CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 106

RISOLUZIONI

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-00787 Rizzetto: Introduzione dell'area quadri nell'ordinamento del pubblico impiego.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nell'introdurre la discussione della risoluzione, avverte che il parere del Governo, secondo le intese intercorse per le vie brevi, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Walter RIZZETTO (Misto), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ripercorre la situazione che ha portato, a suo parere, all'attuale situazione di incertezza normativa e alla necessità di risolverla introducendo, nel comparto del pubblico impiego, una specifica area quadri, intermedia rispetto a quella della dirigenza.
  In particolare, ricorda la censura dell'Unione europea, che, nel 2001, ha criticato l'Italia per non avere previsto, unica Pag. 107in Europa, nell'ordinamento pubblico l'area dei quadri. La mancata regolamentazione in questo senso ha comportato, tra l'altro, l'attribuzione di responsabilità dirigenziali a figure professionali prive di titoli, con gravi danni all'operato della pubblica amministrazione. Ricorda, a tale proposito, la situazione in cui versa l'Agenzia delle entrate, di cui circa ottocento dirigenti sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, pur sottolineando l'interesse del Governo a seguire il dibattito che si potrà sviluppare in Commissione sul tema, formula tuttavia alcune considerazioni critiche sull'opportunità di introdurre l'area quadri nell'area del pubblico impiego. Un primo ordine di problemi è di natura finanziaria, dal momento che una simile misura, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, porterà inevitabilmente ad un aumento degli oneri in sede di contrattazione. Ricorda poi che, nel passato, il Ministero della funzione pubblica aveva presentato due volte indirizzi all'ARAN da sottoporre alle parti senza che, tuttavia, si sia mai giunti alla formulazione di una specifica disciplina contrattuale. Sul piano dell'indirizzo politico, inoltre, ricorda che il Parlamento ha già assunto una posizione diversa sul punto, con l'approvazione della legge n. 124 del 2015. In particolare, sulla base di tale legge, invece di irrigidire il pubblico impiego in qualifiche e categorie, si è preferito, da un lato, introdurre una netta distinzione tra qualifica e incarico ricoperto e, dall'altro, prevedere un nuovo modello di selezione per l'accesso alle figure apicali, attraverso o un concorso o un corso-concorso. Attraverso quest'ultimo canale, in particolare, i selezionati entreranno nella pubblica amministrazione con la qualifica di funzionari e, dopo quattro anni e a seguito di una valutazione positiva del loro operato, potranno accedere alla qualifica dirigenziale.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Nuovo testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, richiamando le considerazioni espresse nella sua relazione illustrata nella seduta di ieri e le osservazioni emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene Pag. 108il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 281

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281), scade il 31 marzo 2016.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto del quale la Commissione avvia oggi l'esame costituisce un altro tassello nel quadro del processo di avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, iniziato lo scorso 8 gennaio con la nomina a presidente dell'Agenzia, da parte del Consiglio dei ministri, del professor Maurizio Ferruccio Del Conte, sulla cui candidatura la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2015. Ricordato che l'Agenzia è stata istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, segnala che la XI Commissione sta ancora esaminando lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266), ai fini dell'espressione del prescritto parere al Governo.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame, segnala che il decreto del Presidente della Repubblica consta di un unico articolo, recante l'emanazione dello statuto e la disposizione per la sua entrata in vigore, cui è allegato lo Statuto vero e proprio, composto di diciassette articoli. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale, entro il termine ordinatorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, è adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti in via generale per le agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Passando al contenuto dello statuto, osserva che l'articolo 1, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo e, in particolare, dall'articolo 3 e dall'articolo 4, commi 2 e 3, stabilisce che l'ANPAL è un'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio. Inoltre, essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. L'ANPAL, la cui attività è regolata dal decreto istitutivo e dallo statuto, ha sede in Roma ed utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero. Al riguardo, osserva, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che l'articolo 1, comma 4, prevede che l'utilizzazione delle sedi abbia luogo fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero, mentre l'articolo Pag. 1094, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce che il piano logistico generale riguardi tutti gli enti coinvolti nella riorganizzazione.
  L'articolo 2, riprendendo i contenuti delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2 del decreto istitutivo, disciplina le funzioni e i compiti dell'ANPAL, che coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro. In particolare, ai sensi del comma 2, l'ANPAL si conforma e dà attuazione alle linee di indirizzo triennali e agli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, anch'essi stabiliti dal medesimo Ministero. Ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce all'ANPAL le seguenti funzioni: coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati; coordinamento dell'attività della rete EURES; definizione delle metodologie di profilazione degli utenti e dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro; gestione dei programmi operativi nazionali nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro; definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali; assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende; gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. La norma, inoltre, prevede la possibilità che apposite convenzioni con le regioni prevedano l'attribuzione all'ANPAL di ulteriori compiti e funzioni.
  Segnala che l'articolo 3 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, esprime parere preventivo sulle circolari e altri atti interpretativi, sulle modalità operative e sull'ammontare dell'assegno di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché sugli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL. Osserva che, nel parere espresso sul provvedimento, il Consiglio di Stato rileva che l'articolo 3 non declina esplicitamente l'intera gamma delle manifestazioni del potere ministeriale di vigilanza elencate nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui il potere ispettivo, rilevando, pertanto, l'opportunità che si operi un chiaro e inequivoco rinvio alle previsioni delle fonti primarie.
  Il successivo articolo 4 prevede che l'ANPAL disciplini con propri regolamenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture nonché l'amministrazione e la contabilità, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica. Segnala che nel richiamato parere il Consiglio di Stato rileva la difformità di tale disposizione rispetto alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi della quale Pag. 110i regolamenti delle agenzie sono «approvati» dal Ministro vigilante, mentre l'articolo in esame prevede un parere ministeriale. Ad avviso del Consiglio di Stato, in tal modo si riduce il più pregnante potere di approvazione ministeriale previsto dalla fonte primaria a un meno incisivo apporto consultivo, che dovrebbe realizzarsi con una modifica della norma primaria, eventualmente in sede di adozione di decreto correttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014.
  L'articolo 5 individua, ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, gli organi dell'agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Rileva che, ai sensi del comma 2, l'incarico di direttore dell'Ispettorato è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, potenzialmente confliggente con le funzioni dell'ANPAL. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta nello schema di regolamento recante lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro e negli statuti di altre agenzie. Il comma 3 prevede che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, il cui compenso è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 4 stabilisce che il consiglio di vigilanza sia composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità almeno quinquennale, che percepiscono unicamente il rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il comma 5, infine, prevede che il collegio dei revisori sia composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, laddove il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce la designazione di membri supplenti in rappresentanza dei due ministeri. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. La clausola di neutralità finanziaria dovrebbe opportunamente formularsi escludendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3. Segnala che il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame rileva che lo schema di statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevede due soli supplenti, analogamente a quanto previsto dagli statuti di altre Agenzie, a fronte di collegi di revisori con tre membri effettivi. La Sezione invita l'Amministrazione a valutare se, in un'ottica di contenimento dei costi e di uniformità con gli altri statuti, il numero di supplenti vada ridotto a due, a meno che l'Amministrazione non ritenga imprescindibile che nella previsione dei supplenti si riproduca la diversa rappresentanza ministeriale dei membri titolari.
  Osserva che, in base all'articolo 6, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, il presidente dell'ANPAL, legale rappresentante dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni: presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni e definisce l'ordine del giorno; può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza; può adottare provvedimenti di urgenza immediatamente esecutivi, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione; sottoscrive le convenzioni previste dal decreto istitutivo. La norma disciplina, inoltre, i casi di assenza o di impedimento del presidente.
  L'articolo 7 riguarda le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione, sulla base del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, la disposizione, dopo avere precisato che il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, ne elenca le attribuzioni: approvazione Pag. 111dei piani annuali di azione; deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; deliberazione dei piani di impiego dei fondi disponibili; adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; deliberazione sulle scelte strategiche e sulle linee di indirizzo; determinazione degli obiettivi annuali e di specifici atti di indirizzo di Italia Lavoro Spa, nonché delle modalità di verifica dei risultati; deliberazione su ogni questione posta dal Presidente all'ordine del giorno. La norma, inoltre, disciplina lo svolgimento delle sedute e le modalità di convocazione dei membri del consiglio. Tra i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, segnala che si rileva come il comma 5 dell'articolo 7 prevede che il consiglio si intenda regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti, privando, in sostanza, l'organo della sua natura collegiale, anche in considerazione della diversa estrazione dei due membri diversi dal Presidente. Il Consiglio di Stato, pur dichiarandosi consapevole della presenza di analoghe previsioni, invita a circoscrivere la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente a casi ben delimitati.
  L'articolo 8 dispone che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, il consiglio di vigilanza formuli proposte sulle linee di indirizzo generale, proponga gli obiettivi strategici e vigili sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici. Il successivo articolo 9 disciplina le attribuzioni del collegio dei revisori, individuate nella vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e nel monitoraggio della spesa pubblica. Tale ultima competenza si sostanzia, in particolare, nell'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; nell'esame del budget e nel controllo del bilancio; nell'accertamento periodico della consistenza di cassa; nella redazione delle relazioni di propria competenza; nello svolgimento del controllo di regolarità contabile, ai sensi della disciplina di carattere generale di cui al decreto legislativo n. 123 del 2011. La norma, inoltre, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del collegio. Segnala che, come per lo schema di regolamento relativo allo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il Consiglio di Stato rileva che lo statuto prevede che il Collegio dei revisori si intende regolarmente costituito quando alla seduta siano presenti almeno due membri, ponendo problemi analoghi a quelli evidenziati con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione. Le criticità sono rafforzate, poi, dal fatto che non si prevede che in caso di parità prevalga il voto del Presidente, per cui, in caso di diversità di voto tra i due soli presenti, l'organo sarebbe in posizione di stallo.
  Fa presente che l'articolo 10 disciplina le attribuzioni del direttore generale, ricordando che, in base all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni o altro personale, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti. La norma prevede, inoltre, che, al fine di garantire l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. Le funzioni attribuite dallo statuto al direttore generale sono: la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, il coordinamento dell'organizzazione del personale, dell'attività degli uffici e dei servizi, cui assicura l'unità operativa e di gestione; la proposta dei regolamenti Pag. 112di contabilità e di organizzazione; l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione; la possibilità di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione; la presentazione di proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e di consistenza degli organici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e la loro valutazione; l'esercizio di ogni altro potere a lui attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione e degli atti gestionali non espressamente assegnati ad altri soggetti. Segnala che, rispetto a tale elencazione, il Consiglio di Stato nel suo parere rileva la presenza di disallineamenti nella formulazione delle attribuzioni rispetto al testo del decreto legislativo n. 150 del 2015. La norma, infine, disciplina i casi di assenza dal servizio o di impedimento del direttore generale.
  Segnala che l'articolo 11 riguarda la dirigenza, prevedendo in particolare che i dirigenti dell'ANPAL curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali, esercitando i relativi poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati; svolgono i compiti a loro delegati dal direttore generale; effettuano la valutazione del personale dei rispettivi uffici. L'articolo 12, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede l'avvalimento da parte dell'ANPAL dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonché, con una disposizione non prevista dal decreto legislativo, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che analoga disposizione è contenuta nello schema di statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'esame della Commissione.
  Il successivo articolo 13 dispone che l'Agenzia è articolata in non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. La norma, infine, rinvia al successivo regolamento di organizzazione per la disciplina del numero degli uffici e per l'individuazione dei compiti, che dovrà favorire il decentramento delle responsabilità operative. Ricorda che l'articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266), attualmente all'esame della Commissione, determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità dì livello dirigenziale non generale, centonove unità di personale non dirigenziale, trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e cento unità del ruolo del personale tecnico e di ricerca, trasferite dall'ISFOL. L'articolo 10 del medesimo schema prevede, inoltre, che l'Agenzia sia articolata, in sede di prima applicazione ed in attesa dell'adozione del proprio regolamento di organizzazione, in sette uffici dirigenziali non generali.
  L'articolo 14 disciplina le modalità per la definizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre l'articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell'Agenzia: il finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni, nel 2015, del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal trasferimento Pag. 113di risorse dal medesimo Ministero e dall'ISFOL; le risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL; dal Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013; dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; le risorse trasferite da altre amministrazione; le eventuali ulteriori risorse che pervengono all'ANPAL. Quanto alle fonti di finanziamento, rileva che una quota delle entrate non è predeterminata nel suo ammontare, essendo connessa ad economie che, secondo quanto affermato dalle disposizioni, devono essere accertate annualmente. Appare, in proposito, opportuno che l'Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile in modo da poter programmare adeguatamente le proprie attività in ragione delle risorse disponibili al momento della redazione del bilancio preventivo.
  Passa, quindi, all'articolo 16, che disciplina la procedura per l'approvazione delle modifiche allo statuto, che devono aver luogo con la medesima procedura seguita per l'adozione del provvedimento in esame. Come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene sia opportuno precisare, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che le modifiche siano approvate con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  Fa presente, poi, che l'articolo 17 reca, da ultimo, le disposizioni finali e transitorie. Segnala, a tale riguardo, la previsione della possibilità che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia preveda, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione. Ricorda che, in linea con tale disposizione, l'articolo 10 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), attualmente all'esame della Commissione, disciplina la fase transitoria in materia di organizzazione dell'ANPAL. In particolare, si dispone la temporanea organizzazione dell'Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva che il Consiglio di Stato manifesta, nel suo parere, perplessità in ordine al contenuto di tale ultima previsione, evidenziando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non gli organi dell'Agenzia, sicché l'intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 266.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema in esame scade il prossimo 17 marzo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

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  Antonella INCERTI (PD), relatrice, chiede di rinviare l'espressione del parere a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, allo scopo di potere approfondire le sue valutazioni, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali con le parti sociali.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO, pur apprezzando le ragioni alla base della richiesta della relatrice, sottolinea l'opportunità di una celere conclusione dell’iter di esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e accogliendo la richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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