CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 MARZO 2016

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione dei professori Luca Castelli e Massimo Luciani.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Luca CASTELLI, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che il professor Massimo Luciani ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

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  Intervengono quindi i deputati Francesco RIBAUDO (PD) e Florian KRONBICHLER (SI-SEL).

  Luca CASTELLI, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il professor Castelli per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abbinate, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato in esame ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, per il quale attualmente manca una normativa nazionale.
  L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
  L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti risultano quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, quindi il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di Pag. 143impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.
  Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.
  L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni citate stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi.
  L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito.
  L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale.
  L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni.
  L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione per il commercio equo e solidale disciplinandone la composizione, includendo nella commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere.
  L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla legge medesima.
  L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», Pag. 144«commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'elenco nazionale.
  L'articolo 10 prevede che lo Stato e le Regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sul regime de minimis. Lo Stato e le Regioni infine concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo e promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.
  L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
  L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale.
  L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'elenco nazionale; c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'elenco nazionale; d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; g) le modalità attuative del regime transitorio.
  L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le Regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone Pag. 145pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.
  Le Regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'elenco nazionale. Ai sensi dell'articolo 17, le Regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'elenco nazionale, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge.
  L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali, che prevedono tra l'altro che, in sede di prima attuazione della legge, la Commissione iscrive nell'elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio».
  Il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi.
  Il capo I (articoli 1 e 2) è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.
  Il capo II (articoli 3-13) definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti.
  Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure Pag. 146di crisi (articolo 14), al regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte (articolo 15) e la modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16).
  Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese (articolo 17) e la norma concernente l'entrata in vigore (articolo 18).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 12a Commissione del Senato Igiene e sanità sul disegno di legge S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera, recante «Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario».
  Ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il testo unificato affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
  In particolare, il testo si compone di 18 articoli.
  L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio concorre tutto il personale, inclusi i liberi professionisti in regime di convenzione.
  L'articolo 2 prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di attribuire all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa, che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Sul punto è stata recepita la condizione espressa nel parere della Commissione del 3 dicembre 2015, che richiedeva appunto di configurare l'istituzione presso l'ufficio del difensore civico del Garante della salute come una facoltà e non come un obbligo.
  Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.
  L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, Pag. 147l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.
  L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
  L'articolo 5 disciplina la definizione delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni, cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi, salve le specificità del caso concreto.
  L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, inserendo un nuovo articolo 590-ter nel codice penale.
  L'articolo 7 pone poi alcuni princìpi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.
  L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.
  L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
  L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.
  L'articolo 11 disciplina ulteriormente la garanzia assicurativa.
  L'articolo 12 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
  L'articolo 13 reca una norma procedurale sull'obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità.
  Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP). Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.
  L'articolo 15 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Pag. 148
  L'articolo 16 reca modifiche alle disposizioni della legge di stabilità 2016 concernenti la responsabilità professionale del personale sanitario.
  L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 18 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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