CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 241 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 25 febbraio scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, avrà luogo nella seduta di domani, 2 marzo 2016.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il testo unificato, che consta di diciassette articoli, suddivisi in sette Capi, all'articolo 1 riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse. Sulla base di tali premesse, pertanto, il provvedimento intende favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. Sempre con riferimento al Capo I, rileva che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo. Tra queste, segnala, in primo luogo quella del comma 1, lettera b), relativa al produttore di beni o di servizi organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. Sottolinea, in particolare, che l'accordo di commercio Pag. 150equo e solidale sulla base della definizione del comma 1, lettera c), deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali. Un'ulteriore specificazione di tale obbligo in capo all'imprenditore è recata dalla lettera d) del medesimo comma 1, in base alla quale il produttore è tenuto a garantire, tra l'altro, grazie al prezzo equo dei suoi prodotti, un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie. Ricorda, infine, che il comma 2 dispone che il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.
  Con riferimento al Capo II, osserva che l'articolo 3 individua le organizzazioni del commercio equo e solidale nelle cooperative, nei consorzi, nelle associazioni e negli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che soddisfano i requisiti specificati dalla disposizione, ovvero la stipula e l'esecuzione di specifici accordi di commercio equo e solidale; l'adozione e l'esecuzione di un programma di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sul commercio e quo e solidale; il perseguimento di modelli di sviluppo sostenibile; la cooperazione; l'iscrizione nel registro di un ente rappresentativo, ai sensi del successivo articolo 4. Rileva, quindi, che il comma 3 vieta agli enti pubblici, ai partiti e ai movimenti politici e alle organizzazioni sindacali di assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale. Infine, ai sensi dei commi 4 e 5, si prevede l'applicazione alle cooperative e alle associazioni con oggetto sociale il commercio equo e solidale le disposizioni in materia, rispettivamente, di cooperative sociali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché di associazioni di promozione sociale. Passa all'articolo 4, che definisce enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. La norma, inoltre, individua i requisiti di tali enti: l'approvazione di un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; l'adozione e la cura di un registro della filiera integrale; un'adeguata rappresentanza territoriale; l'adozione di un sistema di controllo del rispetto del disciplinare da parte delle organizzazioni affiliate; un'organizzazione adeguata; l'adozione di un sistema di riesame interno delle decisioni. Segnala che il Capo III individua altri soggetti del commercio equo e solidale. In particolare, l'articolo 5 definisce gli enti di promozione del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale. Tra le funzioni svolte dagli enti di promozione, segnala, in particolare, l'attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, delle loro organizzazioni e delle comunità.
  Il successivo Capo VI reca le norme relative all'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, istituito dall'articolo 6. A esso sono iscritti, in specifiche sezioni, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; le organizzazioni del commercio equo e solidale; gli enti di promozione; i licenziatari dei marchi. L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione per il commercio equo e solidale, con la funzione di curare la Pag. 151tenuta dell'Elenco nazionale. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e il loro mandato, rinnovabile una sola volta, è svolto a titolo gratuito. L'articolo 8, infine, prevede l'estensione dei benefici e delle tutele previste dal provvedimento in esame alle imprese e alle merci degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base del principio del mutuo riconoscimento.
  Rileva che il Capo V reca la previsione di interventi di protezione e sostegno alla filiera del commercio equo e sostenibile. In particolare, l'articolo 9 reca disposizioni in materia dei marchi e di etichettatura, mentre l'articolo 10 individua i compiti dello Stato e delle regioni per la diffusione del commercio equo e solidale, tra i quali segnala, in particolare, il sostegno di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, anche nelle scuole; la promozione e il sostegno di iniziative di formazione per gli operatori e i volontari; la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione con i produttori; la concessione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche; la concessione di contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo, nonché, infine, la promozione di forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. Segnala che, ai sensi dell'articolo 11, lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la norma dispone che le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi del successivo articolo 15. L'articolo 12, infine, prevede l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale, allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
  Il Capo VI reca le norme di attuazione e la copertura finanziaria. In primo luogo, segnala che l'articolo 13 prevede l'emanazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione relativo, in particolare, all'individuazione della base associativa minima degli enti rappresentativi; dei requisiti organizzativi e delle procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; dei criteri e delle modalità attuative nonché dei beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 10 a carico dello Stato e delle regioni. Il regolamento, inoltre, disciplina le modalità per garantire l'accesso agli atti e ai documenti, le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale, nonché, infine, le modalità attuative del regime transitorio. Rileva che l'articolo 14 definisce i compiti delle regioni per la promozione delle buone pratiche del commercio equo e solidale. Il comma 2, in particolare, vincola le regioni, nell'elaborazione delle proprie discipline, al rispetto di quanto Pag. 152disposto dal provvedimento in esame in materia di procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; di protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura. La norma prevede altresì la possibilità per le regioni di mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale. Osserva che l'articolo 15 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro limitata all'anno 2016, coperta, sulla base del successivo articolo 16, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo esercizio. Infine, il Capo VII, di cui fa parte il solo articolo 17, reca le norme transitorie e finali.
  Tiene, infine, a sottolineare l'importanza di una rapida approvazione di un provvedimento tanto atteso, che segna un passo in avanti nella regolamentazione nel settore.

  Floriana CASELLATO (PD), auspicando una celere approvazione del provvedimento anche da parte del Senato, esprime soddisfazione per quella che considera la realizzazione del sogno delle molte associazioni che da anni si adoperano nel sostegno del commercio equo e solidale. Ricorda che nel 2004 lei stessa, in qualità di sindaco di Masera sul Piave, aveva organizzato la prima Fiera nazionale dell'altro mercato. Questa manifestazione, tenuta negli anni successivi a Treviso, nel 2016 sarà patrocinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Rileva, infine, la necessità di una normativa nazionale che supplisca all'assenza di regolazione nelle regioni che ancora non hanno provveduto in tale senso.

  Cesare DAMIANO, presidente, ringraziando per il suo intervento la collega Casellato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 2 marzo 2016.

  La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 599 del 25 febbraio 2016, a pagina 90, seconda colonna, terza riga, la parola: «che» è soppressa.