CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Testo unificato C. 75 Realacci ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il testo unificato recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo ad hoc, dotato di carattere di organicità.Pag. 24
  Rileva, in via preliminare, che il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato, infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.
  Ricorda, inoltre, che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'elaborazione di normative di carattere «volontario».
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
  L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.
  Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni Pag. 25citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo, strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia. Tale articolo 3, al comma 4, prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale.
  L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Tali soggetti rappresentano pertanto il «secondo livello» nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo.
  L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale, e nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
  L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
  L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione, includendo nella commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro Pag. 26dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17). È previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
  L'articolo 9 rappresenta la norma centrale dell'intera proposta. Tale disposizione stabilisce infatti che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.
  L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale, sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de minimis. Si concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.Pag. 27
  L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
  L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
  L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; g) le modalità attuative del regime transitorio.
  L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17). Sulla materia del commercio equo e solidale sono diverse le regioni che sono intervenute con una specifica disciplina normativa dedicata.
  L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 17, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali. Oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì Pag. 28che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva che la regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di ambiti riconducibili in gran parte alla competenza esclusiva statale: rilevano in particolare la materia cooperazione allo sviluppo, riconducibile a quella dei rapporti internazionali dello Stato e la materia della protezione dei consumatori, ricompresa negli ambiti della tutela della concorrenza, materie ricondotte alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e). Rileva inoltre la disciplina della tutela del marchio volta essenzialmente a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale, la cui materia – tutela della concorrenza – è attribuita, come si è detto, all'esclusiva competenza dello Stato. Inoltre, va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel codice civile (2569-2572) e nel citato codice della proprietà industriale, alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione. La disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e l'alimentazione, nelle quali compete allo Stato la disciplina dei principi fondamentali e alle regioni la disciplina di dettaglio, trattandosi di materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Alla competenza legislativa regionale residuale è inoltre attribuita la disciplina del commercio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia commercio rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199/2006). Tuttavia la stessa Corte (sentenza n. 288/2010) ha rilevato che rientrano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2016.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI illustra, come convenuto con la Commissione, i dati relativi al censimento della Pag. 29autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche per il 2015, chiuso lunedì 29 febbraio. Le amministrazioni ritardatarie hanno avuto infatti un mese di tempo in più per comunicare online il numero delle auto pubbliche al Dipartimento della funzione pubblica. Questo tempo aggiuntivo ha consentito a 204 amministrazioni di mettersi in regola, denunciando 1.434 autovetture di servizio. Osserva che, rispetto al 100 per cento di amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane, la percentuale di risposta complessiva (che presenta criteri di rilevazioni non coincidenti rispetto al 2014) è stata del 45,6 per cento, pari a circa 4.647 soggetti, nonostante il 100 per cento registrato dalle amministrazioni centrali che avevano immesso i propri dati già prima dell'ultima scadenza. Per le amministrazioni inadempienti scatteranno ora i vincoli di spesa, nei termini che preciserà più avanti. Nell'analizzare i dati, rileva che lo scorso anno il parco auto delle pubbliche amministrazioni si è ridotto di circa un terzo, passando dalle 66.619 autovetture del 2014 alle 23.203 del 2015. Per le amministrazioni centrali dello Stato si conferma il dimezzamento delle autovetture in uso dalle 567 del 2014 alle 274 del 2015, con la riduzione delle auto blu con autista dei ministeri, passate dalle 159 del 2014 alle 59 del 2015, di circa due terzi.
  Sottolinea che a pesare sul dato complessivo è stata la mancata risposta di molti enti di ridotte dimensioni e dei comuni non capoluogo; molti di questi non si sono registrati, ma sono anche molto piccoli e quindi presumibilmente non hanno auto. Nell'ultimo mese sono aumentate le risposte degli enti pubblici nazionali, passati dal 63,9 per cento al 75 per cento, delle regioni, passate dal 90,9 per cento al 95,45 per cento, delle province e delle città metropolitane, salite dal 66,4 per cento al 75,7 per cento, delle università pubbliche, passate dall'80 per cento all'87,14 per cento. In particolare nel corso dell'ultimo anno le regioni hanno più che dimezzato il parco auto passando dalle 2.883 autovetture del 2014 alle 1.277 del 2015, di cui 759 sono di proprietà. Nel caso delle regioni il dato è reale, visto che la percentuale di risposta è stata del 95,45 per cento; a mancare all'appello è stata la provincia autonoma di Bolzano che ha comunicato formalmente al Dipartimento della funzione pubblica l'intenzione di non partecipare al censimento, avendo già pubblicato sul proprio sito il numero delle auto di servizio in uso.
  Osserva che è positivo anche il dato riguardante le città metropolitane, che per il 2015 hanno risposto al 100 per cento comunicando un numero di autovetture in uso pari a 169.
  Invariate o quasi le risposte dei comuni che da una percentuale del 33,02 per cento sono salite al 33,88 per cento, delle Camere di commercio passate dal 57,7 per cento al 59,62 per cento e della sanità regionale, passata dal 61,9 per cento al 63,08 per cento. Le amministrazioni inadempienti – il cui elenco è pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica – non potranno effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi. Ricorda che con una lettera inviata ai ministri alla fine di gennaio, la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014, ha precisato che: le amministrazioni pubbliche non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo e non esclusivo; è vietato assegnare auto di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa e che, in caso di utilizzo delle auto in uso non esclusivo, le ragioni di servizio non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro; è necessario comunicare le modalità di riduzione delle auto di servizio per procedere alla quantificazione dei risparmi ottenuti. La norma infatti prevede la dismissione delle auto o a titolo oneroso o a titolo gratuito alle Onlus iscritte nell'anagrafe unica.Pag. 30
  Rileva, in conclusione, che i dati del censimento consentono di esprimere un giudizio positivo sull'applicazione delle norme attuali.

  Andrea CECCONI (M5S) fa notare che i dati comunicati testé dal rappresentante del Governo, pur testimoniando un certo impegno sul tema, appaiono incompleti, dal momento che risultano mancanti le informazioni relative al comparto della pubblica sicurezza e delle forze armate, nonché quelle riguardanti numerosi piccoli comuni e vari enti nazionali, tra i quali cita, ad esempio, i parchi nazionali, le autorità portuali e di bacino. Ritiene, pertanto, che il fenomeno delle auto blu o grigie sia ancora molto diffuso nei territori e richieda ulteriori interventi per evitare un utilizzo delle autovetture diverso da quelle connesso al servizio pubblico.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a lunedì 7 marzo alle ore 14. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.
Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Marco Di Maio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni.

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