CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o marzo 2016.

Audizione di esperti in relazione all'esame delle proposte di legge C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti recanti distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 12.50.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, dal 25 febbraio 2016, il deputato Ignazio La Russa non fa più parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

  Andrea CECCONI (M5S) osserva che il provvedimento in esame interviene su materie che saranno oggetto della normativa di attuazione della legge delega n. 124 del 2015 in materia di pubblica amministrazione, senza introdurre alcun elemento di coordinamento con quella normativa. Si chiede, quindi, come la Commissione possa pronunciarsi sulla delicata materia del sistema di valutazione delle performance, che giudica tassello fondamentale nell'ambito della riforma della PA, senza conoscere il quadro di riferimento normativo più esteso contenuto dei prossimi decreti attuativi della richiamata legge n. 124 del 2015. Auspica che il rappresentante del Governo fornisca utili elementi di conoscenza al riguardo, affinché si possano ipotizzare interventi efficaci in una materia nella quale finora non si sono raggiunti risultati apprezzabili.

  Alan FERRARI (PD), relatore, fa notare che il suo gruppo ha a cuore il tema del miglioramento del sistema di valutazione in prospettiva di una maggiore meritocrazia nelle pubbliche amministrazioni, come dimostra la recente approvazione della legge n. 124 del 2015, che, a suo avviso, reca importanti principi in materia. Ritiene che la precedente legge n. 150 del 2009 presenta diverse criticità alle quali occorre porre rimedio, osservando che si deve passare dalla logica punitiva di quella disciplina ad una nuova impostazione legislativa sulla valutazione, basata sui risultati raggiunti e sul ciclo della programmazione economica finanziaria. Fa presente che il provvedimento in esame, che reca una disciplina che dovrà essere integrata con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge n. 124 del 2015, interviene sul riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione delle performance, a seguito del loro trasferimento dall'Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, operato con il decreto-legge n. 90 del 2014, prevedendo, peraltro, una apposita dotazione di personale per lo svolgimento di tale delicato compito. Osserva che il provvedimento in esame, quindi, si pone in una logica di coerenza con quanto già previsto in materia di riforma della pubblica amministrazione, atteso che si interviene semplificando i processi, valorizzando logiche di benchmarking e professionalizzando i soggetti incaricati di esprimere le valutazioni, attraverso criteri di selezione e nomina degli Organismi di valutazione indipendente (OIV). Proprio rispetto a tali Organismi di valutazione indipendente, ad integrazione di quanto già illustrato nella sua precedente relazione, puntualizza che, ai sensi dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame, essi si configurano non come uffici interni alle pubbliche amministrazioni, ma come organismi indipendenti che svolgono le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione o rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Fa notare, quindi, che lo schema di decreto in esame si pone in una prospettiva di Pag. 23continuità rispetto ai precedenti interventi del Governo, in attesa dei prossimi decreti attuativi, con i quali si completerà il quadro delle misure.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel ricordare la sua passata attività di sindaco, chiede al rappresentante del Governo se nelle procedure di elaborazione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione siano stati svolti incontri con le Regioni e con gli enti locali. Ritiene fondamentale, infatti, il coinvolgimento delle rappresentanze territoriali nelle modifiche ai meccanismi di valutazione, rilevanti nel quadro della selezione e formazione dei dirigenti degli enti territoriali.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI osserva preliminarmente di trovare singolare che siano avanzate critiche al Governo per il fatto di dare attuazione a una deliberazione del Parlamento. Infatti lo schema in esame ha, a suo avviso, lo scopo di rendere concreto il passaggio di funzioni in materia di valutazione della pubblica amministrazione dalla Civit, ora ANAC, al Dipartimento della funzione pubblica, come statuito dal decreto-legge n. 90 del 2014. Sottolinea, inoltre, la stretta continuità tra le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 e la legge n. 124 del 2015. Continuità che consiste nel processo di semplificazione delle procedure, nel sancire la differenza tra amministrazioni centrali e periferiche e anche tra le varie strutture in base al loro grado di complessità. Fa presente che altro elemento di continuità tra lo schema in esame e quello che il Governo predisporrà in base alla delega della legge n. 124 del 2015 consiste nella misurazione delle performance che riguarderà l'efficacia delle strutture e non dei singoli, permettendo così di passare da una valutazione astratta a una molto più concreta. Inoltre nello schema in esame è valorizzata la qualità dei verificatori per i quali si prevedono specifici criteri di selezione e, di conseguenza, viene inserita nell'ordinamento una rete di valutatori. Riguardo al coinvolgimento degli enti territoriali, ricorda che la Conferenza unificata ha espresso un parere positivo sullo schema di decreto in esame sulla base della sua applicazione alla sola amministrazione centrale, demandando all'applicazione delle disposizioni della legge n. 124 del 2015 il conseguimento di un sistema più complessivo, anche con riferimento alla dirigenza. In conclusione, ritiene che il dibattito parlamentare sullo schema in esame sia di grande utilità per affinare lo schema di decreto legislativo che sarà predisposto a breve nell'ottica, lo ribadisce, di una continuità tra le disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 e le deleghe previste dalla legge n. 124 del 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva che il testo originario del disegno di legge del Governo C. 2953 era costituito da un solo articolo, contenente deleghe per la riforma del processo civile; il provvedimento ora all'esame della Commissione si compone invece Pag. 24di 5 articoli: la Commissione di merito ha, infatti, significativamente modificato e ampliato la delega ed ha anche inserito nel provvedimento quattro ulteriori articoli, di immediata applicazione, con i quali prevede l'abrogazione del cosiddetto rito Fornero per i licenziamenti illegittimi, modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione e definisce le modalità per meglio programmare presso gli uffici giudiziari lo smaltimento dell'arretrato civile.
  Evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge, sul quale è intervenuta in modo rilevante la Commissione Giustizia, delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo le seguenti linee direttrici: specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge detta i principi e criteri direttivi per riformare la disciplina del tribunale delle imprese. Tali principi riguardano: l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate (nn. 1 e 2); la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici (n. 4). Fa notare che la Commissione ha soppresso il principio di delega relativo al rafforzamento della riserva di collegialità (n. 3).
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge detta i principi e criteri direttivi di delega, volti all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori (n. 1). La Commissione di merito è significativamente intervenuta su questo aspetto della delega prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni (n. 1-bis) e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento di tutto il personale (dirigenti, magistrati, giudici onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) alla quale sono assegnate le funzioni (nn. 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies). Il disegno di legge prevede quindi l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia, tanto presso il tribunale circondariale quanto presso la corte d'appello, per decidere delle controversie in primo grado; vengono inoltre istituiti ulteriori collegi specializzati presso le corti d'appello, per decidere in secondo grado. Il riparto di competenza, in primo grado, è delineato dalla delega. Alle sezioni specializzate circondariali, istituite presso i tribunali, dovranno essere attribuite in via esclusiva in primo grado (n. 2): le controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, anche in assenza di figli, rapporti di famiglia e minori, procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio; i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in base all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con eccezione dei procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile (che vengono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali); i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) quando tra i genitori è in corso un procedimento di separazione o un procedimento relativo ai figli nati fuori del matrimonio o un procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile (contrasto sull'esercizio della potestà dei genitori); i procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci. La Commissione di merito, modificando il disegno di legge iniziale, ha invece previsto che non rientrino nelle competenze delle istituende Pag. 25sezioni specializzate circondariali le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale e tutti i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati. Alle sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello, dovrà essere attribuita in primo grado la competenza sui seguenti procedimenti (n. 2-bis): procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983); procedimenti previsti dagli articoli 330 (decadenza dalla potestà sui figli), 332 (reintegrazione nella potestà) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa. A garanzia dell'effettiva specializzazione dell'organo giudicante, i magistrati assegnati alle sezioni dovranno esercitare le funzioni in via esclusiva (n. 2-ter). Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato (n. 2-quater). La Commissione di merito ha inoltre aggiunto anche i seguenti principi e criteri direttivi: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali (n. 2-quinquies); prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali (n. 2-sexies) sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni (ovvero, un magistrato di Corte d'appello, che presiede la sezione, un magistrato di tribunale e due cittadini, un uomo ed una donna, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età); disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare (n. 2-septies); disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio. Il provvedimento specifica (n. 2-septies.1) alcune caratteristiche che dovrà avere il rito: disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli (n. 2-septies.2); disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (artt. 330, 332 e 333 del codice civile), in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore) (n. 2-septies.3); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia (n. 2-septies.4); garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, il quale è chiamato a svolgere le funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali; a tale pubblico ministero sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni (n. 2-octies); istituire presso la procura della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2-bis gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche (n. 2-decies); attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni (n. 2-novies), con l'applicazione del rito attualmente applicato dal tribunale per i minorenni in base al decreto del Pag. 26Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 (codice del processo penale minorile) (n. 2-undecies); prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate e alle procure presso tali uffici il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura (n. 2-duodecies e n. 2-terdecies); rideterminare la dotazione organica degli uffici oggetto di riforma, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (n. 7); dettare la necessaria disciplina transitoria, di attuazione e di esecuzione della riforma.
  L'articolo 1, comma 2, lettera a), del provvedimento detta principi e criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato nel riformare il processo di cognizione di primo grado. Anche in questo settore, gli interventi della Commissione di merito sono stati rilevanti. La lettera b) del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, ampiamente modificati nel corso dell'esame in Commissione (è stato confermato uno solo degli originari sei principi e criteri direttivi). L'articolo 1, comma 2, lettera c), non modificato dalla Commissione Giustizia, detta quattro principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione. L'articolo 1, comma 2, lettera d), del disegno di legge individua i principi e criteri direttivi per la riforma delle procedure di esecuzione forzata. In proposito, la Commissione ha confermato il principio e criterio direttivo (n. 2) relativo all'estensione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile: il Governo dovrà prevedere che, previa istanza della parte vittoriosa, il giudice possa fissare la penale dovuta dal soccombente per l'eventuale ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, a fronte di qualsiasi provvedimento di condanna (e dunque non solo per gli obblighi infungibili, come attualmente previsto dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile, ma anche per gli obblighi fungibili). È stato invece soppresso il principio relativo alla semplificazione dei riti collegati al processo esecutivo (con particolare riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi), prevedendo l'applicazione, anziché del rito di cognizione ordinario, del rito sommario di cognizione (n. 1).
  L'articolo 1, comma 2, lettera e), contiene due principi e criteri direttivi per la riforma dei procedimenti speciali. La Commissione Giustizia, nel corso dell'esame, ha inserito un ulteriore principio di delega relativo alla riforma della disciplina dell'arbitrato in materia societaria, dettando specifici criteri per l'esercizio della delega (estendere il campo d'applicazione dell'istituto; coordinamento della disciplina dell'arbitrato con le nuove competenze attribuite al tribunale delle imprese).
  La lettera f) del comma 2 delega il Governo a riformare la disciplina della eccepibilità e rilevabilità della questione di giurisdizione, introducendo limitazioni temporali. La relazione illustrativa specifica che l'obiettivo della riforma è l'introduzione «di un meccanismo che acceleri la definizione delle questioni di giurisdizione impedendo quando oggi accade non di rado, e cioè che la questione di giurisdizione venga decisa con una declinatoria a distanza di anni dall'introduzione della causa».
  Il comma 2, lettera g), non modificato dalla Commissione di merito, delega il Governo a introdurre nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice. La disposizione aggiunge che il principio dovrà attuarsi «anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi». Presumibilmente, l'intento del legislatore è quello di applicare anche al processo civile il principio recentemente affermato nel processo amministrativo, con la previsione di limiti dimensionali agli atti di parte e con ripercussioni sul regime delle spese processuali.
  La lettera h) del comma 2 delega il Governo ad adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico. Il principio di delega contenuto nell'originario Pag. 27disegno di legge è stato ampiamente integrato dalla Commissione Giustizia che ha specificato come il Governo debba inserire le disposizioni sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura civile. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di identificazione degli utenti telematici (n. 1), sulle modalità di deposito telematico degli atti processuali (n. 2) e sul conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito (n. 3); tra l'altro, dovrà inoltre emanare un testo unico in materia di processo civile telematico (n. 12).
  Un ulteriore principio di delega relativo alla digitalizzazione del processo è stato introdotto dalla Commissione Giustizia con la lettera h-bis) ed attiene principalmente all'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata e di comunicare ogni informazione anagrafica all'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (articolo 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale). L'uso della PEC farà sì che tutte le notificazioni effettuate nei confronti di tali soggetti siano telematiche; in caso di malfunzionamenti, l'atto da notificare dovrà essere inserito nel portale che gestisce l'indice nazionale e dovrà essere reso accessibile al solo destinatario. La notificazione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario avrà dunque carattere residuale e dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il servizio postale.
  La Commissione di merito ha inserito nell'articolo 1, comma 2, due ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla condanna al pagamento delle spese processuali.
  L'articolo 1 del disegno di legge individua in 18 mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo (articolo 1, commi 1 e 2); la procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, in base ai quali: gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del Ministro della giustizia; su tali schemi deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (che si esprimono entro 45 giorni dalla trasmissione); se il termine di 45 giorni scade nei trenta giorni antecedenti il termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni; entro due anni il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive della riforma. Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'articolo 1, comma 5, contiene la clausola di invarianza mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture.
  L'articolo 1-bis del disegno di legge, introdotto dalla Commissione Giustizia, abroga le disposizioni della cosiddetta legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi (comma 1). Si tratta dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge, che definiscono un rito processuale «semplificato» per le controversie relative all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, caratterizzato dall'eliminazione di tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contradditorio nonché dalla previsione di termini brevi e prestabiliti per il compimento delle attività processuali.
  Con due ulteriori articoli, inseriti nel disegno di legge dalla Commissione Giustizia, si apportano modifiche puntuali alla disciplina del procedimento d'ingiunzione. In particolare, l'articolo 1-ter del disegno di legge modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Rispetto alla norma vigente – che consente la provvisoria parziale esecuzione del decreto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali – la riforma allarga il campo d'applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque, neanche un'opposizione proposta per vizi formali può impedire la provvisoria Pag. 28esecuzione del decreto ingiuntivo; l'articolo 1-quinquies del disegno di legge interviene sull'articolo 634 del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna; la riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.
  La Commissione Giustizia ha inserito nel disegno di legge l'articolo 1-quater, che modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie. La disposizione specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Finalità della norma sembra essere quella di chiedere ai capi degli uffici una autentica nuova valutazione, all'inizio di ogni anno, dei carichi pendenti e delle modalità di gestione degli stessi, oltre che un resoconto, sempre annuale, sui risultati conseguiti con l'applicazione del programma relativo al precedente anno giudiziario. La disposizione richiede che ai programmi annuali degli uffici della giurisdizione ordinaria siano allegate le statistiche della Direzione generale di statistica del Ministero, che rilevino in particolare le pendenze civili che superano i 3, i 5 ed i 10 anni. Infine, la riforma disciplina l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98, stabilendo che il Ministero della giustizia provveda rispettando le seguenti quote, tra loro cumulabili: assegnazione del 40 per cento delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, non abbiano nessuna pendenza ultradecennale; assegnazione del 35 per cento delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, hanno pendenze ultratriennali (in primo grado) o ultrabiennali (in secondo grado) inferiori a 20 per cento dei procedimenti iscritti; l'assegnazione del 25 per cento delle risorse agli uffici che, nell'ultimo anno solare, abbiano ridotto del 10 per cento le pendenze.
   Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il disegno di legge riguarda una materia – giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Emendamenti C. 3317-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze Pag. 29legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 25 febbraio 2016, n. 599, a pagina 12, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole «articoli 7, 10, 12, 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti «articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14».