CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 155

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco DONATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il testo, suddiviso in IV Capi, si compone di 17 articoli.
  Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e le definizioni.
  L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari:
   favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria Pag. 156ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
   contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
   contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
   contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

  L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. Gli operatori del settore alimentare rappresentano ogni soggetto pubblico o privato che, con o senza fini di lucro, svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. I soggetti cessionari rappresentano il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Le eccedenze alimentari sono qualificate – in via non esaustiva – come prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.
  Il Capo II (articoli 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.
  In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le cessioni di eccedenze alimentari devono prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
  L'articolo 4, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi Pag. 157eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.
  L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dall'articolo 1, comma. 236, della legge di stabilità per il 2014 in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita da parte delle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. I predetti operatori sono considerati, infatti, responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. È previsto che si operi una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.
  L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti, se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
  L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.
  L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce nello Pag. 158stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018.
  L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Il Capo III (articolo 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
  L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in «Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle Onlus, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita.
  L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.
   L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.
  L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense Pag. 159scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
  L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.
  Infine, il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

  Chiara SCUVERA (PD) richiama l'attenzione sull'aspetto della ristorazione collettiva delle mense scolastiche. Osserva che all'articolo 15, recante misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti, dovrebbe essere connesso alla misura più generale di accesso universalistico al servizio. Fatti recenti, riportati dai principali mezzi di comunicazione, testimoniano infatti il paradosso di minori che non possono accedere alla mensa scolastica in assenza di pagamento da parte delle famiglie in condizioni di disagio. Ritiene utile sottolineare che la lotta agli sprechi deve essere connessa ad un'accessibilità dei servizi da parte soprattutto dei soggetti più deboli.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.
  Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015. Si tratta di accordi autonomi atti a creare un regime giuridico che regoli questioni ambientali di comune interesse per la comunità internazionale.
  Il primo degli accordi in esame è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012. L'emendamento istituisce un secondo periodo d'impegni (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo, aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto Pag. 160serra contemplati dal Protocollo ed agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Ad oggi l'emendamento è stato ratificato da sessanta Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.
  Ricorda che il «secondo periodo di impegni» previsto dall'Emendamento riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I Paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima.
  Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, segnala che un nuovo ambizioso accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.
  Il disegno di legge provvede, altresì, ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione.
  Il terzo accordo in esame è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 ed in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del sesto strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo del 1976, estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi Protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175.
  Il disegno di legge reca inoltre la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – 640 del 1994. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi con la legge n. a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico Pag. 161autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE.
  Successivamente, nel 2004 a Cavtat in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.
  Le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).
  Per quanto attiene all'ultimo degli accordi in esame, il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (cosiddetto Protocollo VAS), firmato a Kiev nel 2003, esso persegue una serie di obiettivi:
   a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
   b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
   c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
   d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;
   e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

  Il Capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, tali articoli dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione 280/2004/CE. Ricordo che con la decisione n.  280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas-serra nella Comunità europea e per attuare il Protocollo di Kyoto, è stato istituito un quadro per monitorare le emissioni citate, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCCC») e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione. Al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell'UE, tale decisione è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 525 del 2013.
  L'articolo 4 del disegno di legge consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Tale articolo, senza entrare nei contenuti della Strategia, già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, prevede innanzitutto l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale Pag. 162adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (comma 1). I successivi commi da 2 a 5 dell'articolo 4 in esame, introdotti dalle Commissioni di merito, prevedono che la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio sia predisposta previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente (comma 2). In base al comma 3, la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce siglati nell'ambito della Convenzione ONU per il clima (UNFCCC); gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Inoltre la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza Unificata (comma 4). Infine il comma 5 dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali raggiunti nella sede UNFCC. La relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene inviata al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno.
  L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame, non entrando nei contenuti del Sistema, già disciplinati dal Regolamento, si limita a prevederne l'istituzione (comma 1), affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2); si prevede, altresì, che l'Ispra sia dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al descritto scopo.
  L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito web istituzionale del Ministero. Si prevede inoltre che il Ministero adegui alle nuovi disposizioni la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Infine, il comma 2 del citato articolo demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.
  Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto – complessivamente 545.491 euro annui a decorrere dal 2015 – e il Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica – 3.560 euro per il 2015 e 1.780 euro a decorrere dal 2016, tutti per spese di missione. A tali Pag. 163oneri si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sottolinea infine che solo l'Italia e la Polonia non hanno ancora provveduto alla ratifica dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Al riguardo occorre sottolineare l'importanza degli accordi in materia ambientale in esame, evidenziando l'impegno del nostro Paese al fine di predisporre le necessarie innovazioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel cosiddetto «pacchetto clima energia».

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.