di competenza. Ciò sostanzialmente significa che la Commissione dovrebbe concludere l'esame in sede referente in tempi utili affinché l'Assemblea possa approvare il provvedimento nel corso dell'ultima settimana del mese di aprile o della prima settimana del mese di maggio.
  Strettamente connessa ai tempi d'esame del provvedimento vi è la questione dello svolgimento delle audizioni. In primo luogo, fa presente fa presente che presso il Senato si è svolto un attento ed approfondito esame della materia, corredato da una ampia ed articolata attività conoscitiva che ha visto coinvolte le diverse associazioni rappresentative dei magistrati onorari, i cui atti sono messi a disposizione dei deputati. Ritenendo che un nuovo ciclo di audizioni, che dovrebbe coinvolgere un gran numero di associazioni non essendovi un interlocutore unico che rappresenti i magistrati onorari, possa rallentare l’iter legislativo in maniera tale da mettere a rischio l'entrata in vigore della riforma entro il termine del 31 maggio prossimo, ravvisa l'opportunità di acquisire gli eventuali contributi scritti che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari vorranno richiedere alle diverse associazioni rappresentative della magistratura onoraria.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI interviene per rappresentare, da parte del Governo, la particolare urgenza con la quale il provvedimento deve essere esaminato dalla Commissione, rammentando la scadenza di legge richiamata dalla Presidente Ferranti, secondo cui entro il 31 maggio prossimo si dovrà completare il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Osserva che qualora tale termine non dovesse essere rispettato, si determinerebbe una grave disfunzione per la giustizia. Ricorda, a tale proposito, che i magistrati onorari ammontano a circa 5.700 unità, rispetto ai circa 9.000 magistrati ordinari Chiede, pertanto, alla Commissione di tener conto di tale esigenza, ribadendo comunque il pieno rispetto del Governo nei confronti del Parlamento, nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, alla luce dell'intervento del sottosegretario Cosimo Ferri, che ha implicitamente confermato quanto a lei già comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e dal Ministro della Giustizia in merito alla mancanza, al momento, di prorogare la scadenza del 31 maggio prossimo attraverso la decretazione d'urgenza, rileva che in realtà il testo trasmesso dal Senato non è modificabile dalla Camera, in quanto non vi è il tempo per una nuova lettura da parte del Senato. A suo parere ciò non significa che la Camera non possa approfondire alcune questioni che suscita il testo trasmesso dal Senato e potrebbero trovare, dopo l'approvazione della legge, una soluzione diversa rispetto a quella trovata dal Senato. A tale proposito, richiama la disposizione transitoria del provvedimento laddove non prevede, per ragioni di carenza di fondi, che gli attuali GOT facciano parte immediatamente dell'Ufficio del giudice di pace. A suo parere si potrebbe chiedere al Governo di accogliere un ordine del giorno che lo impegni a reperire tali fondi al fine di inserire anche quest'ultimi nel predetto Ufficio.

  Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di sapere per certo che il Governo ha già predisposto il testo dei decreti delegati senza attendere l'approvazione della legge di delega da parte del Parlamento, violando le prerogative parlamentari e, quindi, la Costituzione. Dichiara di non comprendere assolutamente le ragioni per le quali il Governo non intenda prorogare per altri sei mesi il termine del 31 maggio Pag. 15prossimo, consentendo alla Camera di poter anche modificare il testo trasmesso dal Senato. A suo parere tale scelta del Governo ha l'obiettivo di favorire qualche «amico».

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva che il deputato Colletti si assume la responsabilità di quanto da lui dichiarato, trattandosi di accuse fatte senza alcuna prova.

  Andrea COLLETTI (M5S) replica alla Presidente di essersi sempre assunto la responsabilità delle proprie affermazioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita il deputato Colletti a non fare dichiarazioni diffamatorie che non siano corredate da elementi di fatto.

  Andrea COLLETTI (M5S) invita la Presidente a querelarlo se ritiene che vi siano le condizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica al deputato Colletti che non ha bisogno di consigli su cosa debba fare o su come presiedere la Commissione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI replica al deputato Colletti che non corrisponde al vero che gli schemi di decreto legislativo siano stati già redatti, essendo questi, invece, in corso di elaborazione sulla base dell'andamento dei lavori parlamentari.

  Donatella FERRANTI, presidente, interviene sulla organizzazione dei lavori, avvertendo che nella seduta di giovedì 31 marzo prossimo sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti tenendo conto della data in cui il provvedimento sarà inserito nel calendario dell'Assemblea. Per quanto attiene alla richiesta di audizioni, ribadisce che non si procederà ad un ciclo di audizioni ma che verranno chieste osservazioni alle associazioni interessate che eventualmente faranno richiesta di essere sentite o che saranno indicate dai gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Franco VAZIO (PD), facendo riferimento all'intervento appena effettuato dal deputato Colletti, invita quest'ultimo a fornire alla Commissione la documentazione che confermi la fondatezza delle sue dichiarazioni circa l'intento del Governo di non voler prorogare il termine per l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori al fine di «favorire qualche amico». Ritiene che tale documentazione, qualora esista, possa essere utile non solo a fini penali, che a lui non competono, ma anche per valutare meglio nel merito il provvedimento sulla magistratura onoraria.

  Andrea COLLETTI (M5S) precisa che le sue dichiarazioni non attengono in maniera specifica alla riforma della magistratura onoraria, ma ad una inclinazione del Governo ad aiutare gli «amici», come è risultato in tutta evidenza in occasione alle vicende relative alla Banca di Credito cooperativo di Cambiano ed alla Banca Etruria. Per quanto attiene alla richiesta fatta dal deputato Vazio, precisa che unico suo referente per tali questioni è soltanto la magistratura.

  Giuseppe GUERINI (PD) interviene per manifestare tutto il suo stupore per l'assenza del deputato Buonafede che al termine della seduta pomeridiana di ieri dell'Assemblea aveva accusato i deputati del PD di voler accelerare i lavori parlamentari per tornare a casa il prima possibile.

  Marco DA VILLA (M5S) fa presente al deputato Guerini che alla seduta odierna della Commissione partecipano solo tre deputati del Pd, nonostante che il gruppo in Commissione sia composto da ventidue deputati. Osserva peraltro che sono invece presenti due deputati del Movimento 5 Stelle su sei.

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  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver fatto presente che il deputato La Villa non fa parte della Commissione Giustizia e che è oggi presente in quanto il punto successivo all'ordine del giorno è una interrogazione a sua firma, invita tutti i deputati della Commissione a non proseguire in sterili contrapposizioni che non tengono conto di una prassi che vede una partecipazione dei deputati di maggioranza ed opposizione ai lavori della Commissione che, oltre ad essere numericamente significativa, si è dimostrata sempre costruttiva.

  La seduta termina alle 10.40.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 24 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.40.

5-06717 Marco Da Villa: Sulla situazione della casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco DA VILLA (M5S) nel ringraziare il sottosegretario Ferri per l'articolata risposta, che comunque ricalca una risposta già data ad un'altra interrogazione nell'ottobre scorso sul medesimo argomento, fa presente che gli episodi denunciati nell'interrogazione parlamentare in titolo continuano ad interessare la casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore Venezia. Segnala, in particolare, un incendio avvenuto il 22 dicembre scorso che ha portato anche all'intossicazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria oltre che di detenuti, il divieto di utilizzare pile per scaldarsi, trattandosi di un materiale infiammabile, e il cambio di turni senza preavviso del personale di polizia penitenziaria. Fa presente, rispetto alla richiamata collaborazione con il comune di Venezia, che in realtà questa è stata interrotta dalla direttrice del carcere lo scorso 7 febbraio.
  Ritiene che sia particolarmente importante, al fine di garantire le opportune condizioni dei detenuti e di rispettare l'attività svolta dagli agenti di polizia penitenziaria, che il Ministero della Giustizia continui nell'attività di vigilanza sulla citata casa circondariale, espletando tale compito anche attraverso controlli non gerarchici.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.55.

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