CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
Nuovo testo C. 3220 Sorial.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 54

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, introduce l'esame del nuovo testo della proposta di legge in titolo, ricordando che la Commissione, lo scorso 17 novembre 2015, si è già espressa favorevolmente sul testo originario del provvedimento, formulando un'osservazione. Aggiunge che, nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2015, il provvedimento è stato rinviato alla Commissione di merito, che vi ha apportato alcune modifiche e ha quindi nuovamente trasmesso il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Osserva che, rispetto al testo iniziale della proposta di legge, gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente hanno di fatto cambiato sostanzialmente il contenuto del provvedimento, che – nella nuova formulazione – introduce, quali punti qualificanti, i seguenti: la proroga, al 31 dicembre 2017, delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) e, successivamente, estese fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013, che sanciscono il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture (articolo 1, comma 1); l'elevazione al rango di norma primaria della disposizione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, che vieta l'utilizzo di autovetture di servizio nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro rispetto al normale orario di servizio (articolo 1, comma 3); la previsione che le misure di riduzione delle auto di servizio per le amministrazioni pubbliche costituiscono disposizioni di principio anche per le Regioni (articolo 1, comma 3-bis).
  Segnala, poi, che il nuovo testo novella le disposizioni relative al censimento delle «auto blu» introdotte dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, prevedendo che la comunicazione telematica relativa al numero delle autovetture di servizio utilizzate dalle pubbliche amministrazioni avvenga entro il 31 dicembre di ogni anno e che le amministrazioni che ancora non abbiano effettuato la comunicazione provvedano comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione.
  Conclude rilevando che non sono, invece, mutate le disposizioni che prevedevano l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché dei servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo (articolo 1, comma 2).
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.
C. 3459 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, segnalando che il disegno di legge C. 3459, Pag. 55approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26 novembre 2015, prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica della Somalia.
  Osserva che l'Accordo, firmato a Roma il 17 settembre 2013, si compone di un breve preambolo e di nove articoli e permetterà, da un lato, di incrementare la cooperazione tra le Forze armate italiane e quelle somale e, dall'altro, di favorire la comprensione reciproca sulle principali questioni di sicurezza.
  Passando al contenuto dell'intesa, evidenzia che l'articolo I prevede che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti e, per l'Italia, anche in linea con la normativa europea.
  L'articolo II, che disciplina l'attuazione dell'Accordo, prevede invece la possibilità dell'elaborazione congiunta di programmi di cooperazione nel settore militare tanto annuali, quanto a lungo termine: le attività collegate all'attuazione dell'Accordo saranno in capo ai due Ministeri della difesa. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare, alternativamente, nelle rispettive capitali, consultazioni per concordare ulteriori specifici accordi ad integrazione di quello in esame, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. Sempre l'articolo II fornisce un elenco non esaustivo dei settori di cooperazione. In particolare, sono compresi la sicurezza e la politica di difesa; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore militare; il concorso ad operazioni di supporto della pace e umanitarie; il contrasto alla pirateria; l'organizzazione e la gestione delle forze militari, con particolare riguardo alla formazione del personale delle Forze somale di sicurezza nazionale; le questioni ambientali collegate alle attività militari; i servizi sanitari, la storia e gli sport a carattere militare.
  Per quanto concerne, poi, le modalità della cooperazione tra le Parti, questa potrà svilupparsi attraverso visite reciproche di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale, come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di peacekeeping; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa.
  L'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate. Per quanto poi concerne la ricerca nel campo della difesa e degli equipaggiamenti militari, questa verrà attuata mediante scambi di esperienze, test, progettazione, produzione, modernizzazione e servizi tecnici. In ogni caso le Parti si presteranno assistenza per incoraggiare l'esecuzione dei contratti sottoscritti in base alle disposizioni dell'Accordo.
  L'articolo IV riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo.
  L'articolo V verte sullo status del personale e prevede per il personale italiano impegnato nelle attività di attuazione dell'Accordo l'esenzione dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Inoltre, il personale italiano impegnato in missioni o esercitazioni svolte nell'ambito dell'Accordo rimarrà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari dell'Italia.
  L'articolo VI stabilisce che qualunque controversia sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta attraverso i canali diplomatici con consultazioni tra le Parti, mentre, ai sensi dell'articolo VII, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
  L'articolo VIII prevede la possibilità di concordare Protocolli addizionali su specifiche Pag. 56aree di cooperazione nel settore della difesa: tali Protocolli saranno limitati agli scopi dell'Accordo in esame e non interferiranno con le rispettive normative nazionali. I programmi di attuazione tanto dell'Accordo quanto di eventuali Protocolli addizionali saranno elaborati e attuati da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa somalo, ove possibile in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà anche essere emendato o revisionato tramite scambi di note tra le Parti.
  Infine, l'articolo IX riguarda la durata dell'Accordo, che è illimitata, anche se ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta e attraverso i canali diplomatici, con effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica alla Controparte.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono, come di consueto, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari. In particolare, il comma 1 prevede un onere di 5.109 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2015, articolati – come riporta la relazione tecnica, in 909 euro per spese di missione e di 4.200 euro per spese di viaggio in relazione ad incontri tra rappresentanti delle Parti per definire le misure attuative dell'Accordo.
  In conclusione sottolinea come l'Accordo in esame costituisca un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa interessata dal noto fenomeno della pirateria marittima e potrà favorire la stabilità di un Paese che occupa un'area di notevole interesse strategico, seppur in un quadro regionale segnato dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi.
  Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rileva come l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con la Somalia si caratterizzi per essere un Accordo ampio e generico, il che è tanto più rilevante quando si consideri la situazione politica e sociale che lo Stato somalo sta attualmente attraversando.
  Domanda, quindi, alla relatrice se sia disponibile ad integrare la sua proposta di parere con una osservazione che dia risalto all'esigenza di dare la precedenza, in sede di attuazione dell'accordo, alla cooperazione finalizzata all'addestramento e alla formazione delle forze di sicurezza e di difesa somale, sottolineando come l'addestramento del personale possa servire a ripristinare le necessarie ed irrinunciabili tutele dei diritti umani in Somalia e a rendere più stabile il Paese.

  Luca FRUSONE (M5S) osserva che la Somalia è un Paese nei cui confronti, a seguito delle sanzioni comminate dall'ONU, vige il divieto di commerciare armamenti. Evidenzia quindi l'opportunità di sospendere la ratifica dell'Accordo almeno fino a quando le situazioni di conflitto in corso non cesseranno definitivamente e le condizioni di sicurezza del Paese non saranno state pienamente assicurate. Per queste ragioni, presenta, a nome del gruppo, una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 3), sottolineando come la contrarietà non sia rispetto alla possibilità di stipulare accordi di questo tipo con la Somalia, ma all'opportunità di farlo in questo momento.

  Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, condividendo, invece, la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.
  Esprime, infatti, la propria preoccupazione che attraverso gli accordi di cooperazione militare possano essere aggirati i vincoli al commercio degli armamenti imposti dalla legge n. 185 del 1990, il che sarebbe grave, considerato che in Somalia Pag. 57si continuano a commettere violazioni dei diritti civili nei confronti di migliaia di persone. In conclusione, ritiene che la ratifica dell'Accordo debba essere rinviata ad altro momento.

  Antonino MOSCATT (PD) ritiene che le considerazioni svolte dal collega Artini siano pertinenti ed invita la relatrice a verificare come poter recepire nella proposta di parere il suo spunto di riflessione.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, accogliendo la sollecitazione del deputato Artini, riformula la sua proposta di parere, inserendovi un'osservazione (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere contrario presentata dal deputato Frusone sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 4).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, evidenzia, innanzitutto, come l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2012, rientri nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Passando ai contenuti dell'Accordo, rileva che questo si compone di 33 articoli, organizzati in 11 capitoli.
  Il capitolo I, formato dal solo articolo 1, enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.
  Il capitolo II (articoli 2-4) disciplina gli aspetti generali della cooperazione. In particolare, l'articolo 2 prevede che la cooperazione venga sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno sia le linee guida della cooperazione medesima, sia i dettagli delle singole attività da svolgere. L'articolo 3 individua i campi della cooperazione, che sono: ricerca e sviluppo; supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di peacekeeping; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; formazione e addestramento in campo militare; sanità, storia, sport militare e museologia; formazione equestre e cinofila; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono, secondo quanto individuato dall'articolo 4, nello scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi Pag. 58ed aeromobili militari; scambi nel campo degli eventi culturali, sportivi e museali.
  Il capitolo III (articoli 5-7) regola gli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare, all'articolo 5 viene precisato che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, inclusive degli oneri per viaggio, stipendi e assicurazioni, le spese mediche ed odontoiatriche nonché quelle connesse al rimpatrio di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
  Il capitolo IV (articoli 8-10) riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. Come consuetudine di questo tipo di accordi, allo Stato ospitante è riconosciuto il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge (articolo 8), mentre alle autorità dello Stato di origine spetta il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio (articolo 9). L'articolo 10, infine, stabilisce che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei princìpi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.
  Il capitolo V (articoli 11-12) tratta la materia del risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.
  Il capitolo VI (articoli 13-15) disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa. L'articolo 13 reca l'elenco delle categorie degli equipaggiamenti e dei materiali che possono formare oggetto di transazioni e prevede, altresì, che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. La relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai princìpi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge n. 185 del 1990). L'articolo 14 individua le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, mentre l'articolo 15 impegna le Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo.
   Il capitolo VII (articoli 16-23) riguarda la sicurezza delle informazioni classificate di cui regola la trasmissione, la conservazione, il trattamento, l'accesso, l'utilizzo ed il trasferimento a terze parti.
   Il capitolo VIII (articolo 24) disciplina le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo che dovranno essere risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.
  Il capitolo IX (articolo 25) dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.
  Il capitolo X (articoli 26-30) prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione (articoli 26 e 27), demanda l'attuazione e l'esecuzione dell'Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri (articolo 28) e dispone in materia di emendamenti e revisione delle disposizioni dell'Accordo (articoli 29 e 30).
  Infine, il capitolo XI (articoli 31-33) reca disposizioni in virtù delle quali l'Accordo resterà in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo (articolo 31), in forma scritta con effetto a 90 giorni dalla ricezione della notifica (articolo 32) e senza pregiudizio per i programmi e le Pag. 59attività già in corso, salvo non venga diversamente concordato tra le Parti (articolo 33).
  Quanto al disegno di legge che autorizza la ratifica e dà esecuzione all'Accordo, segnala che questo è stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26 novembre 2015.
  Particolare rilievo merita l'articolo 3, che reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari relativi a incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015.
  In conclusione, evidenzia che con la sottoscrizione dell'Accordo in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale. Alla luce di quanto evidenziato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Donatella DURANTI (SI-SEL) osserva come il Senegal sia un Paese in cui i conflitti interni provocano gravi difficoltà alla popolazione civile, nonché una restrizione dei diritti civili. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di SI-SEL per ragioni analoghe a quelle già esposte con riferimento all'Accordo di cooperazione in materia di difesa con il Governo federale della Repubblica di Somalia.

  Luca FRUSONE (M5S), premesso che il suo gruppo condivide le considerazioni della deputata Duranti, preannuncia che voterà contro la proposta di parere della relatrice.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) comprende le ragioni del giudizio contrario dei colleghi dei gruppi di SI-SEL e del Movimento 5 Stelle, ma invita a riflettere sul fatto che, come già detto in relazione all'Accordo con la Somalia testé discusso, l'addestramento da parte degli italiani aiuta a formare il personale di altri Stati non solo sotto il profilo delle competenze tecniche, ma anche sotto quello della conoscenza e della sensibilità rispetto ai diritti umani. Invita pertanto la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione analoga a quella già introdotta nel parere espresso sull'Accordo di cooperazione militare con il Governo della Somalia.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ritiene che il caso del Senegal sia diverso da quello della Somalia, dove l'Italia è attivamente impegnata da molti anni attraverso la partecipazione a varie missioni militari.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, condivide le considerazioni del presidente, evidenziando come le relazioni tra l'Italia e i due Paesi nei cui confronti sono stati siglati gli accordi di cooperazione siano differenti.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttivo ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.
Atto n. 277.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 60

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente e relatore, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Riferisce, quindi, che con il provvedimento in esame il Governo intende dare attuazione all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la revisione in senso riduttivo dello strumento militare nazionale. Infatti, i citati commi 5 e 6 consentono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate discendenti dalla legge n. 244, corrispondenti ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, di adottare misure integrative e correttive con le stesse modalità e in base agli stessi principi e criteri direttivi.
  Osserva, preliminarmente, che lo schema di decreto all'esame è mirato a dare compiuta attuazione agli obiettivi già definiti dal quadro normativo di cui alla legge n. 244 e ai decreti delegati. Tali obiettivi consistono in una revisione dello strumento militare che comporta tra l'altro la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile rispettivamente a 150.000 e 20.000 unità entro il 2024, al fine di riequilibrare le voci di spesa del bilancio della Difesa.
  Rileva che nel testo all'esame non figurano né previsioni anticipatorie dei contenuti del «Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa», né misure concernenti il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate. Fa presente che il riordino è previsto, in un contesto di equiordinazione con le Forze di polizia, dalla nuova, autonoma delega inserita dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nel medesimo articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.
  Sottolinea poi, che, come precisato dalla relazione governativa di accompagnamento, sullo schema di decreto in esame sono state sentite, sia le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa sia il Consiglio centrale della rappresentanza militare.
  Ciò premesso, avverte che, in considerazione della complessità del provvedimento, non entrerà nel dettaglio delle singole disposizioni, ma si limiterà a descrivere il complesso degli interventi e le misure più significative, rinviando per il resto alla documentazione trasmessa dal Governo e a quella predisposta dagli uffici della Camera.
  In particolare, evidenzia che, ai fini del conseguimento dei nuovi ridotti assetti, il provvedimento contiene sia norme di natura transitoria, che comportano oneri, in quanto volte a favorire la gestione delle eccedenze con strumenti che incoraggino le fuoriuscite a domanda piuttosto che attraverso misure di autorità; sia norme di risparmio, che garantiscono la neutralità finanziaria nella fase transitoria senza compromettere a regime il conseguimento dell'atteso riequilibrio di bilancio, come attestato nella relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Sottolinea, in particolare, la prospettata estensione, in termini di tempo e di cifre, della possibilità di finanziare con i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale militare e dei fondi per la produttività del personale civile.
  Nel dettaglio, il testo si compone di 2 capi ripartiti in 14 articoli che, nella quasi totalità dei casi, configurano modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare: modificazioni tutte preordinate a conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione fissati dalla legge n. 244 del 2012.
  In tale quadro il Capo I è dedicato alle norme inerenti alle strutture organizzative e il Capo II riguarda quelle relative al personale, militare e civile, della Difesa.
  Le misure dettate dal Capo I – che intervengono sul decreto legislativo n. 7 del 2014 – consistono in modifiche di natura organizzativa di portata relativamente significativa a fronte dell'impegnativo programma di riduzione strutturale Pag. 61già delineato dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del codice, introdotti dal citato decreto legislativo n. 7.
  Tali nuove disposizioni interessano in massima parte l'Esercito e sono volte a ottimizzare gli effetti della razionalizzazione in corso, migliorando ulteriormente, rispetto a quelli prodotti dal decreto legislativo n. 7 del 2014, i risultati in termini di percentuale di riduzione strutturale da conseguire: infatti, rispetto all'obiettivo minimo del 30 per cento fissato dalla legge di delega, viene raggiunto, con le misure correttive disposte dal provvedimento in esame, il risultato del 31,75 per cento. In particolare, vengono programmate una soppressione e cinque riconfigurazioni di comandi in più, rispetto a quanto stabilito dal decreto n. 7. Viene inoltre semplificata l'architettura funzionale attraverso una gestione unitaria di tutte le attività concernenti l'approntamento delle forze, il mantenimento della loro efficienza operativa e lo svolgimento dei concorsi sul territorio nazionale: ciò senza intaccare la disponibilità di un adeguato numero di comandi di livello divisionale, idonei a sostenere la proiettabilità di medio periodo e ad assicurare l'auspicabile continuità nell'azione di comando in ogni ipotesi di impiego.
  Per quanto attiene alla Marina ed all'Aeronautica, viene confermato l'originario programma di riduzione degli assetti organizzativi e ordinativi, per esse recato rispettivamente dagli articoli 2188-ter) e 2188-quater).
  Sempre nel Capo I, rilevano in particolare le norme introdotte sugli immobili della Difesa, contenute nell'articolo 1, finalizzate a rendere più efficienti le procedure per la gestione degli immobili in un'ottica di valorizzazione, dismissione e permuta. Le norme prevedono in sostanza la trasformazione in biennale del termine, oggi annuale, per l'adozione del decreto di gestione degli alloggi; il riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio a tutti i conduttori, con la sola esclusione di quelli proprietari di altra abitazione nella provincia; la possibilità, per il personale della Difesa, di partecipare agli incanti a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia; il riconoscimento al concessionario di uno sconto sul prezzo d'acquisto, corrispondente al valore degli investimenti effettuati, nell'ipotesi della cosiddetta «concessione di valorizzazione» o «d'onore», a suo tempo introdotta dal decreto legislativo n. 7 del 2014.
  Passando, poi, agli interventi in materia di personale compresi nel Capo II – integrativi e correttivi di quelli contenuti nel decreto legislativo n. 8 del 2014 – osserva come anch'essi siano mirati a perfezionare l'impianto normativo nei settori del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell'avanzamento, raccordandoli alla centrale e delicata gestione delle eccedenze.
  Segnala, tra gli aspetti maggiormente significativi, i seguenti: l'unificazione, disciplinata agli articoli 2 e 3 dello schema di provvedimento, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nel nuovo Corpo del genio della Marina; l'intervento recato dall'articolo 4, con il quale, dando attuazione a un atto di indirizzo parlamentare, le norme del codice dell'ordinamento militare, in tema di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, sono rese omogenee a quella prevista per il personale civile del pubblico impiego (55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001); l'intervento, anche questo basato su indicazioni del Parlamento, diretto a ripristinare per gli ufficiali in servizio permanente la promozione al grado superiore, già prevista per le altre categorie di personale, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, in caso di decesso o permanente inidoneità per ferite, lesioni od malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative; e la soppressione della norma del codice dell'ordinamento militare che consente la promozione al grado di colonnello di un'aliquota di tenenti colonnelli, collocati nella posizione «a disposizione» e prossimi ai limiti di età, che non hanno potuto beneficiare Pag. 62dell'avanzamento di grado nel quadro delle ordinarie procedure di avanzamento.
  Su questo punto ritiene importante sottolineare che i risparmi derivanti dalla rinuncia a tale istituto sono indirizzati a finanziare le prescrizioni di cui all'articolo 10 dell'atto in esame, che aumentano l'efficacia di uno degli strumenti di gestione delle eccedenze del personale militare già contemplati, ossia il collocamento in ausiliaria, a domanda, a cinque anni dal raggiungimento del limite di età, di un numero di unità predeterminato di ufficiali e sottufficiali: misura prevista per favorire la fuoriuscita volontaria e non coattiva del personale militare nell'ottica del conseguimento entro i termini degli obiettivi previsti per le dotazioni organiche a regime.
  Da menzionare, ancora, l'introduzione nel codice dell'ordinamento militare, attraverso l'articolo 12, di una disposizione che prevede in modo espresso l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero, al fine di salvaguardare la salute dell'interessato e della collettività, in linea con i principi costituzionali.
  Il provvedimento, infine, all'articolo 14, definisce un'importante misura di razionalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi militari di vertice. Il Governo ha inteso con tale previsione riservare le procedure di nomina più complesse, cioè quelle che richiedono la deliberazione del Consiglio dei ministri e la decretazione del Presidente della Repubblica, alle sole cariche apicali, e in particolare a quelle che, per la scelta dell'interessato, presuppongono l'esercizio di un'alta discrezionalità governativa.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P), riservandosi di intervenire più diffusamente in seguito, segnala la necessità di svolgere alcuni approfondimenti in merito all'effettiva sostenibilità dell'obiettivo di riduzione del personale delle Forze armate nella misura indicata dalla legge n. 244. Segnala infatti che da più parti viene fatto presente che il numero dei militari rischia di essere insufficiente.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva che il vero problema non sta tanto nel numero, quanto nella qualità del personale. Le Forze armate hanno bisogno, in modo particolare, di personale molto addestrato e qualificato, in grado di operare nei diversi teatri con la flessibilità e la capacità che i diversi scenari richiedono.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

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