CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 11.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Ricorda che a livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE852/04 e Reg. 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello Pag. 122spreco. Aggiungo che il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, ha richiesto un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari. Segnala che, in Italia, la legge n. 155 del 2003 (cosiddetta legge del «Buon Samaritano») ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (foodsafety), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione della legge n. 155 del 2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la «beneficenza». L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della «responsabilità di percorso», in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.
  Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla XII Commissione (Affari sociali), è composto da 17 articoli ed è suddiviso in 4 capi.
  Il Capo I reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, illustra le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dei seguenti obiettivi, di particolare interesse per la VIII Commissione: la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, nonché la promozione del riuso e del riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili. L'articolo 2 elenca alcune definizioni, tra le quali quella di operatori del settore alimentare, soggetti cessionari, eccedenze alimentari, spreco alimentare, termine minimo di conservazione e data di scadenza.
  Il Capo II è dedicato alle misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. Più dettagliatamente, l'articolo 3 prevede, tra l'altro, che le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente al consumo umano e che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. L'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, mentre l'articolo 5 definisce i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia, e sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca Pag. 123di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Il Tavolo formula proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi, formula proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari, svolge attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari e promuove progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti. Tale Tavolo è composto, tra gli altri, anche da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione l'articolo 9, dedicato alla promozione, alla formazione e alle misure preventive in tema di riduzione degli sprechi. In dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi. Al comma 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Al comma 4 del medesimo articolo, inoltre, si stabilisce che, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. L'articolo 10 dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nonché l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi Pag. 124finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, e per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo. Evidenzia, altresì, come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione, l'articolo 11, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dedicato al finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari. Più in dettaglio, esso prevede che il Fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo: la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003: in particolare l'articolo 1 di tale legge è sostituito ampliando la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non sono destinati in donazione o non sono ritenuti idonei a un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione. L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema Pag. 125di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. L'articolo 15, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione di alimenti, prevedendo che il Ministero della salute emani indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. L'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
  Rileva come sia di particolare interesse per la VIII Commissione il Capo IV, che reca misure in materia di appalti. Più in dettaglio, l'articolo 17 disciplina gli appalti nell'ambito della ristorazione, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un ulteriore criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che il bando di gara deve stabilire, ossia la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze.
  Tutto ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal confronto fra tutte le forze politiche.

  Maria Chiara GADDA (PD) sottolinea l'importante ruolo svolto dal Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, istituito in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Mirko BUSTO (M5S) ritiene opportuno che, nella proposta di parere, si dia conto della necessità di promuovere campagne di comunicazione volte a diffondere un'educazione alimentare che comporti un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale, nel pieno rispetto delle linee guida per la prevenzione dei tumori.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL), relatore, nel condividere le osservazioni dei colleghi, evidenzia che la proposta di legge, all'articolo 9, già contempla la promozione, da parte dei Ministeri competenti, di campagne nazionali di sensibilizzazione sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 11.15.

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Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di legge in titolo e che è stato, altresì, presentato l'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore, al quale è riferito il subemendamento Daga 0.9.02.1 (vedi allegato). Ricorda, quindi, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto che nella seduta odierna avrà luogo solo la discussione sul complesso degli emendamenti.

  Federica DAGA (M5S), nel ricordare che la proposta di legge in esame trae origine dall'esito del referendum del giugno 2011, rileva come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte a sopprimere i precedenti interventi normativi, adottati successivamente al referendum, al fine di pervenire alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Con riferimento alle proposte emendative presentate dai colleghi del PD, ritiene che esse snaturino lo spirito della proposta di legge, promuovendo un approccio improntato a sostenere il profitto e la finanziarizzazione dei servizi pubblici, tra i quali rientra il bene acqua. Ricorda, quindi, che la proposta di legge di iniziativa popolare nasce con l'intento di ripristinare la situazione antecedente al referendum, in occasione del quale ben 27 milioni di cittadini hanno espresso una chiara volontà, che invece ora il PD dimostra di voler rimettere in discussione e banalizzare. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, riassumendone il contenuto. A tale proposito, precisa come esse siano finalizzate a: 1) ribadire che il consiglio di bacino, di cui fanno parte gli enti locali, al quale sono attribuiti i compiti di approvazione del piano di bacino e di modulazione della tariffa, costituisce l'ente di governo dell'ambito; 2) abrogare alcune disposizioni del decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia», recanti modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di coordinare l'impostazione della proposta di legge con l'attuale organizzazione territoriale del servizio idrico e, in particolare, prevedendo che gli ambiti territoriali coincidano con il bacino o con il sub-bacino idrografico; 3) eliminare la modifica introdotta dal citato decreto-legge «Sblocca Italia» all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostituito il principio di «unitarietà della gestione» del servizio idrico con quello di «unicità della gestione», funzionale a favorire il ricorso al gestore unico; 4) specificare la composizione del Comitato interministeriale competente in materia di programmazione delle opere infrastrutturali previsto dall'articolo 4 e, al fine di ricondurre le funzioni di regolazione e controllo in capo al Ministero, proporre l'istituzione di un apposito Ufficio presso il Ministero dell'ambiente, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni attualmente assegnate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 5) sopprimere l'articolo 61 del cosiddetto «Collegato ambientale», che attribuisce alla predetta Autorità le funzioni relative alla gestione della morosità degli utenti finali; 6) prevedere l'obbligo per i comuni di pubblicare i dati relativi ai controlli interni ed esterni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano; 7) con riferimento agli articoli 7 e 8, proporre una dotazione iniziale di un miliardo di euro annui per ciascuno dei due fondi previsti, che potrebbero essere alimentati tramite una riduzione delle agevolazioni fiscali alle banche; 8) con specifico riferimento all'articolo 8, precisare che siano le risorse, non i finanziamenti, a essere reperiti attraverso la fiscalità generale e i contributi nazionali e europei; 9) con riferimento alle Pag. 127procedure relative alla gestione delle morosità, in armonia con quanto previsto dalla proposta di legge, proporre che l'ordine impartito dall'autorità giudiziaria al gestore non sia limitato all'allaccio immediato della fornitura, ma anche alla rimozione di eventuali dispositivi di limitazione; 10) eliminare la disposizione del cosiddetto «Collegato ambientale» che demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura. Evidenzia, quindi, come il suo gruppo sia da sempre contrario alla vendita dell'acqua in bottiglia e abbia proposto, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti, che tutti gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possano servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; in alternativa, propone che siano i comuni a incentivare gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio, a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.
  Non condivide, quindi, lo spirito degli emendamenti presentati sia dai colleghi firmatari sia dai colleghi non firmatari della proposta di legge. In particolare, considera provocazioni inaccettabili le proposte di abrogazione degli articoli 6 e 12, tramite le quali i colleghi della maggioranza, a suo avviso, intendono disconoscere lo spirito della proposta di legge che essi stessi hanno sottoscritto. Giudica, inoltre, assai grave il tentativo di rimettere in discussione il quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno previsto dall'ONU e dall'OMS, così come il tentativo di discutere di concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, in quanto la proposta di legge, nello specifico, si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della sua regolazione, che deve essere riportata in capo al Ministero dell'ambiente. Manifesta quindi la contrarietà del suo gruppo nei confronti delle grandi dighe, delle grandi opere, che considera inutili, e dello sfruttamento industriale delle risorse idriche. Esprime inoltre perplessità circa la proposta di finanziare il fondo previsto dall'articolo 8 con il fondo previsto dall'articolo 7, comma 6, del provvedimento cosiddetto «Sblocca Italia», in quanto, sebbene la disposizione demandi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri, modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi depurativi, la stessa norma non ha previsto l'assegnazione delle risorse revocate ed è, a suo avviso, inapplicabile. Ricorda, quindi, come il Ministero dell'ambiente abbia da tempo predisposto un emendamento per colmare il vuoto normativo, ma che tale modifica, ad oggi, non abbia trovato alcuna collocazione nei provvedimenti legislativi approvati. Chiede ai colleghi di maggioranza, infine, di ritirare gli emendamenti che contrastino con i principi ispiratori della proposta di legge e con gli impegni condivisi da coloro che hanno deciso di aderire all'Intergruppo parlamentare per l'acqua, nel pieno e rispettoso ossequio della volontà popolare. Ritiene che le forze politiche debbano garantire il rispetto della volontà referendaria, riferendo in Assemblea sul testo così come presentato e non modificato.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea la necessità che sia rispettato il voto referendario del 2011, che ha posto l'accento non sul concetto dell'acqua come bene pubblico – che è pacifico e incontrovertibile –, ma su quello della ripubblicizzazione della gestione del servizio pubblico idrico integrato, la quale non può essere affidata a soggetti privati, consentendo agli stessi di trarne indebiti guadagni. Nel sottolineare, infatti, come la gestione pubblica del servizio idrico implichi – nel rispetto del dettato referendario – l'affidamento della gestione a società interamente pubbliche, rileva che l'affidamento della gestione a società di natura privatistica, pur sottoposte al controllo pubblico, Pag. 128non risponda ai principi ispiratori della originaria proposta di legge di iniziativa popolare. Ritiene che, se le diverse forze politiche convengono su tale impostazione, si possa aprire un confronto in ordine a talune specifiche modifiche. In caso contrario, ritiene preferibile che il provvedimento pervenga all'esame dell'Assemblea senza alcuna modifica. Auspica, infine, che sul provvedimento si registri la più ampia convergenza tra le forze politiche, nel rispetto della volontà popolare.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere quanto rilevato dai colleghi Zaratti e Daga, sottolineato che il testo del provvedimento, sottoscritto da deputati di tutti i gruppi, è frutto di un proficuo lavoro dell'Intergruppo parlamentare sull'acqua, peraltro condiviso con la società civile, stigmatizza la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di proposte emendative volte a snaturare l'esito del referendum, giudicando pertanto opportuno il ritiro delle stesse. Ritiene infatti che insistere su tali proposte emendative significhi disconoscere i quesiti referendari, ai quali, a suo avviso, il gruppo del Partito Democratico non ha mai creduto pienamente.
  Dichiara la disponibilità del gruppo SEL di ritirare gli emendamenti presentati, qualora di convenisse di sottoporre all'esame dell'Assemblea il testo originario della proposta di legge in esame.

  Enrico BORGHI (PD) ritiene che la funzione dell'istituzione parlamentare non debba essere relegata a quella, meramente notarile, di certificazione di presunte verità rivelate. Reputa necessario preservare la centralità del Parlamento, nonché l'importanza del contributo delle diverse forze parlamentari nella definizione degli indirizzi e delle scelte politiche. Rileva come il suo gruppo abbia accettato di condividere il percorso individuato nella proposta di legge in esame, non presentandone una propria e dimostrandosi disponibile a un confronto il più possibile costruttivo, assumendo una posizione non acritica, né silenziosa, né supina. Auspica, quindi, che i colleghi manifestino la più ampia disponibilità a discutere il provvedimento nel merito, attraverso una costruttiva dialettica parlamentare, senza sottrarsi al confronto, in nome soltanto di un pur sempre doveroso rispetto della volontà popolare, richiamato unicamente per finalità di ricerca del consenso.
  Ricorda, poi, che il referendum del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-bis del cosiddetto «decreto Ronchi» e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Evidenzia, quindi, la necessità di chiarire le implicazioni derivanti dalla ripubblicizzazione del servizio idrico sui soggetti titolari della gestione, ovvero se essa debba o meno implicare la natura pubblica della funzione svolta, con conseguente sottoposizione dei soggetti titolari a obblighi e controlli di natura pubblica – tesi alla quale il suo partito aderisce –, o la natura pubblica della proprietà e dell'assetto organizzativo. Ritiene che l'indicazione relativa alla specialità giuridica del sistema idrico integrato sia stata già recepita dalla normativa vigente, sia ad opera della legge delega di riforma del codice degli appalti, sia ad opera dei provvedimenti in materia di riforma della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, come il suo gruppo ritenga doveroso rispettare il principio dell'unità del bacino, in ossequio all'attuale impianto organizzativo del settore, nonché rafforzare il principio della garanzia della copertura integrale dei costi, senza ricorrere alla fiscalità generale. Nell'evidenziare, altresì, la necessità di coordinare le disposizioni normative contenute nella proposta di legge in esame e con i recenti provvedimenti intervenuti in materia, segnala l'esigenza di affrontare complessivamente il tema dell'utilizzo del bene acqua, anche al fine di ammodernare i meccanismi previsti in materia di concessioni, adeguandoli alle finalità produttive.

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  Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare preliminarmente la rilevanza del tema in questione, ricordato peraltro che l'Italia è un Paese a rischio in materia di approvvigionamento idrico, rileva che il testo del provvedimento in esame può rappresentare un punto di partenza costruttivo al fine di predisporre una normativa in materia, volta a recepire l'esito referendario, tenendo altresì conto della normativa europea vigente. Manifesta condivisione, in particolare, sulla disciplina dettata in relazione al distretto e al bacino idrico, nonché alla sostituzione degli oneri finanziari con la remunerazione del capitale.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel ringraziare il presidente per avergli concesso nuovamente la parola, prospetta l'eventualità che, fatto salvo il diritto di emendabilità spettante ad ogni parlamentare, andrebbe trovato un punto di sintesi tra le forze politiche nel merito di alcune proposte emendative presentate, le quali, a suo giudizio, snaturano la volontà popolare. Ribadito, inoltre, il principio che occorre garantire la gestione pubblica dell'acqua, propone, quindi, che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

  Raffaella MARIANI (PD), rilevato che il provvedimento in esame è stato sottoscritto con convinzione da vari colleghi del Partito Democratico, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo rispondono all'esigenza di tener conto del fatto che, in materia, sono intervenute successive modifiche normative. Auspica, quindi, che la Commissione avvii una discussione nel merito delle stesse, scevra da ogni strumentalità.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL), in merito a quanto rilevato dalla collega Mariani, manifestando contrarietà sulle proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico, sottolinea che sarebbe stato quindi più opportuno riaprire la discussione sul testo del provvedimento nell'ambito dell'Intergruppo, in modo da avviare una riflessione più approfondita su alcune problematiche e pervenire ad una convergenza tra le diverse posizioni politiche. Condivide, quindi, quanto già proposto dal collega Zaratti circa l'opportunità che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

  Federica DAGA (M5S), nel ribadire che l'impianto complessivo del provvedimento in esame è volto a recepire l'esito referendario che ha chiaramente espresso il principio per il quale le società titolari del servizio idrico non devono perseguire alcun profitto, attesa la natura pubblica del bene acqua, dichiara di non condividere la proposta del collega Zaratti di rinviare ad una sede informale e ristretta il confronto tra le diverse forze politiche sulle singole proposte emendative, sottolineando l'esigenza che sia garantita la trasparenza dei lavori parlamentari nel merito della provvedimento in esame. Chiede, infine, di conoscere la posizione del Governo sul tema in questione.

  Stella BIANCHI (PD), precisati anzitutto nel dettaglio i quesiti sottoposti al referendum nel giugno 2011, fa presente come, a suo avviso, non sia corretto attribuire a quel referendum un significato che non aveva. Invita le forze politiche che sostengono la ripubblicizzazione del servizio idrico a verificare e a dichiarare quanto costerebbe tale ripubblicizzazione e quanto garantirebbe in termini di investimento, di tariffe. Evidenzia poi come sia imprescindibile l'esercizio di un'attività industriale in operazioni precedenti al consumo dell'acqua, quale l'adduzione, la depurazione. Ritiene che invece sia doveroso pretendere che il servizio idrico sia espletato nella massima correttezza, secondo la migliore programmazione, la migliore gestione e il migliore controllo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), sottolineata preliminarmente la rilevanza del dibattito testé svoltosi, rileva che le proposte emendative Pag. 130del gruppo del Partito Democratico, presentate sulla base di un utile confronto svoltosi al proprio interno, non sono volte a ostacolare la discussione sul provvedimento in esame. Nel giudicare, inoltre, indispensabile pervenire a una revisione normativa della materia, sulla base peraltro di quanto emerso dall'esito referendario, auspica l'avvio di una approfondita discussione che consenta di pervenire alla definizione di una equilibrata gestione pubblica del servizio idrico, che, nel contempo, corregga le drammatiche esperienze di alcune realtà locali e consenta il compimento di concreti interventi da parte dei soggetti protagonisti del suddetto servizio.

  Tino IANNUZZI, presidente, esprime apprezzamento per l'approfondito e dettagliato dibattito testé svoltosi in materia, auspicando che i contributi formulati dai colleghi possano contribuire alla definizione di un migliore testo.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, espresso apprezzamento per i contribuiti emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame volto a riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, peraltro a oggi carente. Ricordato che, in qualità di relatore, ha presentato un solo articolo aggiuntivo al provvedimento, ritiene che, al di là della spinta di sensibilizzazione su una materia così rilevante per i cittadini, la discussione debba proseguire nel merito delle proposte emendative presentate, constatando, inoltre, che numerose sono le problematiche attinenti alla materia in questione. Nel ricordare l'esigenza di affrontare temi quali la progressività dei costi in bolletta o la morosità incolpevole del cittadino, nonché la necessità di dare ai comuni strumenti tecnici per assicurare l'efficacia della gestione del servizio idrico, auspica un proficuo confronto di tutte le forze politiche al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.

  La sottosegretaria Silvia VELO, espresso apprezzamento per i rilievi emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea la visione organica del Governo in tema di servizi pubblici locali, come già esplicitata in altri provvedimenti, basata sui principi di efficienza e di sostenibilità finanziaria e ambientale dei servizi, di tutela delle risorse e di economicità e di trasparenza dei servizi stessi. Aggiunge che tale visione è caratterizzata anche dal riconoscimento della specificità del servizio idrico. Rilevato, inoltre, che in materia, dopo la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare n. 2, a cui si richiama la proposta di legge in esame, sono intervenute ulteriori modifiche normative anche a livello europeo, fa pertanto presente che il Governo valuterà le proposte emendative attenendosi a un'esigenza di coerenza con la riforma dei servizi pubblici locali, con il dettato referendario e con quello della normativa europea, nonché con l'esigenza che venga tutelata la garanzia sociale di accesso all'acqua. Auspica infine un proficuo lavoro al fine di pervenire ad una organica riforma del settore idrico.

  Tino IANNUZZI, presidente, auspica che, in vista della seduta di domani, nel corso della quale verranno esaminati i singoli emendamenti, il relatore e i rappresentati dei gruppi avviino un proficuo confronto, al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 12.55.

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Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.
(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 giugno 2016.

  La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2016.

  La seduta termina alle 13.

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