CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.20.

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza.
C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che il 4 marzo 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 3600, a sua prima firma, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza.
  Come preannunciato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 marzo scorso, fa presente che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  La Commissione prende atto.

  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, accingendosi ad illustrare la proposta di legge Atto Camera n. 3600, a prima firma del presidente Damiano, rileva preliminarmente che essa reca un contenuto in larga misura sovrapponibile a quello della proposta Pag. 134di legge Atto Camera n. 2494, alla quale essa è stata oggi abbinata. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, in linea con quanto previsto dalla proposta di legge già all'esame della Commissione, estende i benefici previdenziali connessi allo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche ai lavoratori edili. Rispetto all'Atto Camera n. 2494, la proposta di legge restringe l'ambito di applicazione ai soli lavoratori inquadrati come operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati e operai comuni, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008. A tale proposito, ricorda che, in occasione delle audizioni informali svolte il 9 novembre 2015 e delle successive interlocuzioni informali svolte anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si era ipotizzato di meglio circoscrivere la platea dei destinatari del provvedimento al fine di limitarne l'applicazione ai lavoratori effettivamente addetti ad attività particolarmente usurante, contenendone conseguentemente anche gli effetti finanziari. In sostanza, si limiterebbe l'applicazione del provvedimento agli operai, inquadrati nei primi quattro livelli della contrattazione collettiva, escludendo gli impiegati e i quadri. Come già emerso anche in occasione delle richiamate audizioni, andrebbe in ogni caso assunto come riferimento il contratto collettivo vigente, che, per il settore dell'industria e delle cooperative, è stato rinnovato il 1o luglio 2014. Occorre altresì considerare che nel settore sussistono altri contratti collettivi nazionali, tra i quali rileva, in particolare, quello per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, rinnovato, da ultimo, il 24 gennaio 2014. Potrebbe, pertanto, essere, a suo avviso, utile fare riferimento nel testo ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  Osserva che la principale innovazione della proposta oggi abbinata è invece costituita dall'estensione della disciplina del decreto legislativo n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza. A tale riguardo, la relazione illustrativa della proposta di legge precisa che tale categoria di lavoratori era stata considerata nel novero dei lavori particolarmente usuranti, ai fini pensionistici, dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che richiama, nella tabella A allegata, anche i «lavori in altezza», intendendosi come tali quelli svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, tuttavia, ha escluso tali lavori dalle mansioni particolarmente usuranti.
  Rileva che anche l'articolo 2 del provvedimento innova rispetto al testo della proposta Atto Camera n. 2494, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, che viene, in ogni caso, reperita a valere sulle risorse del Fondo per i lavori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007. In luogo del meccanismo di monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione di conseguenti iniziative legislative, si prevede, infatti, che l'INPS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettano alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora da tale attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo le risorse non utilizzate dovranno essere destinate a interventi con finalità analoghe.
  In proposito, ritiene tuttavia di dovere segnalare che, nel corso delle due ultime Pag. 135manovre finanziarie, nonostante la decisa opposizione del suo gruppo parlamentare, le risorse appostate nel Fondo sono state sensibilmente ridotte, per essere destinate alla copertura finanziaria di altri interventi. In particolare, segnala che i commi 289, 300 e 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno determinato una riduzione delle risorse del Fondo che, nei prossimi anni, è superiore a 500 milioni di euro, nonché a una riduzione permanente degli stanziamenti pari a oltre 18 milioni di euro. Giudica, pertanto, indispensabile che, anche a fronte delle proposte di legge oggi in esame, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 non siano più utilizzate con finalità di copertura finanziaria di altri provvedimenti.
  Conclusivamente, esprime apprezzamento per il fatto che anche il Partito democratico abbia voluto presentare una propria proposta su questi temi ed auspica che ciò possa contribuire ad arrivare in breve tempo ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Atto n. 280.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di regolamento scade il prossimo 31 marzo.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, alla luce della sua relazione illustrata nella seduta dello scorso 8 marzo, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni, in vista della formulazione della sua proposta di parere, che presenterà in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 281.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la relatrice ha elaborato una proposta di parere sul provvedimento, il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, nell'illustrare la sua proposta di parere (vedi allegato), si sofferma, in particolare, sull'opportunità di adeguare, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il testo alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio Pag. 136di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all'articolo 10. Inoltre, auspica che nel testo siano apportate alcune correzioni, segnalando in primo luogo l'esigenza di meglio precisare l'estensione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto, che – a suo avviso – deve riferirsi all'aggregato della finanza pubblica, piuttosto che a quello del bilancio dello Stato. Rileva, poi, l'opportunità di richiamare nell'articolo 15 dello Statuto la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera h), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all'ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 610 del 15 marzo 2016, a pagina 152, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti «allegato 1».

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