CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, introducendo l'esame del provvedimento rammenta che prende l'avvio oggi quello che sarà auspicabilmente l'ultimo passaggio parlamentare di uno dei provvedimenti più importanti per la politica estera e di difesa del nostro Paese: dopo un lungo lavoro svolto dalle Commissioni riunite affari esteri e comunitari e difesa della Camera, che ha portato all'adozione di un testo largamente condiviso dalle forze parlamentari, il cui contenuto è stato ulteriormente perfezionato da parte dell'altro ramo del Parlamento.
  Ricorda altresì che nei mesi che sono trascorsi dalla prima lettura del provvedimento, si è ulteriormente rafforzata l'esigenza di un quadro normativo che attribuisca maggiore certezza e coerenza alla nostra partecipazione alle missioni internazionali, facilitando un maggiore approfondimento da parte del Parlamento sulla risposta necessaria per affrontare crisi complesse come quelle di oggi ed una migliore e più proficua interazione fra i diversi attori istituzionali preposti alla definizione della politica estera e di difesa.
  Osserva quindi che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è stata, negli ultimi trent'anni, essenziale per il profilo internazionale del nostro Paese: con la partecipazione alle grandi operazioni multilaterali, infatti, l'Italia ha indubbiamente migliorato la propria immagine internazionale, anche perché nel corso degli anni si è definito un «modello italiano» di peacekeeping, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e poi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico – senza dimenticare gli interventi in Bosnia-Erzegovina, Pag. 4in Afghanistan e in Iraq – e poi di nuovo in Libano, che è forse resta l'esempio più riuscito della nostra proiezione esterna.
  Evidenzia che si tratta di un modello che riflette i princìpi democratici che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera, principi che seguiamo da molti decenni e che discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che vengono non a caso esplicitati in questo quadro normativo: la nostra adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e le altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale, e quindi la nostra scelta per la gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità e capacità di programmazione all'azione della Comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico.
  Nel porre all'attenzione delle Commissioni che le singole modifiche introdotte dal Senato saranno illustrate dal collega Causin, rileva, in primo luogo, che l'altro ramo del Parlamento è intervenuto per definire meglio, all'articolo 1, comma 3, il quadro giuridico-internazionale originato dalla storica risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, su donne, pace e sicurezza, che assume nella nuova normativa una funzione generale di orientamento per l'azione internazionale del nostro Paese. In secondo luogo, osserva che nell'ottica di un rafforzamento del ruolo del Parlamento, il Senato ha previsto che, in relazione al Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, il Governo – qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione di tali risorse (comma 3 dell'articolo 2) e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso (comma 2, dell'articolo 4) – trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati.
  Ricorda ancora che non sono state modificate le disposizioni riguardanti lo svolgimento di progetti di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione che accompagnano le missioni internazionali e che il provvedimento prevede che tali fondi siano impiegati in coerenza con gli altri interventi di cooperazione svolti dall'Italia e nell'ambito della programmazione definita secondo la nuova legge di settore.
  Concludendo, rileva che nel complesso il Senato ha apportato alcuni condivisibili perfezionamenti all'assetto delineato nel testo approvato dalla Camera, incidendo soprattutto sul ruolo del Parlamento nel processo di allocazione delle risorse finanziarie destinate alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, individuando un condivisibile punto di equilibrio tra le prerogative ed i poteri conferiti dalla Costituzione al Parlamento ed al Governo.

  Andrea CAUSIN (AP), relatore per la IV Commissione, rileva che, come anticipato dal relatore per la III Commissione, deputato Manciulli, il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
  Poiché, trattandosi della seconda lettura da parte della Camera, l'esame è limitato alle sole modifiche introdotte dal Senato, avverte che la sua relazione si concentrerà su queste. Si tratta di modifiche che certamente hanno contribuito alla migliore definizione di una «legge quadro» sulla partecipazione italiana a missioni internazionali, ossia alla definizione di una disciplina a regime concernente i rapporti Governo-Parlamento, il finanziamento delle missioni e il trattamento Pag. 5del personale militare impiegato nei teatri operativi all'estero, anche in relazione ai profili penali.
  Ricorda inoltre che l'elaborazione di questo testo è stato un lavoro complesso in quanto l'introduzione di una disciplina a regime su questa materia implica la contestuale previsione di un meccanismo stabile per il finanziamento delle missioni, nonché l'elaborazione di una definizione normativa di «missione internazionale».
  Osserva altresì che le modifiche introdotte dal Senato non riguardano né l'ambito di applicazione della nuova disciplina, né i principi generali concernenti la procedura da seguire per l'autorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali: procedura che è stata pensata, nel corso dell'esame alla Camera, per assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché ad assicurare il finanziamento alle missioni da avviare. Resta, quindi, ferma la previsione generale secondo la quale la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Le deliberazioni sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. In relazione a tale procedura il Senato ha apportato due integrazioni. In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 2 il Senato ha inteso precisare che le Camere autorizzano le deliberazioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali «per ciascun anno». Il Senato ha, inoltre, previsto che le «deliberazioni» del Consiglio dei ministri siano «trasmesse» alle Camere, laddove il testo della Camera stabiliva che le «missioni» deliberate dal Consiglio dei ministri fossero «comunicate» alle Camere. La medesima disposizione è stata altresì novellata dal Senato al fine di integrare il contenuto delle informazioni che devono essere trasmesse dal Governo alle Camere. In particolare, il Senato ha previsto che il Governo debba precisare la disciplina penale applicabile al personale che partecipa alle missioni di volta in volta considerate.
  Per quanto concerne invece il funzionamento del nuovo Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, evidenzia che il Senato ha stabilito il principio generale in forza del quale – qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione delle risorse e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso – deve trasmettere alle Camere le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni degli schemi di decreto, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, in modo che le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possano esprimere, entro dieci giorni, un nuovo e definitivo parere. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati.
  Pone poi in rilievo che ulteriori modifiche riguardano l'articolo 16 che, conformemente a quanto previsto in precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, reca una specifica disposizione concernente le utenze telefoniche di servizio al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipano alle missioni internazionali. È stata inoltre estesa a tutto il personale che partecipa alle missioni – compreso, quindi, quello inviato in supporto – la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità, originariamente limitata al solo personale militare.
  Osserva ancora che il Senato ha inserito il Ministro dell'interno – in aggiunta ai Ministri degli affari esteri e della difesa, già contemplati nel testo licenziato dalla Camera – tra i ministri competenti alla predisposizione della relazione analitica sulle missioni che annualmente il Governo deve presentare alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari.
  Evidenzia inoltre che il Senato ha esteso anche al personale delle Forze di polizia l'ambito di applicabilità delle Pag. 6norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare impegnato all'estero nelle missioni internazionali.
  Da ultimo, ricorda che il Senato ha introdotto nel testo una disposizione volta a integrare la composizione del COPASIR con l'aggiunta, per la sola parte residua della XVII legislatura, di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. In particolare, l'articolo 20 prevede che i Presidenti delle Camere procedano a tale integrazione sulla base del vigente criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni (prevista per la composizione del Comitato dall'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124), individuando i due componenti aggiuntivi tra il gruppo di maggioranza e il gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.
  Osserva infine che resta invariata la data di entrata in vigore del provvedimento, fissata al 31 dicembre dell'anno di approvazione della legge.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA e il sottosegretario Domenico ROSSI si riservano di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.