CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa – Rel. Cimbro.

(Parere alla X Commissione).
(Esame nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatrice, avverte che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla X Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, finalizzato a corredare il nostro ordinamento di una disciplina nazionale, ad oggi inesistente, che regoli l'attività del cosiddetto commercio equo e solidale.
  Osserva quindi che la finalità, condivisa da tutte le proposte di legge inizialmente presentate e tuttora testimoniata dal testo in esame, consiste nel favorire l'accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, con ciò intendendo quel rapporto commerciale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali e che contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.
  Già alla luce di queste premesse nota come siano di tutta evidenza le connessioni del provvedimento in titolo con il tema della cooperazione internazionale, il cui richiamo ricorre in tutto l'articolato.
  Come ulteriore considerazione introduttiva segnala che il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di Pag. 43adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali ed europee sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'Unione europea in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
  Evidenzia pertanto che l'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.
  Passando a indicare le norme di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, relativo ad oggetto e finalità, recante il richiamo solenne alla Repubblica che «nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse».
  Rileva quindi che si tratta di un preambolo ideale e a forte caratterizzazione programmatica, che colloca il provvedimento all'interno di una filosofia e di un approccio onnicomprensivo, che dovrebbe sempre guidare le relazioni internazionali contemplando, oltre agli strumenti dell'emergenza necessari in risposta alle crisi, azioni volte a contrastare povertà, ingiustizia sociale, violazioni dei diritti, esclusione dai grandi circuiti produttivi, tutti fenomeni che giocano a favore dei gravi disequilibri posti alla radice dell'insicurezza dominante. Nell'apparato definitorio, di cui all'articolo 2, emerge, infatti, altrettanto solenne il richiamo all'equità delle relazioni internazionali, allo sviluppo sostenibile e al sostegno ai produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.
  Evidenzia ancora che la nuova disciplina favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. Osserva che tali due ultimi richiami appaiono essenziali per contemperare le finalità di sostegno ai Paesi produttori con gli standard che governano il mercato europeo e il livello qualitativo dei nostri consumatori.
  Richiama poi che, sempre nel contesto dell'articolo 2, si individua la figura del produttore di beni e servizi del commercio equo e solidale, che è organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. L'accordo di commercio di commercio equo e solidale deve prevedere, oltre al pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera; il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Pag. 44
  Osserva ancora che il tema della cooperazione allo sviluppo emerge anche laddove si individuano e disciplinano le organizzazioni del commercio equo e solidale, che si individuano anche perché perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente e fondano la loro attività sulla cooperazione, promuovendo relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore come disposto dall'articolo 3.
  Rileva altresì che nella parte del provvedimento finalizzato al riordino dei soggetti anche attraverso l'istituzione di un «Elenco nazionale del commercio equo e solidale» (articolo 6), si fa richiamo ad una Commissione chiamata alla sua tenuta e di cui è parte, oltre ad un dirigente del MISE con funzioni di presidente, un dirigente del MAECI (articolo 7), integrato da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.
  Evidenzia inoltre che la Commissione esercita un ruolo di vigilanza sugli enti rappresentanti delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere ed emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della relativa filiera.
  Segnala quindi che anche le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale, come disposto dall'articolo 14.
  Reputa significativo che lo Stato e le regioni, secondo quanto dispone l'articolo 10, sostengano specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti del settore, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione. Inoltre, lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale, promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. In generale, lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche (articolo 11). Osserva ancora che all'articolo 12, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale.
  Rileva ancora che il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento è assicurato dalla istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.
  Segnala quindi che, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali (articolo 17), i benefici e le tutele riconosciuti dalla nuova legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea e che fino all'operatività dell'Elenco nazionale i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a Pag. 45pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
  Alla luce di quanto qui descritto, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, auspicando che le finalità da esso indicate costituiscano oggetto di considerazione da parte delle Linee guida per la cooperazione internazionale, in corso di elaborazione da parte della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI e che la Commissione potrà auspicabilmente esaminare in tempi ravvicinati (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel ritenere sufficiente prendere avvio dal solo titolo del testo in esame per svolgere una riflessione preoccupata, osserva che sarebbe opportuno che tutto il commercio globale fosse di per sé equo e solidale, con particolare riferimento all'utilizzo delle materie prime e al rispetto dei diritti dei lavoratori. Stigmatizzando, in tal senso, le prassi di accordi lobbistici seguite dalle grandi organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e la stessa Unione europea in occasione della sigla di accordi commerciali quali, ad esempio, il Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti, ribadisce la necessità di attenersi ai principi richiamati, per evitare appunto di svuotare di significato la stessa definizione di commercio equo e solidale. Segnalando il contributo che il suo gruppo ha comunque assicurato nel corso dell’iter di esame del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice ritenendo che il testo in esame contribuisca a rendere il settore una sorta di «riserva indiana» all'interno del mercato globalizzato, con ciò di fatto legittimando il protrarsi delle prassi sopracitate in materie delicate come i dazi doganali o le regole per l'accesso dei lavoratori ai mercati occidentali.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo, evidenzia che lo stesso si inscrive nel tentativo di leggere in modo congruente la disciplina del commercio globale e le politiche nazionali in materia di aiuto allo sviluppo. Rilevando infatti la sua coerenza con gli obiettivi della legge n. 125 del 2014 di riforma della cooperazione italiana, sottolinea come il provvedimento in titolo introduca opportunamente nell'ordinamento nazionale la definizione di commercio equo e solidale. Preannuncia pertanto voto favorevole alla proposta di parere della relatrice.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatrice, replicando alle osservazioni del collega Sibilia, che ha pur posto questioni di ampio respiro, evidenzia che nel titolo del provvedimento in esame si parla non solo di disciplina, ma anche di promozione del commercio equo e solidale, segnale di una più ampia portata normativa dell'articolato stesso. Nel giudicare pertanto opportuno che sia attribuito il giusto riconoscimento al lavoro svolto per definire una disciplina nazionale assai opportuna, invita tutti i gruppi a manifestare la più ampia convergenza sul provvedimento in titolo.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

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